Visualizzazione post con etichetta locatore. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta locatore. Mostra tutti i post

martedì 14 marzo 2017

SOSTITUISCE LA SERRATURA PER 'RIAPPROPRIARSI' DELL'IMMOBILE LOCATO

Il proprietario locatore non può riprendersi l'immobile al termine della locazione sostituendo la serratura della porta, poiché questa condotta costituisce reato

Cassazione penale sent. 44286/2016

La vicenda si origina dal ritardo del conduttore nella restituzione dell'immobile locatogli. Il conduttore di un immobile destinato a civile abitazione può essere soggetto, nel caso di mancata riconsegna nei termini, ad un'azione di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) e al risarcimento dei danni.
Al fine di ottenere la restituzione del bene il proprietario è tenuto ad agire solo giudizialmente, e non può farsi giustizia da sé, impedendo al conduttore l'accesso all'appartamento cambiando le serrature, tale condotta è illegittima e può comportare una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, reato previsto e punito dall'art. 392 del codice penale.
E' questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con una sentenza resa in un caso avente ad oggetto uno "sfratto di fatto" commesso dal proprietario di un appartamento verso la sua ex convivente (Cass. pen. 13 settembre 2016 - 19 ottobre 2016 n. 44286). Secondo l'art. 392 del codice penale "chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a cinquecentosedici euro". Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Uno dei principi cardine del nostro ordinamento è il divieto di autotutela: non è consentito farsi giustizia da sé. Le ipotesi di autotutela nei rapporti tra privati sono rarissime e specificamente disciplinate della legge. Non vi rientra certamente lo sfratto del conduttore dall'immobile.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha quindi specificato che "risponde del reato di cui all'art. 392 c.p. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza dell'obbligo di rilascio da parte del conduttore, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso ed apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886, Sez. 6, n. 2888 del 26/11/1985, dep. 1986, Toscano, Rv. 172430)".

Amministrare Immobili
di Carlo Patti
Consulente legale
Continua a leggere...

giovedì 26 maggio 2016

CONTRATTO DI LOCAZIONE: QUANDO SI POSSONO COMPENSARE I RECIPROCI CREDITI?

La Cassazione, con la sentenza 10750/2016, ha precisato che il reciproco inadempimento dell'affittuario e del proprietario legittima la compensazione.

All’inquilino è consentito non pagare il canone di locazione tutte le volte che infiltrazioni da umidità o l’impianto luce non a norma ne rendano inutilizzabile l’appartamento. La magistratura a tal proposito con la recente sentenza n. 8637/16 ha statuito che in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento della casa è da ritenersi legittima la sospensione del pagamento del canone anche nelle ipotesi in cui il vizio non attiene alle funzioni strettamente inerenti all’abitare. La vicenda giudiziaria da cui trae origine tale statuizione ha riguardato un conduttore che dopo aver scoperto alcuni cavi elettrici a profondità inferiore a quella regolamentare (privi di protezione) non aveva potuto fruire dell’abitazione perché c’era un alto rischio di folgorazione. L’inquilino aveva quindi dapprima inviato diverse lettere al proprietario per cercare di risolvere la storia in via bonaria, poi non avendo ricevuto alcun riscontro aveva deciso di non pagare più il canone. Dopo il ricorso da lui proposto però sia il Tribunale sia la Corte d’appello non hanno accolto le sue doglianze. La Cassazione finalmente gli ha dato ragione. Gli Ermellini hanno precisato infatti che il locatore è tenuto sempre a consegnare il bene in condizioni tali da permetterne l’uso al conduttore. Nel caso di grave inadempimento da tale obbligo (ed in violazione all’articolo 1460 del Cod. civile) il conduttore può bene esimersi dal provvedere mensilmente al pagamento del canone.

in collaborazione con
it.blastingnews.com

Ti può anche interessare:

Muffa e umidità in appartamento: rescissione immediata del contratto di locazione

Continua a leggere...

lunedì 11 aprile 2016

Immobile locato con gravi danni ed opere innovative non autorizzate: il locatore può giustamente rifiutarsi di riceverne la restituzione

