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martedì 27 dicembre 2016

31 Marzo 2017 E' IL TERMINE ULTIMO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Caro Lettore, 
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterti a conoscenza che con l’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre viene data la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015, affidati agli Agenti della riscossione tra cui Equitalia, di definire gli importi debitori in via agevolata.
PREMESSA 
L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia. Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale di:
  1. somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse, il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
  2. somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COSA E' POSSIBILE DEFINIRE IN VIA AGEVOLATA

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:

  • Irpef;
  • Ires;
  • Irap;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all'ICI o all'IMU rientrano nella rottamazione.

Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi compresa la maggiorazione prevista per il ritardo nei pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - LE SOMME NON OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA


Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:
  • all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  • alle somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n°659/99;
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - COME ACCEDERE ALLA SANATORIA


Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 31 Marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata del decreto introduttivo della sanatoria, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:

  • la scadenza dell'ultima rata non può superare Settembre 2018.

Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto.



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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - I BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE AMMESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA


L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche - già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che: 
  • non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero
  • non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - PER CHI HA GIA' IN CORSO UNA DILAZIONE


Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:
  • ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
  • non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.
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31 Marzo 2017 TERMINE ULTIMO PER CARTELLE ESATTORIALI - TABELLA RIASSUNTIVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

  • Soggetti interessati =>> Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015.
  • Agevolazione =>> Definizione agevolata delle somme da versare.
  • Per quali tributi =>> Irpef; Ires; Irap; Contributi previdenziali e assistenziali; L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
  • Cosa va versato =>> Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; importi maturati a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
  • Importi non agevolabili =>> L'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n.659/99; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a segulto di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
  • Come richiedere la definizione agevolata =>> Presentazione di un'istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell'agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.
  • Entro quando =>>  Il termine ultimo è il 31 Marzo 2017.
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martedì 20 dicembre 2016

CASSAZIONE 25 MAGGIO 2016, N. 33547 - E' reato depositare somme su altro conto anche se nell'interesse del condominio




CASSAZIONE 25 MAGGIO 2016, N. 33547

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. GALLO  Domenico -  Presidente                   
Dott. RAGO Geppino -  Consigliere                  
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi -  Consigliere                  
Dott. PARDO Ignazio -  Consigliere                   
Dott. D’ARRIGO Cosimo -  rel. Consigliere                

ha pronunciato la seguente:             
                             
SENTENZA

sul ricorso proposto da: 
P.C., nato a (OMISSIS); 
avverso la sentenza n. 1167 emessa in data 13 febbraio 2015 dalla Corte d'appello di Milano; 
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo; 
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 
udito il difensore avv. Andrea Soliani, nell'intesse dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso.                         

