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martedì 27 dicembre 2016

31 Marzo 2017 E' IL TERMINE ULTIMO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Caro Lettore, 
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterti a conoscenza che con l’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre viene data la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015, affidati agli Agenti della riscossione tra cui Equitalia, di definire gli importi debitori in via agevolata.
PREMESSA 
L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia. Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale di:
  1. somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse, il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
  2. somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COSA E' POSSIBILE DEFINIRE IN VIA AGEVOLATA

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:

  • Irpef;
  • Ires;
  • Irap;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all'ICI o all'IMU rientrano nella rottamazione.

Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi compresa la maggiorazione prevista per il ritardo nei pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - LE SOMME NON OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA


Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:
  • all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • alle somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n°659/99;
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COME ACCEDERE ALLA SANATORIA


Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 31 Marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata del decreto introduttivo della sanatoria, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:

  • la scadenza dell'ultima rata non può superare Settembre 2018.

Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto.



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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - I BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE AMMESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA


L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche - già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che: 
  • non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - PER CHI HA GIA' IN CORSO UNA DILAZIONE


Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:
  • ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  • non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - TABELLA RIASSUNTIVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

  • Soggetti interessati =>> Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015.
  • Agevolazione =>> Definizione agevolata delle somme da versare.
  • Per quali tributi =>> Irpef; Ires; Irap; Contributi previdenziali e assistenziali; L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
  • Cosa va versato =>> Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; importi maturati a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
  • Importi non agevolabili =>> L'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n.659/99; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a segulto di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
  • Come richiedere la definizione agevolata =>> Presentazione di un'istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell'agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.
  • Entro quando =>>  Il termine ultimo è il 31 Marzo 2017.
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venerdì 22 aprile 2016

Il trattamento tributario dei patrimoni di destinazione secondo la dottrina e la giurisprudenza più recente

L’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, di cui all’art. 167 c.c., non è una atto traslativo a titolo oneroso, nè un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente.

