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lunedì 20 novembre 2017

Per l'emissione di un decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione del verbale - Cassazione 16 Novembre 2017, N. 27233 - Commento


La Cassazione conferma che ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo avverso un condomino moroso nel pagamento delle spese scadute è sufficiente produrre il verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché i relativi documenti.
Nello stesso giudizio il condomino aveva cercato di disconoscere i documenti in forza dei quali era stato emesso il decreto ingiuntivo spiegando che si trattava solo di fotocopie. Sotto altro profilo aveva eccepito l'invalidità delle delibere assembleari. In questo caso la Suprema Corte osserva che la conformità dei documenti in fotocopia agli originali va eccepita dal debitore nella prima risposta successiva alla sua produzione, che in caso di opposizione al decreto ingiuntivo si rinviene nella stessa citazione di opposizione.

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Per l'emissione di un decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione del verbale - Cassazione 16 Novembre 2017, N. 27233 - Testo


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CASSAZIONE 16 NOVEMBRE 2017, N. 27233

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. PETITTI  Stefano -  Presidente   
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni  -  Consigliere   
Dott. PICARONI Elisa -  Consigliere  
Dott. ABETE Luigi -  Consigliere  
Dott. SCARPA Antonio  -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:         
                                 
ORDINANZA

sul ricorso 17084-2015 proposto da: 
EDIM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. N., rappresentata e difesa dagli avvocati B C, F C; 
- ricorrente - 
CONTRO

CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato D. N. M., rappresentato e difeso dall'avvocato N. L.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 275/2014 del TRIBUNALE di LARINO, depositata il 10/12/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La EDI.M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 265/2014 del 10 dicembre 2014.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
La sentenza impugnata ha respinto l'appello proposto dalla stessa EDI.M. s.r.l. avverso la sentenza n. 338/2011 del Giudice di pace di Termoli, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 20 aprile 2010 su domanda del Condominio (OMISSIS) per spese condominiali scadute, pari ad Euro 1.539,32.
Il Tribunale di Larino, per quanto qui rilevi, ha affermato come mancasse un disconoscimento chiaro e circostanziato di non conformità tra le copie dei documenti prodotti dal Condominio a sostegno della domanda monitoria e i rispettivi originali, essendosi l'opponente limitata a dedurre che si trattasse di fotocopie. Il Tribunale ha poi negato rilievo alle contestazioni sulla validità delle deliberazioni delle assemblee condominiali, trattandosi di questioni estranee alla sede del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il primo motivo di ricorso della EDI.M. s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. quanto alla idoneità probatoria del documenti esibiti dal Condominio (OMISSIS) in fase monitoria, giacchè essi mancavano di autenticità, assumendo che "la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali".
Il secondo motivo di ricorso contesta la violazione degli artt. 163 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 36 c.p.c., essendo nullo il decreto ingiuntivo per le ragioni di cui al primo motivo e perciò per difetto di specifica azione da parte del Condominio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi asserenti il difetto di valida ed idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali oggetto di lite.
Tutte le censure evidenziano palesi difetti dei necessari caratteri di tassatività specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in una critica generica della sentenza del Tribunale di Larino.
E' in ogni caso da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonchè dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima. Per quanto detto, tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629). Quando il condominio abbia così provato il proprio credito, spetta al singolo condomino, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'effettivo pagamento del proprio contributo.
Il Tribunale ha poi fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, in relazione all'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche), applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" deve essere individuata nell'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio (Cass. Sez. 3, 17/07/2008, n. 19680; si vedano anche Cass. Sez. 6 - 3, 04/02/2014, n. 2374; Cass. Sez. 5, 28/01/2004, n. 1525). La ricorrente EDI.M. s.r.l., non ha indicato specificamente, nel suo primo motivo di censura, come impostole dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quali termini avesse contestato in modo formale e specifico nell'atto di opposizione la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dal condominio a sostegno del ricorso per ingiunzione, affermando, piuttosto, che "la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali". Nell'esposizione sommaria dei fatti di causa, la ricorrente ha peraltro integralmente trascritto il contenuto dell'atto di opposizione, e da esso risulta soltanto un generico disconoscimento di "tutte le fotocopie depositate", e in particolare "della delibera", in quanto non certificate come autenticate da pubblici ufficiali a ciò abilitati. Anche da tale lettura, manca quindi l'indicazione specifica sia dei documenti esibiti che si intendessero contestare, sia degli aspetti per i quali si assumeva che differissero dagli originali, riducendosi il tutto ad una negazione astratta dell'efficacia probatoria delle copie non autenticate (cfr. Cass. Sez. 3, 03/04/2014, n. 7775; Cass. Sez. 3, 12/04/2016, n. 7105).
Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 ottobre 2017.


