La Cassazione, con la sentenza 10750/2016, ha precisato che il reciproco inadempimento dell'affittuario e del proprietario legittima la compensazione.
All’inquilino è consentito non pagare il canone di locazione tutte le volte che infiltrazioni da umidità o l’impianto luce non a norma ne rendano inutilizzabile l’appartamento. La magistratura a tal proposito con la recente sentenza n. 8637/16 ha statuito che in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento della casa è da ritenersi legittima la sospensione del pagamento del canone anche nelle ipotesi in cui il vizio non attiene alle funzioni strettamente inerenti all’abitare. La vicenda giudiziaria da cui trae origine tale statuizione ha riguardato un conduttore che dopo aver scoperto alcuni cavi elettrici a profondità inferiore a quella regolamentare (privi di protezione) non aveva potuto fruire dell’abitazione perché c’era un alto rischio di folgorazione. L’inquilino aveva quindi dapprima inviato diverse lettere al proprietario per cercare di risolvere la storia in via bonaria, poi non avendo ricevuto alcun riscontro aveva deciso di non pagare più il canone. Dopo il ricorso da lui proposto però sia il Tribunale sia la Corte d’appello non hanno accolto le sue doglianze. La Cassazione finalmente gli ha dato ragione. Gli Ermellini hanno precisato infatti che il locatore è tenuto sempre a consegnare il bene in condizioni tali da permetterne l’uso al conduttore. Nel caso di grave inadempimento da tale obbligo (ed in violazione all’articolo 1460 del Cod. civile) il conduttore può bene esimersi dal provvedere mensilmente al pagamento del canone.
- Affitto: senza prescrizione possibile compensazione dei crediti
- Le motivazioni della Cassazione: sentenza n.10750/16
in collaborazione con
it.blastingnews.com
Muffa e umidità in appartamento: rescissione immediata del contratto di locazione
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