RITENUTO IN FATTO

P.C., già amministratore di un condominio sito in San Donato Milanese, è stato condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza del 15 giugno 2012, per essersi indebitamente appropriato dell'importo di Euro 38.878,00 prelevato dalle casse condominiali. La Corte d'appello meneghina, con sentenza del 13 febbraio 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna.
Ricorre l'imputato, per il tramite del proprio difensore, denunciando anzitutto l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'interversione del possesso delle somme indicate come oggetto del reato contestatogli. Osserva al riguardo che la vicenda veniva alla luce in data 13 febbraio 2009, allorquando il P., cessando dalla carica di amministratore del condominio, consegnava al nuovo amministratore la contabilità e contestualmente segnalava un ammanco di oltre Euro 22.000.00, successivamente accertato (e definitivamente riconosciuto dallo stesso P.) in Euro 38.878,40. Sottolinea, quindi, di essere stato egli stesso a segnalare l'ammanco di tali somme e che le stesse non erano destinate al pagamento di spese correnti: egli aveva fatto un investimento nell'interesse esclusivo del condominio amministrato e non se ne è mai appropriato.
Il secondo motivo di ricorso l'imputato si duole della omessa sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
In udienza il difensore ha eccepito la prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso riguarda, in sostanza, l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di appropriazione indebita, con riferimento tanto al dato teleologico dell'ingiusto profitto quanto a quello psicologico dell'interversione del possesso. La doglianza è infondata in relazione ad entrambi profili dedotti.
La censura relativa all'interversione del possesso poggia sull'erronea convinzione che tale momento si determina allorquando l'autore del reato, già appropriatosi della cosa, non provveda alla sua restituzione. In realtà la consumazione del reato di cui all'art. 646 cod. pen. non richiede la costituzione in mora dell'autore nè un vero e proprio inadempimento dell'obbligo restitutorio, essendo anticipata la soglia della rilevanza penale al momento appropriativo in sè considerato (cioè, nel caso di specie, all'indebito prelievo di somme dalle casse del condominio).
Quanto all'ingiusto profitto, la circostanza che le somme in questione sarebbero state investite nell'interesse del condominio, anzichè utilizzate a fini privati dall'imputato, risulta sprovvista di qualsiasi riscontro fattuale. Si tratta di questione proposta per la prima volta col presente ricorso. Al contrario, dalla lettura dell'atto d'appello si ricavare che le somme sarebbero, piuttosto che essere "investite" nell'interesse del condominio, sarebbero state spostate dal conto corrente condominiale ad un conto corrente privato del P. "destinato alla gestione di tutti i condomini di cui lo stesso risultava essere, da 38 anni, amministratore", caratterizzato da una maggiore fruttuosità in ragione del tasso di interesse praticato. Detta operazione, ben lungi dal costituire semplicemente un'attività poste in essere in nome per conto del condominio, ancorchè in eccedenza del mandato ricevuto, implica l'impossessamento del denaro da parte dell'imputato.
E' parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La corte d'appello ha infatti osservato che l'esigua misura della pena sostitutiva (anche a causa di un errore commesso dal giudice di primo grado nella determinazione della pena in senso favorevole per l'imputato) renderebbe la sanzione priva di qualsiasi efficacia deterrente. Tale motivazione immune da vizi logici e giuridici, si sottrae a censure di legittimità.
Quanto alla prescrizione del reato, eccepita in udienza, si rileva che l'effettiva interruzione del reato si è avuta solo al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore, essendosi le condotte distrattive prolungate per tutta la durata dell'incarico.
Il ricorso deve, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2016
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APPROPRIAZIONE INDEBITA DEPOSITARE SOMME SUL PROPRIO CONTO CORRENTE

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di condominio che trasferisce sul proprio conto corrente le somme depositate dagli inquilini per ottenere un tasso di interesse migliore.

Lo precisa la Cassazione che non accoglie il ricorso dell'amministratore secondo cui la somma sottratta, pur non essendo destinata a fare fronte a spese condominiali, era stata depositata su altro conto a titolo di investimento nell'interesse esclusivo del condominio amministrato.