Cassazione, sez. III, 24.5.2013, n. 12977

Allorché il conduttore alla scadenza contrattuale provveda a riconsegnare al locatore l'immobile locato, ma quest'ultimo nella ricognizione dello stato del bene rinvenga gravi danni e l'effettuazione di opere innovative né consentite né tantomeno autorizzate, per il cui ripristino si renda necessario l'esborso di notevoli somme di denaro, il proprietario può legittimamente opporre il suo rifiuto a ricevere l'unità immobiliare sino a quando il conduttore non abbia provveduto al doveroso ripristino.
Lo ha dichiarato la S.C. con la pronuncia in rassegna in applicazione dell'art.1220 c.c. aggiungendo che fino a quando persisterà l'inadempimento moratorio del conduttore questo sarà tenuto, ex art. 1591 c.c., al pagamento dei rispettivi canoni di locazione maturati e maturandi.
Continua a leggere...

venerdì 8 aprile 2016

Recupero del credito in caso di fallimento del condominio

L’amministratore si trova, frequentemente, nella necessità di dover recuperare forzatamente i crediti, a fronte degli oneri deliberati dall'assemblea, nei confronti dei proprietari che non abbiano rispettato le richieste di pagamento precedentemente inviate.

Solitamente, nei casi di morosità dopo l’invio della lettera di costituzione in mora (non obbligatoria), decorso il termine concesso per Io spontaneo adempimento, il condominio creditore richiede il decreto ingiuntivo, ed acquisito il titolo esecutivo inizia l’esecuzione forzata sul beni del debitore.

Sulla scorta del decreto ingiuntivo ottenuto, il condominio istante può richiedere l’iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile di proprietà del debitore, a garanzia del proprio credito (artt. 655 c.p.c. e 2818, comma 2, c.c.).

Si può verificare il caso che il condominio apprenda che il condomino debitore insolvente sia stato dichiarato fallito, in tal caso l'amministratore del condominio dovrà fare domanda di ammissione al passivo, oppure può accadere di fronte ad una rilevante costante morosità del condomino imprenditore, che sia Io stesso condominio a dover proporre l’istanza di fallimento, ovviamente in presenza dei requisiti (art. 1, comma 2, lett. A-c, L.F.).

In entrambi i casi si porranno per l’amministratore diverse problematiche relativamente al rapporto con gli organi della procedura, il curatore fallimentare, il giudice delegato ed il comitato dei creditori.

La legge fallimentare che disciplina la procedura è: R.D. 16 marzo 1942 n. 267, modificato con il D. Legge 12/09/2007 e da ultimo dalla legge 17/12/12 n.221 modificata dalla legge di stabilità 24/12/12 n. 228.
Continua a leggere...

Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare

Qualora la massa attiva del soggetto fallito non risulti sufficiente a soddisfare i creditori, il condominio creditore allora dovrà valutare ulteriori e diverse azioni esecutive.

Ad esempio, ove l'immobile sito in condominio, di proprietà del fallito, venga alienato quale cespite della massa attiva, il condominio potrà rivolgersi all'acquirente e chiedere il pagamento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., degli oneri condominiali imputabili all'anno in corso ed a quello precedente (naturalmente la data di riferimento è quella del decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile in capo all'aggiudicatario (ex art. 108 L.F. e 586 c.p.c.), mentre a nulla rileva il provvedimento di aggiudicazione).

Nel caso di coniugi in comunione dei beni, di cui uno solo sia stato dichiarato fallito, il condominio creditore potrebbe sottoporre a esecuzione forzata i beni ed i crediti del coniuge non fallito in base alla regola generale sulla solidarietà nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie (art. 1292 c.c.).

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
  3. Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
  4. Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
  5. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
Continua a leggere...

Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune

In base a quanto disposto dall'art. 80 L.F., in caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al condomino locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che dovrebbe essere concordato tra le parti, soltanto in caso di mancato accordo verrà liquidato dal Giudice delegato, sentiti gli interessati.

Continua a leggere...

Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento

Ai Sensi dell’art.111 bis L.F., inserito dal D.Lgs. n. 5/2006 e dell’art. 111, comma 2, L.F. gli oneri condominiali appartengono ai “crediti prededucibili”, che vengono soddisfatti con preferenza, in ragione di capitale, spese ed interessi, con il ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito ed anche al di fuori del procedimento di riparto, nel caso in cui essi 1) siano sorti in corso di procedura, 2) siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare e 3) se l’attivo realizzato è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di credito prededucibile.  Per detti crediti l'amministratore condominiale ai sensi dell’art. 48 L.F. dovrà indirizzare e recapitare tutta la corrispondenza fra il condominio ed il fallito presso il curatore, in quanto costui esercita i diritti previsti in capo al fallito, e potrà anche prendere visione dei bilanci e delle spese gravanti sullo stesso.  L'art. 47 L.F. prevede che Ia “casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività, pertanto in tal caso gli oneri gravanti sull'immobile sito nel condominio potrebbero aumentare.  Mentre gli oneri ordinari, dovuti alla gestione comune ed ai servizi, sono ritenuti come spese personali del fallito in quanto soggetto che utilizza e trae godimento dall'immobile abitato, le spese dovute a interventi o acquisti straordinari vengono generalmente ammesse alla prededuzione, in quanto attinenti alla conservazione dell'immobile, anche e soprattutto in vista della vendita del medesimo.  Nel caso, invece, di oneri gravanti su un immobile, sito nel condominio, non abitato dal fallito o dalla sua famiglia, l’amministratore del condominio dovrebbe operare la cessazione o quantomeno la riduzione delle spese ordinarie (es. il riscaldamento), le quali temporaneamente dovranno essere sostenute dai condomini, con la ripartizione in base ai millesimi di proprietà oppure con l’istituzione di un fondo speciale.

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
  3. Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
  4. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
  5. Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;
Continua a leggere...

Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento

Qualora il fallimento del condomino moroso fosse già stato dichiarato, il condominio dovrà presentare un'istanza di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.F., chiedendo al Giudice Delegato di essere ammesso a concorrere insieme agli altri creditori, alla ripartizione dell’eventuale massa attiva del fallimento.

Infatti, il condominio dalla data della sentenza che dichiara il fallimento del condomino moroso non potrà avviare alcuna azione individuale sui beni del fallito (artt. 16 e 51 L.F.).

L’istanza di insinuazione al passivo potrà essere “tempestiva” (art. 93 L.F.) o “tardiva” (art. 101 L.F.).
  • L’istanza tempestiva ex art. 93 L.F. è quella presentata con ricorso al Tribunale fallimentare sino a 30 giorni prima dell'udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
  • Qualora il condominio creditore, per la mancata conoscenza della procedura o altri disguidi, non fosse riuscito a rispettare i suddetti termini, comunque, l’amministratore potrà presentare “istanza tardiva”, la quale, comunque, per poter essere ammessa, non deve pervenire al Tribunale fallimentare oltre i 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (salvo proroga, per curatele di particolare complessità, a 18 mesi a cura del Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento, art. 101, comma 1, L.F.).
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, senza la necessità di un legale, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.

Ai sensi dell’art. 93 L.F. il ricorso deve contenere:
  1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore,
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione,
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda,
  4. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale,
  5. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore.

Non è necessario che il condominio sia in possesso di un titolo esecutivo: in quanto gli artt. 55 e 59 L.F. prevedono che i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data di dichiarazione del fallimento.

Però bisogna considerare che se il condominio abbia ottenuto un’ipoteca giudiziale o altra garanzia sui beni del fallito, avrà diritto a soddisfarsi insieme al ceto dei creditori privilegiati.

Il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio e divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini del debitore, poi fallito (40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, se scaduti prima della sentenza di fallimento) può essere ammesso allo stato passivo fallimentare, anche se la formula esecutiva è stata apposta in epoca successiva al deposito della sentenza di fallimento.

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
  3. Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
  4. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
  5. Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;

Continua a leggere...

Istanza di fallimento proposta dall’amministratore del condominio avverso il condomino moroso

Gli artt. 1-5 della legge fallimentare prescrivono i requisiti per poter presentare l’istanza di fallimento e richiedono la qualità di “imprenditore” del debitore di cui si tratta, persona fisica o giuridica e lo “stato di insolvenza” o “decozione”.