La regolamentazione civilistica della disposizione liberale dei propri beni trova il suo tradizionale fondamento nell’istituto della donazione, disciplinato dall’art. 769 c.c., che è il contratto con il quale, per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. I limiti dell’istituto, rapportati alle esigenze moderne di vorticosa circolazione dei capitali, sono:
  • la natura contrattuale che necessita dell’accettazione del donatario;
  • la causa giuridica, ovvero la funzione economica sociale, della liberalità;
  • il divieto di donazione di beni futuri, stabilito dall’art. 771 c.c.;
  • l’estremo formalismo del contratto che non prevede l’apposizione di condizioni, tranne quella di riimposta, registro, versibilità stabilita dall’art. 791 c.c..
In ogni caso il trattamento tributario della donazione consiste nell’imposta proporzionale di registro al 3%, le imposte ipotecaria e catastale. L’art. 167 del codice civile, introdotto dalla legge 19.5.1975 n. 151, di riforma del diritto di famiglia, prevede il fondo patrimoniale il quale può essere costituito da ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o da un terzo e consiste nella destinazione, per sostenere i bisogni della famiglia, di beni immobili, di beni mobili registrati, o titoli di credito. Per il suo evidente fine sociale il predetto fondo è sottoposto ad un regime tributario di favore . Invero a tal riguardo la giurisprudenza (C.Cass., Sez. 5, sent..n. 25479 del 18.12.2015) afferma che: “l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, di cui all’art. 167 c.c., non è una atto traslativo a titolo oneroso, nè un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l’utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia ; sicchè, quanto all’imposta di registro, il regime di tassazione di tale atto si è affermato non essere quello dell’imposta proporzionale, di cui agli artt. 1 ( atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ) o 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, ma quello della categoria residuale disciplinata dall’art. 11 della tariffa stessa. Con conseguente applicabilità dell’imposta in misura fissa (v. Sez. 5 8162 -02, 8289 -03, 21056- 05, 120171 – 08).” L’art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale ( le preleggi al codice civile) contiene la legge regolatrice delle obbligazioni e stabilisce quanto segue. - le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso. E’ salva in ogni caso la diversa volontà delle parti; - le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano. La deroga a tale disciplina è stabilita dal trust. Tale è un istituto giuridico derivato dal common law, che è divenuto giuridicamente rilevante in Italia fin dal 1 gennaio 1992 con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 che ha ratificato la convenzione internazionale regolatrice dei trusts ed al loro riconoscimento firmata a l’Aja il 1 luglio 1983. Pertanto il trust permette al soggetto che lo istituisce, con un atto unilaterale “inter vivos” o con un atto “mortis causa”, di porre dei beni (mobili o immobili o di natura patrimoniale) sotto il controllo di un trustee (ovvero di un amministratore fiduciario) affinchè amministri, gestisca o disponga dei beni conferiti nel trust secondo le disposizioni impartite dal costituente, agendo in vista dell’interesse di un terzo, ovvero il beneficiario del trust indicato dal costituente (ad esempio un familiare), oppure per realizzare un fine indicato dal costituente (ad esempio il finanziamento ed il funzionamento di una fondazione benefica). Giova notare che i beni del trust, benché siano intestati al trustee, non fanno parte del patrimonio di quest’ultimo e sono una massa distinta non aggredibile dalle ragioni dei creditori personali del trustee i quali, quindi, non possono pignorare o sequestrare i beni del trust i quali in tal modo realizzano un patrimonio separato ed autonomo. Giova notare che l’art. 6 della Convezione afferma che il trust è regolato dalla legge scelta dal contribuente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. D’altra parte il successivo art. 7 sostiene che qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami. La giustizia tributaria ha preso in considerazione il trust al fine di stabilire se il medesimo sia assimilabile alla donazione (art. 782 c.c.) ed al relativo trattamento tributario. Sul punto la giurisprudenza è divisa e non è giunta ancora ad una sintesi definitiva ed in merito possono, a titolo esemplificativo citarsi le seguenti sentenze: - “Il conferimento di beni in un trust integra la “costituzione di vincoli di destinazione”, che l’articolo 2, comma 49, del d.l. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, con rinvio recettizio alle disposizioni del d.lvo 346/90 e con richiamo al d.lvo 347/90, assoggetta alle imposte di donazione, ipotecaria e catastale; queste ultime, ove il conferimento abbia ad oggetto beni immobili, sono dovute anche in ipotesi di esenzione dall’imposta di donazione”. (Sentenza del 6.3.2015 n. 37- Comm. Trib. II Grado di Bolzano /Collegio 1).
  • “I trust residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali sono soggetti all’IRES, integrando il presupposto di cui all’art. 1 del DPR n. 917/1986 e rientrano tra i soggetti tenuti alla tenuta delle scritture contabili secondo la previsione dell’art. 13, comma 2, DPR n. 600/1973 ; conseguentemente sono altresì soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, ancorché in assenza di redditi, così come previsto dall’art. 1 del DPR 600/1973”. (Sentenza del 25.9.2015 n. 981- Comm. Trib. Reg. per la Liguria – Sezione / Collegio 3).
