Il consenso unanime di tutti i condòmini, per concludere una transazione tra il Condominio ed un terzo, è necessario esclusivamente (ai sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c.) solo quando la transazione stessa abbia ad oggetto i diritti reali comuni (nella specie, l’assemblea condominiale aveva stabilito di transigere una lite con un professionista che pretendeva dei compensi per l’opera prestata in favore del Condominio).
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza
8 marzo – 13 aprile 2016, n. 7201
Presidente Petitti – Relatore Giusti
Una sentenza chiara per riaffermare e sottolineare
un principio che spesso non è sufficientemente
noto nelle assise condominiali: la transazione -
che è contratto con il quale si evita di addivenire
ad una lite giudiziale o se termina una pendente
- si approva a maggioranza salvo che contenga
atti dispositivi di diritti reali sulle parti comuni.
Solo in tal caso, come per qualunque altro contratto
che abbia ad oggetto atti dispositivi di
quei diritti, sarà necessaria l’unanimità dei consensi
dei partecipanti al condominio.
I fatti e la vicenda processuale denotano una
uniformità di giudizio nei diversi gradi: ““I.G. ,
condomino del Condominio di (omissis), ha impugnato,
con ricorso in data 2 aprile 2005, la
deliberazione con cui l’assemblea condominiale,
in data 28 febbraio 2005, aveva stabilito di transigere
la vertenza esistente tra il Condominio e
l’ing. A.G. in materia di corrispettivo per un’attività
professionale svolta nell’interesse del Condominio, prevedendosi il versamento della somma
di Euro 6.713,94. Il ricorrente ha dedotto che la
delibera impugnata concretizza il vizio dell’eccesso
di potere, essendo intervenuta su materia non
contemplata dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ.,
non essendo stata presa all’unanimità e avendo
pregiudicato i diritti dell’attore quale interventore
nel giudizio pendente. Il Tribunale di Napoli,
con sentenza in data 30 giugno 2006, ha rigettato,
in questa parte, l’impugnazione proposta. La
Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 23
luglio 2013, ha rigettato il gravame”.
La corte di Appello aveva già delineato con chiarezza
il tema: “se l’assemblea può decidere di
avviare azioni giudiziarie o di resistere ad esse,
essa ha anche il potere di transigere le liti, essendo
solamente escluso che possa essere decisa
dai condomini, a maggioranza, la transazione che
abbia ad oggetto i beni comuni, allorché con la
stessa viene ad essere realizzato un negozio a carattere
dispositivo”.
La Suprema Corte cristallizza il principio sotto il
profilo di legittimità: “come già statuito da questa
Corte (Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 821) - in tema
di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135
cod. civ., l’assemblea può deliberare a maggioranza
su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse
comune e, quindi, anche sulle transazioni che a
tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso
unanime dei condomini, ai sensi dell’art.
1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione
abbia ad oggetto i diritti reali comuni. E
nella specie la Corte d’appello, con congrua motivazione,
ha rilevato che la lite transatta era di
interesse condominiale, riguardando prestazioni
professionali delle quali aveva fruito l’intero condominio…ai
sensi dell’art. 1108, terzo comma,
cod. civ. (applicabile al condominio in virtù del
rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto
il consenso di tutti i comunisti - e, quindi, della
totalità dei condomini - per gli atti di alienazione
del fondo comune, o di costituzione su di esso di
diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con
la conseguenza che tale consenso è necessario
anche per la transazione che abbia ad oggetto i
beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza
dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare,
delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere
dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale - che decide con il
criterio delle maggioranze - autorizzare l’amministratore
del condominio a concludere transazioni
che abbiano ad oggetto diritti comuni; che nella
fattispecie in esame però non si versa nelle ipotesi
di cui all’art. 1108, terzo comma, cod. civ.,
perché la transazione riguarda compensi professionali
per l’attività svolta dall’ing. A. nell’interesse
del condominio, per avere questi curato la
pratica volta ad ottenere i benefici di cui alla legge
n. 219 del 1981 per il ristoro dei danni subiti
dall’intero edificio condominiale: oggetto della
transazione era quindi un mero diritto obbligatorio
e non certo un diritto reale dei partecipanti al
condominio (uti domini o uti condomini);”
di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN ANACI
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