Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:
- ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
- PREMESSA
- COSA E' POSSIBILE DEFINIRE IN VIA AGEVOLATA
- LE SOMME NON OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
- COME ACCEDERE ALLA SANATORIA
- I BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE AMMESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
- PER CHI HA GIA' IN CORSO UNA DILAZIONE
- TABELLA RIASSUNTIVA - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
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