E' “imprenditore” chi esercita attività economica commerciale in modo professionale e organizzato per la produzione o lo scambio di beni e/o servizi (art. 2082 codice civile).

Sono conseguentemente esclusi dall'applicazione della disciplina citata l’imprenditore agricolo, gli artigiani e le piccole società commerciali, anche se titolari d’impresa e gli enti pubblici (art. 1 L.F.).

Sempre ai Sensi dell’art. 1, comma 2, legge fallimentare sono soggetti al fallimento gli imprenditori commerciali che:
  1. hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. hanno realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.
L'amministratore del condominio e legittimato a promuovere l’istanza di fallimento, in quanto si ritiene che rientri nel generale potere assegnatogli dall'art. 1130 c.c. n.3 (riscossione contributi), trattandosi di azione volta ad avviare la procedura di recupero forzoso delle somme dovute dal condomino moroso.

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
  3. Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
  4. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
  5. Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;
Continua a leggere...

mercoledì 23 marzo 2016

L'Amministratore sentinella del fisco: DEVI SAPERE CHI E' L'INQUILINO e SE NON TE LO COMUNICANO... CERCATELO!!!

L’amministratore dovrebbe allora verificare l’operazione di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, essendo in possesso del codice fiscale del locatore o comunque dei dati già inseriti nel registro dell’anagrafe sulle generalità del conduttore.