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venerdì 13 gennaio 2017

LA MEDIAZIONE INTERROMPE I TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE

Tribunale Milano 02/12/2016, n. 13360 sezione XIII civile

La mediazione interrompe e non sospende il decorso dei termini per l’impugnazione. Principio espresso dal Tribunale di Milano nella sentenza che segue dove ha chiarito che se la domanda di mediazione si limitasse solo a sospendere il termine dei 30 giorni per impugnare la decisione dell’assemblea, per impugnare la delibera in tribunale dopo una mediazione fallita, si avrebbe un numero di giorni pari alla differenza tra i trenta giorni previsti dal codice civile e quelli intercorsi fino alla comunicazione dell’istanza di mediazione. Invece, trattandosi di interruzione del termine di 30 giorni, si ha che, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, si hanno da capo tutti i trenta giorni per depositare la domanda in tribunale.

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SENTENZA TRIBUNALE MILANO 02 DICEMBRE 2016, N. 13360 - Mediazione interrompe termini impugnazione



TRIBUNALE MILANO 02 DICEMBRE 2016, N. 13360

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa promossa
DA

I. B., rappresentato e difeso dall’avv. M. R. in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vignate,
– ATTORE –

CONTRO

Supercondominio in Pioltello in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M. Z. come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Segrate, Via Mazzini n. 5

Oggetto: impugnazione di delibera assembleare Conclusioni: come da fogli allegati al verbale di causa

– CONVENUTO –

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il presente giudizio I. B., sulla premessa di essere condomino del Supercondominio, ha impugnato la delibera dell’assemblea ordinaria dei rappresentanti del predetto Supercondominio, assunta in seconda convocazione in data 20 novembre del 2014 (per reperire la delibera vedi il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice), nella parte in cui la predetta delibera ha, ai punti dell’ordine del giorno da uno a sei, rispettivamente approvato i consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013, il consuntivo dei lavori posti in essere per la riqualificazione dell’impianto antincendio, il consuntivo dei lavori posti in essere per i box e il bilancio preventivo per l’esercizio di gestione 2014: a fondamento dell’impugnazione ha dedotto plurimi profili di doglianza che verranno trattati analiticamente nella parte motiva della presente sentenza.

Per ciò che interessa in questa sede, l’attore I. B. ha fatto precedere l’odierno giudizio dal tentativo di mediazione comunicato al Supercondominio convenuto in data 12 dicembre 2014 (vedi il doc. n. 2 fascicolo parte convenuta) e concluso con esito infausto il successivo 12 febbraio 2015 (vedi il doc. n. 15 del fascicolo di parte attrice).

Costituendosi nell’odierno giudizio, il Supercondominio ha contestato le doglianze di parte attrice eccependo in via preliminare l’intervenuta decadenza dell’attore B. dal potere di proporre impugnazione alla delibera del 20 novembre 2014, stante l’asserito spirare del termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c., e concludendo per il rigetto delle domande dell’attore I. B..

Per ciò che interessa nella presente sede, la difesa del Supercondominio ha evidenziato che nelle more del giudizio sono intervenute due delibere assembleari del predetto Supercondominio, una celebrata in data 13 maggio 2016 dai rappresentanti dei singoli plessi ex art. 67 disp. att. c.c. (vedi il doc. n. 14 fascicolo parte convenuta) e l’altra in data 17 maggio 2016 da tutti i condomini (vedi il doc. n. 15 fascicolo parte convenuta), delibere che hanno entrambe provveduto a ratificare il contenuto dell’intero deliberato del 20 novembre del 2014: la difesa di parte convenuta ha pertanto insistito nella sopravvenuta cessazione della materia del contendere con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite secondo il noto meccanismo della soccombenza virtuale.

Senza alcuna istruttoria orale la causa è giunta al naturale epilogo dopo il deposito degli scritti difensivi di cui all’art. 190 del codice civile.

Questi i fatti di giudizio e le rispettive posizioni difensive delle parti, reputa il Tribunale che le domande formulate da I. B. debbano trovare accoglimento nei ristretti limiti di seguito indicati.

