martedì 29 novembre 2016

IL NODO NON SCIOLTO DELLA SOLIDARIETA' DEI CONDOMINI VERSO I TERZI E LE MODALITA' DI QUESTI PER IL RECUPERO DEI PROPRI CREDITI

Dell'art. 63, disp. att. c. C. la disposizione che non ha destato problemi interpretativi è quella contenuta nel primo comma, che consente ai creditori insoddisfatti di ottenere dall'amministratore, su propria richiesta, l'elenco dei condomini morosi. Mentre il comma secondo ("i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini") ha aperto un acceso dibattito sulle modalità e tempi che il terzo creditore deve seguire per procedere alla fase esecutiva fino ad approdare, in caso di mancata soddisfazione del proprio credito, al gradino finale: ovvero procedere in via esecutiva nei confronti di chi sia in regola con i pagamenti.
Secondo un indirizzo maggioritario, anche confortato da decisioni di merito, la via da seguire dovrebbe essere quella che il terzo, prima di procedere nei confronti dei condomini virtuosi deve tentare di recuperare i soldi dal condominio, poi dai morosi ed in ultima istanza da coloro che hanno già adempiuto alla loro obbligazione. ll tutto con una graduazione del tutto logica.
Nonostante la scarsa chiarezza della norma, infatti, si ritiene che il condominio, pur essendo ente sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, resta il debitore principale; non va dimenticato che un qualsivoglia contratto con il terzo è stato firmato dall'amministratore del condominio, che il decreto ingiuntivo - titolo per l'esecuzione - viene promosso nei confronti dell'ente e che il condominio è il destinatario del precetto, tanto è vero che la sussistenza di fondi comuni permetterebbe al creditore di soddisfare il proprio credito. Alcune pronunce della prima giurisprudenza di merito:

  • Tribunale di Pescara: ordinanza 17 dicembre 2013 ha affermato: ai sensi dell'art.63 Disp. Att. c.c. il creditore può agire nei confronti dei condomini non in regola. E' pertanto inammissibile il pignoramento del Conto Corrente condominiale da parte del terzo creditore senza aver preventivamente provveduto a detta escussione dei condomini "morosi";
  • Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 16 maggio 2014 ha sostanzialmente affermato che il c/c intestato al condominio rappresenta un'ipotesi di autonomia patrimoniale riferibile, formalmente, all'ente di gestione che ne dispone sulla base delle decisioni dell'assemblea e che rimane sottratta alla disponibilità dei condomini, tanto è vero che dal momento in cui le somme affluiscono sul conto, nessun condomino ha il titolo per l'eventuale restituzione. Una volta costituiti i fondi per l'amministrazione dei beni comuni, essi si concentrano in capo al condominio il quale risponde nei confronti dei creditori con i beni così accantonati. Sulla scorta di tali rilievi, quindi, il giudice ha ritenuto che "l'art.63, co. 2 disp. att. c.c. non esclude affatto che ove il creditore individui beni riferibili al condominio non possa aggredirli direttamente, senza dover procedere all'escussione dei singoli condomini, secondo un criterio di responsabilità patrimoniale ex art. 2741 c.c. che considera il debitore obbligato a fare fronte ai propri debiti con le risorse allo stesso riferibili";
  • Tribunale di Verona: ordinanza 20 novembre 2012: ritenuto come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 8/4/2008 n. 9148 la natura parziaria dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio relativamente alle spese per opere concernenti le cose comuni e ritenuta conseguentemente la fondatezza della richiesta sospensione, in uno alla ammissibilità della proposta opposizione all'esecuzione; sospende l'esecuzione fissando termine ex art. 165 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 bis c.p.c.
  • Tribunale di Milano, con ordinanza del 27 maggio 2014 ha evidenziato l'obbligo dell'amministratore di fare affluire i fondi su uno specifico c/c patrimoniale (art.1129, co. 7, c.c.) al fine di evitare dl generare confusione tra il patrimonio dell'amministratore e quello dei singoli condomini (art. 1129, co. 12, nn. 3 e 4), osservando che nel c/c condominiale si viene a realizzare una unicità di versamenti che costituiscono il saldo, che è ad immediata disposizione del "correntista condominio", perdendo rilievo la provenienza della provvista da parte di uno piuttosto che di un'altro condomino. Da qui il principio dettato dal giudice meneghino: "il pignoramento del saldo del c/c condominiale da parte del creditore è volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l'intero gravante sull'amministratore e non interferisce con il meccanismo di escussione ex art. 63, co 2, il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi proquota spettanti ai condomini" e, da ultimo
  • Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 22 dicembre 2015 ha sostenuto l'orientamento in merito alla circostanza che le somme depositate sul c/c condominiale sono sottratte alla disponibilità dei condomini, poiché le stesse somme sono destinate alla realizzazione di quegli interessi che via via saranno individuati ed approvati in seno alle singole assemblee, talché tra il condomino che ha versato dette somme e gli importi stessi, nel momento in cui essi sono depositati sul conto condominiale, viene rimosso qualsivoglia legame giuridico. Da ciò consegue che l'intero patrimonio presente sul conto corrente condominiale, non essendo soggetto a distinzioni di sorta, né in termini di provenienza né in termini di destinazione, può essere pignorato per soddisfare i crediti del terzo.
Non resta che rimanere in attesa di un chiarimento del legislatore e se questo non verrà, come sempre, sarà demandato ai giudici.

1 commento:

  1. Maturato un cospiquo credito nei confronti di un Condominio per servizi di assistenza ordinaria impiantistica, il suo Amministratore lamentandosi della morosità di alcuni condomini mi propone la fornitura dei loro nominativi a cui come fornitore dovrei procedere con decreto/i ingiuntivi per il recupero del mio credito.
    Domando, tenuto conto che la morosità di detti condomini riguarda molteplici altri servizi (luce, acqua, gas, pulizie ecc.) come posso far emettere decreto ingiuntivo per somme che non riguardano il mio credito ma bensi altre forniture e/o servizi di altri fornitori?

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