  • “Il trust, secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1.7.1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16.10.1989 n. 364 è caratterizzato dallo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato, scopo conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente (il quale perde la disponibilità di quanto conferito in trust, essendo tale condizione un presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto) e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest’ultimo (S.C. sentenza del 25.2.2015 n. 3886). Va comunque tenuto presente che non esiste un solo tipo di trust in quanto ogni trust può avere caratteristiche del tutto diverse dagli altri . Infatti caratteristiche diverse dallo schema generale sopra delineato ha il trust di scopo, costituito con il conferimento di beni del disponente perché l’amministratore gestore ne effettua la liquidazione allo scopo di pagare le passività del disponente. In questo caso è evidente che non sussiste alcun interesse di liberalità né tantomeno un arricchimento patrimoniale dei destinatari che ricevono solo la soddisfazione dei loro crediti. In tale situazione non sussistono nemmeno i beneficiari, inteso questo termine come i soggetti ai quali spetta di ricevere il fondo in trust e le sue utilità. Sotto il profilo fiscale l’atto costitutivo del trust di scopo va tassato con l’imposta fissa di registro e con le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa non essendovi alcun trasferimento di beni immobili, ma solo una diversa intestazione. Né va applicato il disposto dell’art. 2, comma 47, d.l. 3.10.2006 n. 262, convertito dalla legge 24.11.2006 n. 286, per il quale l’imposta sulle donazioni si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. Tale norma non può applicarsi in quanto l’art. 2645 cod. civ. prevede la costituzione di vincoli di destinazione effettuati con intento di liberalità ed arricchimento dei destinatari. “ (Sentenza del 12.6.2015 n. 1077 – commi. Trib. Reg. per la Toscana – Sezione/Collegio 9).
  • il trust auto dichiarato è sottoposto al regime di tassazione fissa e non proporzionale. In particolare la sentenza evidenziava che “ nel trust auto dichiarato manca il trasferimento di ricchezza…. il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno dello stesso patrimonio… non sembra trovare applicazione l’imposta fissa (di registro e ipotecaria ) “(Sentenza 728/3/15 CTP di Lucca). L’istituto del trust sotto il profilo tributario è stato recentemente rivisto da tre ordinanze dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione. L’ordinanza n. 3735/2015 ( del 4.2.2015) tratta il trust auto dichiarato in funzione di garanzia ed istituito per “rafforzare la generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore di alcuni istituti bancari”. In tale caso l’ordinanza sostiene quanto segue .” E’, questa la situazione che ricorre nella fattispecie in esame, in cui non si è prodotto alcun effetto traslativo alcuno, ma in cui il disponente, che risulta dagli atti essere il destinatario della pretesa impositiva, nel regolamentare i propri interessi nella maniera che ha ritenuto più consona all’esigenza di garanzia perseguita, ha impresso, come effetto immediato e diretto, vincoli temporanei al libero esercizio dei propri stessi diritti sui beni immobili in oggetto, al fine, appunto, di rafforzare la generica garanzia patrimoniale da lui prestata.” Il principio di diritto enunciato dalla citata ordinanza è il seguente. “L’atto con quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all’imposta gravante su tali vincoli a norma dell’art. 47 comma dell’art. 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006”. L’ordinanza n. 3886/2015 ( del 4.2.2015) tratta del trust auto dichiarato ed era stato creato da due coniugi in funzione dell’”applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale”; beneficiari erano indicati gli stessi disponesti, se in vita, altrimenti i figli in parti uguali. L’ordinanza afferma: “ La posizione del trustee, per le ragioni già illustrate, è distante da quella dell’istituto nelle disposizioni testamentarie o del donatario; e continua a mancare un atto di donazione concernente una disposizione vicina alla sostituzione fedecommissaria. “L’ordinanza enuncia il seguente principio di diritto. “Va applicata l’imposta delle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di denaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a benefico di terzi”. L’ordinanza n. 3737/2015 (del 4.2.2015) riguarda un trust costituto da una serie di enti, con provvista di denaro da parte di questi, avente lo scopo di procedere alla manutenzione, alla riqualificazione ed allo sviluppo di un aeroporto . L’atto istitutivo prevedeva che, al termine del trust, eventuali beni residui sarebbero stati devoluti ad uno degli enti partecipanti oppure ad altro ente o società pubblica individuato dai disponenti. L’ordinanza afferma il seguente principio di diritto: “ Va applicata l ‘imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di denaro conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi.” In tutti i casi esaminati dalle tre ordinanze l’Agenzia delle Entrate aveva applicato l‘imposta sulle successioni e sulle donazioni al momento della costituzione del vincolo con l’aliquota del 8%. La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio le sentenze delle diverse Commissioni Tributarie Regionali che avevano accolto le ragioni dei contribuenti nel senso della sola imposizione della tassa di registro sulla costituzione del vincolo, ed ha ritenuto applicabile l’imposizione in misura proporzionale del 8%, oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella ordinaria misura proporzionale, nella ordinanza n. 3886/2015. In relazione alle citate ordinanze lo studio n. 132-2015/T del Consiglio Nazionale del Notariato muove delle note critiche soprattutto all’assunto della Corte di Cassazione per cui la costituzione del vincolo di destinazione è espressiva, di per sé, di una capacità contributiva da assoggettare a prelievo e che tale momento impositivo appare del tutto autonomo rispetto a quello, successivo ed eventuale, della attribuzione della ricchezza . Il predetto studio afferma che per tale assunto, con riferimento al trust, si potrebbe sostenere la sussistenza di una doppia tassazione:
- a) con l’imposta sulla costituzione del vincolo, al momento della segregazione del patrimonio in trust;
- b) con l’imposta sulle donazioni, al momento della attribuzione gratuita della ricchezza al beneficiario finale.