Da disattendere si palesa innanzitutto l’eccezione fatta valere dalla difesa del Supercondominio di improcedibilità dell’impugnazione della delibera del 20 novembre 2014 azionata dall’attore B. per l’intervenuta decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell’azione: instaurato tempestivamente il procedimento di mediazione, il predetto termine decadenziale di trenta giorni è stato interrotto salvo a riprendere nuovamente a decorrere, ai sensi dell’art. 5, comma sesto, del decreto legislativo n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione avvenuto il 12 febbraio 2015; posto che l’atto di citazione è stato portato alla notifica il successivo 13 marzo 2015, non vi è chi non veda come il termine di trenta giorni – che deve decorrere nuovamente per una sola volta dal 12 febbraio 2015 – sia stato rispettato dal condomino attore, il che rende tempestivo l’odierno gravame e comporta l’infondatezza della superiore eccezione.

La decadenza dall’impugnazione ex art. 1137 c.c. va piuttosto rilevata per i vizi scaturenti dalla violazione degli art. 1130 e 1130 bis c.c. che l’attore I. B. ha dedotto nei confronti dell’approvazione dei consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013 stante il fatto che tali asseriti vizi non sono stati menzionati nella causa petendi prospettata in sede di mediazione obbligatoria: a fronte della specifica contestazione posta in essere dalla difesa di parte convenuta Supercondominio, la parte attrice nulla ha obiettato, di talché, in applicazione del principio di cui all’art. 115, primo comma, c.p.c. e in assenza di prova contraria desumibile dal vaglio del modello di presentazione della domanda di mediazione che non risulta allegato agli atti di causa, devesi pronunciare il rigetto della domanda attorea in parte qua per decadenza dal termine ad impugnare previsto dalle legge.

Premesso che nel presente giudizio si è in presenza di un Supercondominio formato da più di sessanta condomini per il quale vige la piena operatività dell’art. 67 disp. att. c.c. e la necessità che si convochi l’assemblea dei rappresentanti per statuire sulla gestione ordinaria e sulla nomina dell’amministratore di Supercondominio in conformità a tale ultima norma, il primo profilo di doglianza fatto valere da I. B. attiene alla violazione dell’art. 67 disp. att. c.c. per asserita irregolare composizione dell’assemblea dei rappresentanti del Supercondominio convenuto tenutasi in data 20 novembre 2014: esso è da disattendere atteso che da un lato la difesa di parte convenuta ha dimostrato che quattro dei cinque plessi presenti a tale adunata erano validamente rappresentati dai soggetti comparsi in quella sede (vedi il doc. n. 5 fascicolo parte convenuta riportante i verbali di nomina dei rappresentanti dei singoli plessi formanti il Supercondominio convenuto), mentre, dall’altro lato, la difesa di parte attrice non ha dato la prova che I. B., che pure ha partecipato fattivamente al consesso assembleare di cui qui censura le statuizioni avendo ivi esternato e dichiarato di essere il valido rappresentante della Torre 3, non sia stato realmente nominato dall’assemblea dei condomini di tale ultimo plesso; in mancanza di tale prova, deve ribadirsi la piena legittimità dell’operato dell’assemblea del 20 novembre 2011 con riguardo alla composizione dell’organo nelle persone dei rappresentanti che vi hanno effettivamente partecipato, salvo stigmatizzare il comportamento dell’attore B. che ha partecipato all’adunata palesandosi quale valido rappresentante salvo poi eccepire il proprio difetto di legittimazione al fine della successiva impugnazione.

Altro profilo di doglianza fatto valere da I. B. attiene all’approvazione, in seno ai consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013, di plurime spese per opere ed interventi di manutenzione straordinaria che, a detta di parte attrice, avrebbero dovuto essere approvate dall’assemblea di tutti i condomini del Supercondominio convenuto e non dai rappresentanti dei singoli plessi convocati ex art. 67 disp. att. c.c. in occasione della delibera gravata: in particolare la difesa di parte attrice ha censurato, con riguardo al consuntivo per l’esercizio di gestione 2011, sia l’approvazione di lavori afferenti il ripristino dei box per un importo di oltre Euro 30.000,00 che l’approvazione di spese a titolo di pulizia per l’acquisto di 650 lampadine per un importo di oltre Euro 7.500,00, con riguardo al consuntivo per l’esercizio di gestione 2012, l’approvazione di spese a titolo di pulizia per l’acquisto di altre 650 lampadine per un importo di oltre Euro 3.000,00, e, con riguardo al consuntivo per l’esercizio di gestione 2013, l’approvazione di spese a titolo di pulizia per l’acquisto di ulteriori 560 lampadine per un importo di oltre Euro 5.500,00, nonché ha censurato l’approvazione dei lavori di riqualificazione dell’impianto antincendio (punto numero quattro dell’ordine del giorno) e di ulteriori spese straordinarie per i box (punto numero quinto dell’ordine del giorno), oltre che, con riguardo all’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio di gestione 2014 (punto numero sesto dell’ordine del giorno), lo stanziamento della somma di Euro 10.000,00 per spese afferenti la manutenzione straordinaria.

