martedì 29 novembre 2016

RAPPORTO TRA DECRETO INGIUNTIVO E MEDIAZIONE

Il procedimento di ingiunzione, per espressa disposizione legislativa e come previsto dall’art. 5, co.4, lett.a) di cui al D.Lvo n. 28/10 come modificato dalla L. n.98/13, non è soggetto alla mediazione obbligatoria. Tale esenzione, tuttavia, è limitata alla fase meramente sommaria, che si esaurisce con l’emissione del decreto ingiuntivo mentre, laddove vi sia stata opposizione da parte del debitore e prenda avvio la cosiddetta fase di merito o cognitiva, l’apertura della mediazione obbligatoria coincide con il momento in cui il giudice revoca o conferma la provvisoria esecuzione del provvedimento ingiuntivo.
L'obbligo, quindi, non può che sorgere con la prima udienza di comparizione relativa al giudizio di opposizione, nel corso della quale il giudice fisserà, senza indicare i soggetti tenuti all’incombente, i relativi termini di legge per avviare la procedura conciliativa (la formula di prassi utilizzata, infatti, è "il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per procedere alla mediazione...").
A questo proposito si è posto l'interrogativo se la domanda di mediazione debba essere presentata dal condominio (soggetto opposto ed in quanto tale attore in senso sostanziale) ovvero dal condomino che ha subito l'ingiunzione di pagamento (soggetto opponente ed in quanto tale convenuto, sempre da un punto di vista sostanziale). Ed ancora si è profilata la questione concernente l'effetto di una mancata attivazione della mediazione, nei confronti del decreto ingiuntivo.
Su tale punto i giudici di merito avevano espresso un orientamento contrastante. Ad esempio, il Tribunale di Varese, con ordinanza del 18 maggio 2012, aveva ritenuto che, dovendo il giudice dell'opposizione decidere "sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposta" (nel nostro specifico caso il condominio/creditore/attore sostanziale), l'onere di attivare la mediazione, per evitare la declaratoria di improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, spettasse a tale soggetto.
Di segno totalmente opposto, invece, il Tribunale di Firenze che, con sentenza del 30 ottobre 2014, aveva dichiarato che dell'onere in questione si dovesse fare carico il debitore/opponente con la conseguenza che, in caso di omessa mediazione, la dichiarata improcedibilità dell'opposizione avrebbe decretato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Su tali opposti fronti è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n.24629 del 3 dicembre 2015, che ha composto il contrasto giurisprudenziale in atto.
Nel rinviare il lettore, che sia interessato ad approfondire l'argomento, direttamente alla decisione, si osserva che i giudici di legittimità hanno affermato che la mediazione deve essere promossa dall'opponente in quanto soggetto interessato ad introdurre il giudizio di merito, ovvero la soluzione più dispendiosa ed osteggiata dal legislatore. Il tutto a pena del consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo qualora la mediazione non venga promossa.
Nel nostro specifico Caso, quindi, sarà il condomino a farsi parte diligente per attivare la mediazione obbligatoria e non il condominio.

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