Tale conclusione appare evidentemente assurda perché, per lo studio citato, realizza una doppia tassazione sul medesimo cespite. Inoltre si afferma: “Al tempo stesso, occorre notare come nelle ordinanze in esame il tema risulta essere notevolmente sfumato. Per un verso, perché non è chiaro se il soggetto passivo sia, nel pensiero della Corte, colui che opera in vincolo di destinazione oppure il beneficiario finale dell’eventuale trasferimento di ricchezza. E' evidente come ciò determini significativi riflessi in termini di applicazione del tributo, per quanto attiene soprattutto determinazione della base imponibile, fattispecie di esenzione ed aliquota. Per altro verso, perché in un passaggio delle ordinanze n. 3735 e 3737, si legge che “la materiale percezione dell’utilità…appartiene all’esecuzione del programma di destinazione, che, per conseguenza, non rileva ai fini dell’individuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie . Anche se in modo non chiaro, e probabilmente non coerente con l’impostazione teorica elaborata, la Corte sembra quindi voler limitare le possibili conseguenze sul piano operativo, ritenendo comunque unitaria la fattispecie impositiva ed evitando, allora, un doppio momento impositivo.” La normativa del trust è stata rivisitata dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, con le sentenze n. 25478, 25479, 25480, emesse tutte il 18.12.2015 in cui trattava di trust istituti prima del 3.10.2006, ovvero prima della riforma dell’imposta di donazione (prevista dall’art. 2, comma 47, d.l. 3.10.2006 n. 262, convertito dalla legge 24.11.2006 n. 286) e stabiliscono i seguenti principi giuridici:,
  • “Il trust avente causa di liberalità, con attribuzione di beni al beneficiario, rientra nell’orbita civilistica delle donazioni indirette . La pecularietà è che l’arricchimento del beneficiario si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al trustee”;
  • “...si è in presenza di una liberalità attuata mediante strumenti negoziali altri rispetto al negozio tipico di donazione, parimenti in grado di realizzare, benchè indirettamente, oltre all’effetto proprio del trust di costituire il vincolo di destinazione, anche e soprattutto l’effetto finale di arricchimento senza corrispettivo del beneficiario”; “...la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l’imposta di registro ….sia essa l’imposta ipotecaria o l’imposta catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario . E, quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttiva di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (art. 1 del d.lgs n. 347-90 e 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; art. 10, secondo comma, del d.lgs. Cit., quanto alla catastale).”