Tutte tali doglianze sono da accogliere considerato che i lavori sopra indicati sono tutti di natura straordinaria – non rilevando in alcun modo ai fini del decidere l’eventuale urgenza della loro realizzazione – e che l’assemblea dei rappresentanti di Supercondominio convocata ex art. 67 disp. att. c.c. non poteva statuire su opere di manutenzione straordinaria ma unicamente sulla gestione ordinaria e sulla nomina dell’amministratore di supercondominio: esse determinano la nullità delle relative statuizioni posto che il consesso assembleare ha deciso contra legem su argomenti non rientranti nelle materie costituenti oggetto della sua competenza.

Ciononostante in parte qua devesi pronunciare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere stante la ratifica della delibera del 20 novembre 2014 intervenuta a seguito dell’assemblea dei condomini del Supercondominio convenuto datata 17 maggio 2016 (vedi il doc. n. 15 fascicolo parte convenuta) che ha sanato il vizio di costituzione dell’organo deliberativo, avendo infatti deliberato sulle predette spese straordinarie i condomini in luogo dei rappresentanti; di ciò si terrò conto ai fini dell’imputazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.

Altro profilo di doglianza fatto valere dalla difesa di parte attrice attiene al criterio adottato dall’assemblea del 20 novembre 2014 ai fini del riparto della spesa di Euro 11.450,00 sostenuta per costi afferenti “Pompe di sollevamento”, spesa che la difesa di parte attrice ha chiesto venisse ripartita in capo alla Torre 3 al 50 % della quota gravante su tale plesso in ragione di una costante “consuetudine dimostrata dai vari consuntivi degli anni pregressi” e di una sedicente “pattuizione intervenuta tra i vari condomini periferici in forza di una perizia tecnica commissionata a tal fine”: questo Giudice non comprende tale profilo di doglianza salvo a precisare che eventuali consuetudini adottate nel tempo dai condomini ai fini della scelta dei criteri di riparto delle spese – od eventuali pattuizioni non deliberate all’unanimità dei condomini – giammai possono derogare ai criteri di legge ai fini del riparto delle spese, il che rende tale doglianza non meritevole di accoglimento.

Del pari non meritevoli di accoglimento si palesano le doglianze afferenti l’approvazione, nei consuntivi di gestione oggetto di censura, delle spese relative alle polizze assicurative sostenute dal Supercondominio convenuto: premesso che questo Giudice non può sindacare l’opportunità di una voce di spesa approvata dai condomini, devesi asserire come del tutto irrilevante si palesi, ai fini della invalidità del deliberato che la spesa per la polizza assicurativa contestata ha approvato, che il plesso Torre 3 di cui fa parte il B. fosse a propria volta assicurato con distinta polizza, apparendo i soggetti assicurati del tutto diversi tra loro ed i relativi rischi non sovrapponibili, di talché l’una spesa sostenuta dalla Torre 3 a scopo assicurativo non escludeva l’altra sostenuta dall’intero Supercondominio per il medesimo scopo.

Infine criptico si palesa l’ultima doglianza prospettata dalla difesa dell’attore B. nei seguenti termini: “si rileva che in tutti i consuntivi alla voce “acqua potabile” non vengono stornati dal costo addebitato al Condominio Periferico Torre 3 i mc di irrigazione del giardino condominiale”; da quanto pare di comprendere trattasi di omessi accrediti per asseriti crediti che l’assemblea del Supercondominio convenuto non avrebbe deliberato a favore della Torre 3 di cui il B. fa parte quale condomino, ma la censura rimane nebulosa non essendosi evidenziata alcuna doglianza specifica sul punto ad opera della difesa di parte attrice.

Consegue in definitiva che vanno rigettate, nei termini di cui sopra, tutte le censure prospettate dalla difesa di parte attrice I. B. avverso la delibera del 20 novembre 2014 gravata ad eccezione della violazione dell’art. art. 67 disp. att. c.c. accertata con riguardo all’approvazione delle spese per opere ed interventi di manutenzione straordinaria che avrebbero dovuto essere approvate dall’assemblea di tutti i condomini del Supercondominio convenuto e non dai rappresentanti dei singoli plessi: in parte qua però va pronunciata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere stante l’intervenuta ratifica della delibera del 20 novembre 2014 oggetto della odierna impugnazione ad opera dell’assemblea dei condomini del Supercondominio convenuto celebrata in data 17 maggio 2016.

