martedì 10 maggio 2016

IL DEBITO DI UN CONDOMINO COME VA DIVISO?

Il debito di un condomino non si può dividere fra gli altri partecipanti senza il consenso di tutti.

Tribunale di Roma, Sentenza 17 settembre 2015 n. 18477

La vicenda riguarda l'impugnazione di una delibera assembleare con la quale si ripartiva il debito residuo insoluto di un condomino fra tutti gli altri allo scopo di ripianare il debito del condominio.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma ha applicato il principio di parziarietà delle obbligazioni espresso dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.9148/2008.
In forza di tale principio non è possibile ripartire tra tutti i proprietari esclusivi la passività residua facente capo ad un condomino, in quanto questi sono obbligati in via parziaria e non solidale. Dunque, non sussiste nessun obbligo in capo a quei condomini che sono in regola con i pagamenti, a meno che non intervenga una decisione unanime che approvi la ripartizione del residuo.
Va pertanto annullata la delibera condominiale che approva la ripartizione del debito residuo a carico di tutti i condomini, non sussistendo a carico di quelli non morosi alcun obbligo e non esistendo tra i condomini alcun principio di solidarietà delle obbligazioni.
La legittimità di una simile ripartizione deriverebbe soltanto dall'approvazione unanime del punto ad opera di tutti i consociati.
Nei caso di specie, dunque, l'assemblea di condominio non poteva legittimamente approvare di ripartire il debito residuo a carico di tutti i condomini, non sussistendo a carico di quelli non morosi alcun obbligo di solidarietà, senza ottenere l'espresso consenso di ciascun partecipante.

di Carlo Patti
Consulente Legale ANACI Roma

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