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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TUTTO sulla Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 g.u. n. 302 del 30/12/2015

I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”.

Conosciuta e nota fino ad alcuni anni orsono come “Legge Finanziaria”, ridenominata ultimamente Legge di Stabilità, definizione per stimolare emotivamente la finalità di stabilizzazione economica, finanziaria e procedurale, interviene a tutto campo con un unico articolo suddiviso in 999 commi e con l’entrata in vigore in massima parte dal 1° gennaio dell’anno corrente. La legge ha avuto un percorso lungo e tortuoso, con la struttura originaria modificata e definita cammin facendo da molteplici e diffusi emendamenti dei partiti di opposizione ed anche di governo tanto da giungere alla definitiva promulgazione sul filo di lana della giornata del 28/12 con il seguito della pubblicazione in G.U. due giorni dopo consentendo il riposo per l’ultimo dell’anno. Il provvedimento presenta interventi strutturali: sconto sugli investimenti e revisione della fiscalità immobiliare, proroga e rettifiche di misure e norme preesistenti anche in materia di “lavoro” e di imposte nazionali e locali, oltre a molteplici interventi che corrispondono ad esigenze particolari del Paese.
Con l’intento di fornire una bussola sugli argomenti di indirizzo attuale e corrente per l’esistenza dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori, senza smarrire l’orientamento in modo da poter distinguere norme e disposizioni settoriali rispetto a quelli di rilevanza generale finalizzati ad aggiornare la vita delle famiglie, delle imprese e dei professionisti si riportano e riepilogano gli interventi normativi degni di maggiore attenzione. IVA: l’aliquota del 10% passerà al 13% dal 2017 mentre quella ordinaria del 22% passerà al 24% dal 2017 ed al 25% dall’anno 2018. IMU: per le abitazioni (escluse quelle di lusso) concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono ridotte del 50% con obbligo di registrazione del contratto ed a condizione che il concedente possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito ad abitazione principale e vi risieda. TASI: dal 2016 abolita la Tasi (tassa servizi indivisibili) sulle abitazioni principali inclusa la c.d. quota dovuta dall’occupante utilizzatore non proprietario quale inquilino, comodatario o altro titolo. L’imposta resta sulle abitazioni signorili, gravate inoltre anche dall’Imu, nella percentuale del 4 per mille. Sono assimilate all’abitazione principale la casa assegnata al coniuge, gli immobili delle cooperative edilizie assegnate ai soci, gli alloggi sociali, ed altro ancora.
Dal 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili delle cat. D ed E va effettuata per il tramite di una stima diretta che tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad essi strutturalmente connessi generatori della qualità del bene immobile.
Albo dei promotori finanziari è sostituito dall’albo dei consulenti finanziari suddiviso in 3 sezioni di cui 2 per i consulenti persone fisiche abilitati all’offerta fuori sede o autonomi ed 1 per le società di consulenza, mentre per l’attività di controllo sarà istituito un autonomo organismo di vigilanza in luogo e sostitutiva della Consob: sconto del 25% su imu e tasi per le residenze locate a canone concordato applicabile anche a quei comuni per cui non vi sono le originarie esigenze abitative che prevedono l’emanazione dei patti concordatari. Agevolazione prima casa spetta anche a coloro che vendono la prima casa precedentemente posseduta entro 1 anno dalla data di acquisto e non preventivamente al nuovo acquisto. Iva pagata sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B ceduta dall’impresa costruttrice potrà essere detratta al 50% dall’Irpef dell’acquirente in 10 quote annuali a condizione che l’operazione di acquisto avvenga entro l’anno 2016.
Con lo scopo e finalità di combattere il c.d. “nero” nell’ambito di locazioni residenziali è stabilito che e’ nullo contrattualmente ogni accordo per la determinazione di un canone superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, come pure sono nulli i patti in deroga ai limiti di durata fissati per legge e quelli per aumenti occulti sui canoni di locazione “concordati”. L’inquilino potrà richiedere le somme versate in più entro 6 mesi dalla fine della locazione. I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”. Proroga per tutto il 2016 dell’ammontare delle detrazioni maggiorate al 50% delle spese per il recupero edilizio, ed al 65% per il risparmio energetico, conferma della detrazioni nota come BONUS MOBILI. Le giovani coppie coniugate o conviventi da almeno 3 anni e acquirenti di una prima casa possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute nell’anno 2016 per l’arredo della casa medesima. Sono giovani coppie quelle in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.