L’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), entrato in vigore il 1° gennaio 2016, ha sostituito l’art. 13  ella legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo). La riformulazione comporta che, al comma 1 dell’art. 13, oltre a ribadirsi, come nel testo previgente, che “E’ nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”, vi si è aggiunto che “E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile”. Rimangono immutati i precedenti commi 2, 3 e 4 dell’art. 13, legge n. 431/1998, mentre il nuovo comma 5 stabilisce che “Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato”. Il comma 6 dell’art. 13, legge n. 431/1998, appena riscritto, nei primi righi, proprio come il precedente comma 5 di questa disposizione, continua a stabilire che “Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2”. Con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, però, scompare il riferimento alla cosiddetta “locazione di fatto” (ovvero alla locazione abitativa stipulata in forma verbale su pretesa del locatore), mentre si prescrive innovativamente che “Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo”. Sicché, “Nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati. L’autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti”. Il comma 7 dell’art. 13, legge n. 431/1998, sempre ora aggiunto dalla Legge di stabilità 2016, afferma che “Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge” (ovvero a far tempo dal 30 dicembre 1998). Il comma 8 ripete il preesistente comma 6 dell’art. 13 citato, secondo cui “I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso”.
La riscrittura del comma 1 dell’art. 13, legge n. 431/1998, operata con la Legge di stabilità 2016, comporta innanzitutto che l’obbligo di procedere alla registrazione del contratto di locazione abitativa
sia ora posto a carico esclusivo del locatore, e ciò entro il termine perentorio di trenta giorni.
Spetta quindi allo stesso locatore di dare “documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni” dell’avvenuto adempimento di registrazione sia al conduttore che all'amministratore del condominio, anche per agevolare quest’ultimo ad aggiornare il registro dell’anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile, introdotto dalla Legge di Riforma del condominio
entrata in vigore nel giugno 2013.
Una volta, quindi, onerato esplicitamente il solo locatore della formalità di registrazione del contratto di locazione abitativa, risulta ancor più evidente il favor conductoris sottinteso dalla previsione di invalidità dell’ipotesi del patto di canone superiore a quello risultante dalla scrittura registrata. La riformulazione dell’art. 13, legge n. 431/1998, guarda ancor di più al conduttore come soggetto da tutelare con una nullità negoziale e un'actio indebiti, peraltro ora fregiando dei gradi di sentinella del fisco non soltanto lo stesso inquilino, quand'anche, addirittura, l’amministratore del condominio in cui si trova l’immobile locato.
Dell’avvenuta registrazione della locazione, infatti, il locatore è tenuto a darne comunicazione all'amministratore del condominio “anche” (e dunque non solo …) ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale. Tale comunicazione della registrazione va data al conduttore ed all'amministratore condominiale nei successivi sessanta giorni rispetto ai trenta giorni decorrenti dalla stipula del contratto, e dunque entro novanta giorni al massimo da essa; eppure l’art. 1130, n. 6, codice civile, (secondo il quale il registro dell’anagrafe condominiale deve contenere i dati anagrafici dei condomini, nonché di tutti coloro che, quali usufruttuari, conduttori o comodatari, vantano diritti reali o personali di godimento aventi ad oggetto singole unità abitative del fabbricato) prescrive che le variazioni di questi dati devono essere comunicate all'amministratore per iscritto entro sessanta giorni dal loro verificarsi.
Perché nel Registro dell’anagrafe condominiale l’amministratore debba inserire anche i dati anagrafici relativi ai conduttori, ed ora addirittura apprendere se il contratto di locazione abitativa sia stato registrato, non è facile comprenderlo, visto che il nostro ordinamento non conosce alcun rapporto gestorio condominiale che coinvolga direttamente gli inquilini delle porzioni esclusive, nemmeno alla stregua degli artt. 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Cosa poi deve fare l’amministratore di condominio se, ricevuta da un condomino comunicazione della locazione di un appartamento sito nell'edificio, ed inserita la variazione del registro dell’anagrafe condominiale, non gli pervenga poi nei successivi sessanta giorni comunicazione dal locatore dell’avvenuta registrazione della locazione, in maniera da aggiornare conseguentemente pure con questo dato il medesimo registro? E’ innanzitutto indispensabile che la comunicazione della registrazione compiuta avvenga con forma scritta e sia sottoscritta dal condomino locatore. La comunicazione dovrebbe allegare copia del contratto di locazione col timbro dell’Agenzia delle Entrare, o comunque contenere il numero di identificazione, nonché luogo e data della registrazione. Non sono prescritte modalità specifiche di trasmissione, né che anche la prova del ricevimento di tale comunicazione da parte dell’amministratore debba risultare da un documento scritto.
E’ poi da ritenere che, a norma dell’art. 1130, n. 6, c.c., l’amministratore, in caso di inerzia, mancanza
o incompletezza della tempestiva comunicazione di eseguita registrazione della locazione abitativa, debba richiedere con lettera raccomandata al condomino locatore le informazioni necessarie alla aggiornata tenuta del registro di anagrafe, come integrata dall'art. 1, comma 59, della Legge di stabilità 2016. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di chiarimenti, se la risposta del locatore sulla registrazione sia mancata o sia risultata incompleta, l’amministratore dovrà provvedere di sua iniziativa ad acquisire le informazioni necessarie, addebitandone il costo al condomino locatore. L’amministratore dovrebbe allora verificare l’operazione di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, essendo in possesso del codice fiscale del locatore o comunque dei dati già inseriti nel registro dell’anagrafe sulle generalità del conduttore.
Ove il contratto non risulti registrato, l’amministratore si troverà nell'impossibilità di completare l’aggiornamento del registro dell’anagrafe con il dato ora richiesto, e potrà farne denuncia all'Agenzia delle Entrate.
Come alla Sentinella d’Isaia, il Fisco chiede oggi all'amministratore di condominio: ”Sentinella quanto resta della notte?”.


di Antonio Scarpa
Consigliere della Corte di Cassazione
Continua a leggere...

Novità in tema di registrazione dei contatti di locazione

L’articolo 10 del Dpr 131/1986 pone a carico delle «parti contraenti» di scritture private non autenticate l’obbligo di chiederne la registrazione. Quindi, in base alla normativa fiscale, il conduttore resta obbligato alla registrazione

