Queste tutte le novità del decreto che recepisce la direttiva europea 2014/17/Ue
Il d.lgs. n. 72/16, che recepisce la direttiva 2014/17/UE è appena entrato in vigore. La nuova disciplina sui contratti di credito ai consumatori sui beni immobili residenziali, è racchiusa in 4 articoli: l’art. 1 che modifica il T.U. bancario, l’art. 2 che modifica il d.lgs. n.141/2010; l’art. 3 che reca disposizioni transitorie; l’art. 4 che contiene la clausola di invarianza finanziaria. Tale normativa, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, si applicherà ai contratti di mutuo sottoscritti con decorrenza dal 1° luglio. Ai contratti in essere continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto. La novità più importante è l’introduzione della "clausola anti-insolvenza", ossia la possibilità per le banche di vendere la casa dei mutuatari morosi senza esperire il procedimento di espropriazione forzata, rivolgendosi al Tribunale. Si vogliono abbreviare i tempi di recupero del credito in sofferenza. Non basta quindi un solo ritardo nel pagamento, ma deve perfezionarsi un inadempimento contrattuale per non aver pagato 18 rate mensili del mutuo perché si realizzi la restituzione della proprietà dell’immobile sul quale è stato aperto il mutuo. Entrambe le parti devono però pattuire e sottoscrivere tale clausola, che non può influire sulla conclusione del contratto di credito.
in collaborazione con:
it.blastingnews.com
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