Riconoscimento di una detrazione irpef del 65% per l’acquisto, e spese accessorie, di dispositivi per il controllo da remoto per gli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione.
Esclusivamente per l’anno 2016 per le spese di natura condominiale sostenute per interventi di riqualificazione energetica da parte di pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi (in contabilità semplificata) incapienti a detrarre il beneficio fiscale possono cedere il corrispondente credito Irpef ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi.
Maggiorazione del 40% del costo fiscale ai fini Irpef ed Ires dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da lavoratori autonomi e imprese.
Il regime contabile dei minimi resta in vigore per i periodi residui per coloro che avevano iniziato l’attività entro il 31/12/2015 avendone i requisiti, mentre il regime contabile forfettario diventa più accessibile grazie all’aumento della soglia dei ricavi e compensi di euro 10.000 per tutte le attività, mentre per i professionisti l’aumento della soglia è fissato in euro 15.000 e più appetibile in virtù della riduzione per i primi 5 anni dell’aliquota d’imposta sostitutiva al 5% in luogo del 15%, mentre i contributi ART/COM sono ridotti al 65% dell’imponibile risultante. Il reddito da lavoro dipendente diventa un ostacolo all’accesso al regime forfettario esclusivamente se superiore ad euro 30.000. Riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione o cessione ai soci di società di capitali e di persone di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, in pratica per i beni immobili aventi caratteristica patrimoniale anche se strumentali. Anche l’imprenditore individuale accede a tale agevolazione per tutti gli immobili strumentali compresi quelli in uso diretto. I termini per l’opzione sono rispettivamente fissati nel 2016 al 30 settembre per le società ed al 31 maggio per l’imprenditore individuale. Aumento di euro 2.500 per le società di persone, imprenditori individuali e professionisti della deduzione forfettaria IRAP. In pratica la soglia di esenzione è fissata ad euro 13.000 a condizione che il valore della produzione non sia superiore ad euro 180.759,91.
Aumento di 1 anno del termine di prescrizione a partire dall’anno fiscale in corso al 31/12/2016, in pratica il potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si prescrive nel termine del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oppure 6° in caso di omissione della dichiarazione. Per contro viene abrogato il raddoppio dei termini prescrizionali in presenza di reati tributari.
Riduzione ad euro 100 del canone di abbonamento RAI e presunzione certa del possesso di un apparecchio televisivo in presenza di una propria utenza per la fornitura di energia elettrica per il luogo di residenza. E’ ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non possesso sanzionabile penalmente in caso di mendacio. E’ discusso e quindi in attesa di chiarimenti l’applicazione retroattiva della sanzione per coloro che non risultano intestatari di un apparecchio televisivo nell’anno corrente. Sono previste particolari modalità per l’addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica.
Resta per il 2016 al 27,72% l’aliquota INPS dei professionisti con partita Iva.
Il divieto di utilizzo di “denaro contante” è elevato da euro 1.000 ad euro 3.000, resta a euro 1.000 per i Money transfer. L’argomento POS torna di attualità. E’ previsto che la mancata installazione da parte di imprese e professionisti venga sanzionata con le modalità previste da un emanando decreto dal Ministero dello sviluppo economico.
Prorogata di 1 anno la rivalutazione fiscale del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell’esercizio d’impresa con le medesime formalità precedenti ma con l’imposta sostitutiva dell’ 8%.

di Nicola Rizzi
Commercialista
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giovedì 21 gennaio 2016

BONUS DISPOSITIVI PER IL RISPARMIO DEL CONSUMO ENERGETICO




In sede di approvazione della legge di stabilità 2016 è stata estesa la detrazione IRPEF / IRES del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle unità abitative, utili ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire pertanto un funzionamento efficiente degli impianti stessi.

Tali dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati; devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
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