L’esito della lite che ha visto una reciproca soccombenza delle parti comporta la compensazione delle spese di lite tra di esse in ragione dei due terzi, salvo addossare il rimanente terzo, nella misura di cui al dispositivo, a carico del Supercondominio in quanto parte prevalentemente soccombente.

Q. M.

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
  1. Dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo all’approvazione delle spese per opere ed interventi di manutenzione straordinaria adottata dall’assemblea ordinaria dei rappresentanti del Supercondominio, assunta in seconda convocazione, in data 20 novembre del 2014;
  2. Rigetta le rimanenti domande dell’attore I. B.;
  3. Compensate in ragione di due terzi le spese di lite tra le parti di causa, condanna il Supercondominio al pagamento, a favore di I. B., delle spese di lite in ragione del restante terzo, spese liquidate in tale misura in Euro 550,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 30 novembre 2016 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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martedì 18 ottobre 2016

La transazione si approva a maggioranza salvo che attenga a diritti reali comuni

Il consenso unanime di tutti i condòmini, per concludere una transazione tra il Condominio ed un terzo, è necessario esclusivamente (ai sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c.) solo quando la transazione stessa abbia ad oggetto i diritti reali comuni (nella specie, l’assemblea condominiale aveva stabilito di transigere una lite con un professionista che pretendeva dei compensi per l’opera prestata in favore del Condominio).

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 8 marzo – 13 aprile 2016, n. 7201 Presidente Petitti – Relatore Giusti

Una sentenza chiara per riaffermare e sottolineare un principio che spesso non è sufficientemente noto nelle assise condominiali: la transazione - che è contratto con il quale si evita di addivenire ad una lite giudiziale o se termina una pendente - si approva a maggioranza salvo che contenga atti dispositivi di diritti reali sulle parti comuni. Solo in tal caso, come per qualunque altro contratto che abbia ad oggetto atti dispositivi di quei diritti, sarà necessaria l’unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio. I fatti e la vicenda processuale denotano una uniformità di giudizio nei diversi gradi: ““I.G. , condomino del Condominio di (omissis), ha impugnato, con ricorso in data 2 aprile 2005, la deliberazione con cui l’assemblea condominiale, in data 28 febbraio 2005, aveva stabilito di transigere la vertenza esistente tra il Condominio e l’ing. A.G. in materia di corrispettivo per un’attività professionale svolta nell’interesse del Condominio, prevedendosi il versamento della somma di Euro 6.713,94. Il ricorrente ha dedotto che la delibera impugnata concretizza il vizio dell’eccesso di potere, essendo intervenuta su materia non contemplata dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ., non essendo stata presa all’unanimità e avendo pregiudicato i diritti dell’attore quale interventore nel giudizio pendente. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 30 giugno 2006, ha rigettato, in questa parte, l’impugnazione proposta. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 23 luglio 2013, ha rigettato il gravame”. La corte di Appello aveva già delineato con chiarezza il tema: “se l’assemblea può decidere di avviare azioni giudiziarie o di resistere ad esse, essa ha anche il potere di transigere le liti, essendo solamente escluso che possa essere decisa dai condomini, a maggioranza, la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, allorché con la stessa viene ad essere realizzato un negozio a carattere dispositivo”. La Suprema Corte cristallizza il principio sotto il profilo di legittimità: “come già statuito da questa Corte (Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 821) - in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 cod. civ., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni. E nella specie la Corte d’appello, con congrua motivazione, ha rilevato che la lite transatta era di interesse condominiale, riguardando prestazioni professionali delle quali aveva fruito l’intero condominio…ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ. (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti - e, quindi, della totalità dei condomini - per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale - che decide con il criterio delle maggioranze - autorizzare l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni; che nella fattispecie in esame però non si versa nelle ipotesi di cui all’art. 1108, terzo comma, cod. civ., perché la transazione riguarda compensi professionali per l’attività svolta dall’ing. A. nell’interesse del condominio, per avere questi curato la pratica volta ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 219 del 1981 per il ristoro dei danni subiti dall’intero edificio condominiale: oggetto della transazione era quindi un mero diritto obbligatorio e non certo un diritto reale dei partecipanti al condominio (uti domini o uti condomini);”

di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN ANACI


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