In caso di nullità della nomina dell’amministratore, egli, in virtù della effettiva presa in carico del bene giuridico, assume la posizione di garanzia richiesta dall’ordinamento ai fini della fondazione della sua responsabilità penale.
- Introduzione
Nel presente scritto si analizza la questione della
permanenza o meno in capo all’amministratore di
condominio della posizione di garanzia – requisito
per la sua responsabilità penale – nel caso in
cui la nomina ex art. 1129 c.c. sia nulla.
È anzitutto necessario delineare brevemente le
nozioni di reato omissivo e di posizione di garanzia,
per poi, sottolineata la natura omissiva della
responsabilità dell’amministratore, soffermarsi
sulle criticità rappresentate dalla nullità della nomina
ed infine proporre una soluzione sulla base
delle teorie formale e funzionale.
- Il reato omissivo
La responsabilità omissiva si fonda sulla violazione
di una norma-comando: al soggetto viene
rimproverato di non avere tenuto la condotta doverosa
comandata dalla norma. I reati omissivi si
distinguono in omissivi propri e omissivi impropri
(o commissivi mediante omissione). I primi sono
reati di mera condotta: per l’integrazione della fattispecie
incriminatrice non è necessario il verificarsi
di un evento in senso naturalistico. Gli elementi costitutivi
di questi reati sono: 1) la situazione tipica,
ovvero la situazione fattuale descritta dalla norma;
2) la condotta omissiva del soggetto; 3) la possibilità
di agire dello stesso. Classico esempio di reato
omissivo proprio è l’omissione di soccorso (art. 593
c.p.): al soggetto è rimproverato, in presenza della
situazione tipica, ad esempio il rinvenimento di una
persona ferita (requisito 1), di non averle prestato
soccorso (requisito 2), pur potendo (requisito 3).
I secondi sono reati ad evento: per l’integrazione della fattispecie è necessario il verificarsi di un
evento in senso naturalistico. Gli elementi costitutivi
di questi reati sono: 1) l’obbligo giuridico di impedire
l’evento o obbligo di garanzia; 2) la condotta
omissiva del soggetto; 3) la realizzazione dell’evento
in senso naturalistico; 4) la sussistenza del nesso
causale tra condotta ed evento; 5) la possibilità di
agire del soggetto. Un esempio di reato omissivo
improprio è l’omicidio per omissionem: (artt. 40
co. 2, 575 c.p.): al soggetto – si ponga, l’addetto
all’azionamento dello scambio dei binari ferroviari al
passaggio di un treno – è rimproverato, in presenza
dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, cioè il
deragliamento del treno (requisito 1), di non avere
azionato lo scambio (requisito 2), pur potendo (requisito
5), cagionando così (requisito 4) la morte
dei passeggeri (requisito 3).
- La posizione di garanzia
- La responsabilità penale dell’amministratore ha natura per lo più omissiva
Il mandatario della compagine condominiale, infatti,
è gravato di molteplici obblighi di attivarsi; a titolo esemplificativo, basti pensare alle ipotesi
di omicidio colposo e di lesioni colpose per non
aver rimosso fonti di rischio insite nelle parti comuni
ed alle ipotesi previste dal D.Lgs. 81/2008
in tema di sicurezza sul lavoro. In tutti questi
casi l’amministratore è ritenuto responsabile per
non avere tenuto la condotta doverosa comandata
dalla norma, per non avere cioè adempiuto all’obbligo
giuridico di impedire l’evento lesivo.
La giurisprudenza ritiene che tale obbligo possa
nascere da qualunque ramo del diritto, e quindi
anche dal diritto privato, e specificamente da
una convenzione che da tale diritto sia prevista e
regolata, come è nel rapporto di rappresentanza
volontaria intercorrente tra il condominio e l’amministratore
(Cass. Pen. 2012 34147).
- La nullità della nomina
- Criticità: teoria formale e funzionale
Occorre rilevare che esistono due distinte teorie
della posizione di garanzia.
La teoria formale si occupa di stabilire quali siano
le fonti dell’obbligo di garanzia, rinvenendole nella
legge, nel contratto, nella precedente azione pericolosa,
nella negotiorum gestio. Si tratta di una
teoria molto rigorosa e tassativa, rispettosa del
principio di legalità, in quanto individua analiticamente
le ipotesi in cui sussiste responsabilità,
ma difetta nel proporre soluzioni adeguate nei casi
in cui la fonte giuridica sia formalmente invalida.
Sulla base di questa teoria, infatti, si deve concludere
che l’amministratore, in caso di nullità della
nomina, non può essere ritenuto penalmente responsabile
dei fatti cagionati dalle sue omissioni,
in quanto la fonte dell’obbligo di garanzia – la nomina,
dunque il contratto – risulta viziata.
La teoria funzionale non si occupa delle fonti formali
dell’obbligo impeditivo, ma individua il fondamento
della posizione di garanzia nella effettiva
presa in carico del bene giuridico tutelato dalla
norma incriminatrice. Questa teoria si pone in tensione
con il principio di legalità, ma si dimostra
molto attenta all’effettivo rapporto tra soggetto
gravato dall’obbligo impeditivo e bene tutelato.
Stando a questa impostazione, l’amministratore
di condominio, in caso di nullità della nomina,
è responsabile dei fatti cagionati dalle sue omissioni,
poiché, indipendentemente dai vizi formali
del contratto, la effettiva presa in carico del bene
giuridico tutelato dalla fattispecie che a seconda
della situazione venga in considerazione è sufficiente
per fondare la sua posizione di garanzia.
- Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, in considerazione
del fatto che il novus normativo rappresentato
dall’art. 71 bis disp. att. c.c. configura ed insiste
sulla rilevanza sociale della posizione dell’amministratore
di condominio all’interno del nostro ordinamento,
sembra più aderente al dato positivo
privilegiare la teoria funzionale e le sue conseguenze,
tanto più che la dottrina e la giurisprudenza
prevalenti – occupandosi in generale della
bontà dell’una e dell’altra teoria – optano per
quella qui proposta, mettendo in risalto l’aspetto
concreto della gestione operativa.
Si conclude pertanto affermando che, in caso di
nullità della nomina dell’amministratore, egli, in
virtù della effettiva presa in carico del bene giuridico,
assume la posizione di garanzia richiesta
dall’ordinamento ai fini della fondazione della sua
responsabilità penale.
di Andrea Marostica
Avvocato
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