In base al nuovo articolo 13, comma 1, della legge 431/1998 – sostituito dalla legge 208/2015 – quando si stipula una nuova locazione abitativa con un contratto di quelli disciplinati dalla legge stessa, il locatore ha l’obbligo di registrarlo entro 30 giorni.
Sempre l’articolo 13 impone al locatore – entro 60 giorni dalla registrazione – di comunicare l’avvenuta registrazione all’inquilino e all’amministratore del condominio in cui si trova l’unita immobiliare locata, anche ai fini della tenuta dell’anagrafe condominiale disciplinata dall’articolo 1130 del Codice civile. Si tratta della comunicazione della sola avvenuta registrazione, non dei dettagli della registrazione (durata, canone, eventuale opzione per la cedolare secca), che non entrano nell’anagrafe condominiale. 
Non e stato cancellato l’articolo 10 del Dpr 131/1986, che alla lettera a) pone a carico delle ≪parti contraenti≫ di scritture private non autenticate l’obbligo di chiederne la registrazione. Quindi, in base alla normativa fiscale, il conduttore resta obbligato alla registrazione. Pare chiaro, pero, che se la registrazione avvenisse a cura del conduttore l’obbligo di comunicazione all’amministratore (ma ovviamente non all’inquilino) resterebbe a carico del locatore. Se manca la registrazione entro 30 giorni dalla stipula, il contratto, sebbene scritto, per la legge non esiste. Ciò emerge in modo chiaro dal comma 6 dell’articolo 13, che espressamente  concede la facoltà al conduttore, nel caso di omessa registrazione nei termini, di ricorrere avanti l’autorità giudiziaria al fine di fare ≪accertare l’esistenza del contratto≫ e di chiedere al giudice di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo definito dall’articolo 2 della medesima legge. 
Lo stesso dicasi per i contratti stipulati solo verbalmente, a cui sono parificati a tutti gli effetti quelli scritti ma non registrati, nonostante l’espressione ≪locazione di fatto≫ sia stata eliminata dal vecchio testo del citato articolo 13 e sostituita con un più ampio richiamo ai ≪casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto≫ nei termini indicati. Sono nulle tutte quelle clausole del contratto (ancor più se pattuite verbalmente) che prevedono una durata inferiore a quella prevista dalla legge oppure un canone superiore a quello risultante dal documento scritto e registrato: nel primo caso, la durata del contratto viene automaticamente sostituita con quella legale; nel secondo caso, e evidente il riferimento del legislatore al “doppio contratto”, di cui uno solo viene registrato mentre l’altro e solo scambiato (peraltro non sempre) tra le parti oppure resta nel campo dei taciti accordi che il locatore “impone” al conduttore: sia quello privo di registrazione, sia l’accordo verbale non vengono considerati dal legislatore, e anzi al conduttore e data possibilità in qualsiasi momento della durata del contratto o comunque entro sei mesi dalla riconsegna del bene di richiedere la restituzione di tutte le maggiori somme versate rispetto a quelle risultanti dal contratto registrato. 
Il termine semestrale previsto dopo il rilascio dell’immobile mette al riparo l’inquilino da possibili iniziative del locatore dirette a non rinnovare il rapporto di locazione alla sua scadenza o a renderlo più difficile durante la durata del contratto.
Rimane il dubbio sulla natura della sanzione che va a colpire il contratto non registrato e sulla possibilità o meno di sanarlo con una registrazione tardiva. Due punti sui quali la riforma non sembra avere fornito validi elementi risolutivi. La nullità dovrebbe essere quella “di protezione”, prevista cioè solamente a favore del conduttore e quindi solo da lui rilevabile. Quanto alla natura della nullità potrebbe prevalere (Corte appello Roma sentenza n.3753/2015 e, seppure in tematica diversa, Cassazione, Sezioni unite n. 18213/2015) la tesi della nullità non sanabile del contratto non registrato.


Fonte: Amministrare Immobili

Continua a leggere...

lunedì 25 gennaio 2016

Richiesta delle ricevute di affitto

Questa lettera deve essere inviata al locatore dell'immobile per chiederle copia delle ricevute di affitto della casa del denaro versato. Da inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.









Sig. …................................

Residente in via …........................ , n° …...

Comune di ….......................

Condominio ............................. 

Comune di ............................. 

Via ............................. n° .......

OGGETTO: RICHIESTA DELLE RICEVUTE DI AFFITTO

Gent. Sig. …............................ ,
ai sensi dell'articolo 1199 del Codice Civile Italiano, vi invito con la presente a rilasciare la regolare quietanza relativa alla somme da me corrisposte a titolo di canone di locazione per le n° …........ mensilità, in relazione all'immobile sito nel comune di …............................................., in via …..........................., n° …........, di Sua proprietà.


Sicuro della Sua collaborazione, colgo l'occasione per porLe i miei più cordiali e distinti saluti.

Luogo e data
......................................................

Firma
......................................................
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...