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mercoledì 15 giugno 2016

Conflitto di interessi nel condominio

Si parla di conflitto di interessi quando: 
  1. vi è contrasto tra comprovate particolari ragioni personali del condomino e l’interesse generale del condominio e il soddisfacimento del primo comporta il sacrificio dell'altro;
  2. quando il voto del condomino in conflitto di interessi abbia determinato la volontà assembrare. (cd. prova di resistenza)
Da un esame della giurisprudenza di legittimità e di merito relativa al conflitto di interessi sembrerebbero contrapporsi due correnti di pensiero:
  • la prima ritiene che ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari non vanno computate le quote di partecipazione condominiale e i voti dei condomini che siano in conflitto di interessi con il condominio (cfr. Cass.10683/02; Cass. 10754/11);
  • la seconda sostiene al contrario che sia necessario considerare "la totalità dell'elemento personale e reale, vale a dire tutti i partecipanti ed il valore intero del condominio (cfr. Cass. 1201/02 e Caso. 19131/15).
La pronuncia più recente, Cass. 19131/15, ha statuito che: "In tema di condominio le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto d’interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio".
La massima non è stata redatta nella forma migliore ed ha suscitato diversi commenti.
Si è sostenuto (cfr. Paolo Pirruccio, Guida al Diritto II Sole 24 Ore, n. 44 del 31.10.2015) "che il principio di diritto sintetizzato a conclusione della sentenza sopraindicata non è corretto laddove, in un inciso, si afferma che i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio "possono (non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto". Questa affermazione incidentale, palesemente inconciliabile con il senso della motivazione, sarebbe infatti frutto di un errore compiuto nella redazione della massima ufficiale relativa alla sentenza n. 1201/02, poi riaffermata pedissequamente, come principio, nella motivazione della sentenza n. 19131/15".
Evidenzia correttamente il Pirruccio che la Sentenza n. 1201/02 non statuisce in alcun punto che il condomino in conflitto di interessi non abbia l'obbligo di astenersi. Anzi afferma espressamente che al condominio, in virtù della ratio consimile, doveva estendersi il divieto di esercitare il diritto di voto, previsto in materia societaria dall'art. 2373, comma 1, c.c., per il condomino in potenziale conflitto di interessi.
Ed ancora, che nel corpo della motivazione della sopra menzionata sentenza si legge: "anche nel caso di conflitto di interesse fra taluni condomini ed il condominio, la maggioranza richiesta per le delibere si rapporta alla totalità dell'elemento personale e reale, vale a dire a tutti i partecipanti al condominio ed al valore dell'intero edificio, e non già ai soli condomini ed ai millesimi rappresentati dai condomini, i quali possono e non debbono astenersi dall'esercitare il diritto di voto". In altri termini, i condomini che possono (e non debbono) astenersi dal voto sono solo quelli che non versano in conflitto di interessi. Nulla esclude, infatti, che un condomino, pur non presentando alcun conflitto di interessi con il condominio, preferisca astenersi dal voto, anche se non vi sarebbe tenuto.
Pertanto il condomino in conflitto di interessi ha il dovere di astenersi e non può esercitare il diritto di voto. Qualora lo faccia, la deliberazione sarà annullabile se essa non supera la prova di resistenza (raggiungimento della maggioranza anche dopo la detrazione dei voti dei partecipanti in conflitto di interessi), quindi il condomino che ne ha interesse potrà impugnare la delibera nei termini previsti dall'art. 1137 c.c.. Il principio che la Sentenza 1201/02 e successivamente la 19131/15 hanno voluto sottolineare è che il diritto del condomino alla partecipazione all'assemblea, ed all'espressione in essa del suo voto, non può subire alcuna limitazione da parte degli altri partecipanti.
In altri termini deve negarsi all'assemblea dei condomini la possibilità di impedire l’effettiva partecipazione alle delibere da parte di tutti i partecipanti al condominio.
Non spetta al presidente della riunione condominiale escludere il confliggente dalla votazione ma, al più, potrebbe ammonirlo.
II condomino in conflitto di interessi dovrebbe astenersi ma se non ottempera, nessuno può impedirgli di votare.
II dovere - morale, ma non giuridico - di astenersi dalla relativa votazione (osserva Celeste in una bella nota pubblicata su immobili e società n. 2/2016) rientra nell'ambito della correttezza, e non può essere oggetto di coercizione.
La valutazione circa l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra condomino e condominio è rimessa esclusivamente al magistrato competente in sede di impugnazione della delibera eventualmente assunta con tale voto.
Sempre nella motivazione della Sentenza n. 1201/02 si afferma: "in tema di condominio negli edifici - posto che, in caso di conflitto di interessi, al condomino sia vietato esercitare il diritto di voto - non si contempla nessuna ipotesi nelle quali, ai fini del quorum costitutivo e deliberativo, non si debba tener conto di tutti i partecipanti e di tutte le quote e nelle quali le maggioranze possano modificarsi in meno".
Fino alla sentenza 1201/02 si applicava in via analogica la disciplina prevista dall'art. 2373, comma 4, c.c., (testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 6/2003) e, conseguentemente venivano detratti i condomini ed i millesimi in conflitto di interessi dal totale dei millesimi del condominio. Pertanto se i millesimi di un condomino in conflitto di interessi erano pari a 300, la maggioranza veniva calcolata sui 700 millesimi residui.
La sentenza 1201/02 e la successiva 19131/15, invece, nell'evidenziare che nel condominio a differenza della società
  1. non esiste un fine gestorio autonomo;
  2. nell'assemblea condominiale il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati con riferimento sia all'elemento personale (condomini partecipanti) che a quello reale (valore di ciascuna unità immobiliare), c.d. "doppia maggioranza",
  3. le disposizioni dell’art. 1136 c.c. concernenti la costituzione dell'assemblea e la validità delle delibere non sono modificabili, in virtù del disposto dell'art. 1138 comma 4 c.c. neppure con il consenso unanime dei condomini - sostengono che "le maggioranze occorrenti per la validità delle delibere in nessun caso possono modificarsi in meno".
Bisogna comunque precisare che la soluzione adottata non ha soddisfatto tutti i commentatori: infatti, il problema sostanzialmente è rimasto perché se non si effettua la detrazione delle teste e dei millesimi dei condomini in conflitto di interessi si può ricadere, con maggiore frequenza, a causa dell’ostruzionismo degli stessi, nell'ipotesi, che dovrebbe essere assolutamente residuale, di impossibilità di funzionamento del collegio.
Come detto la recente Sentenza n. 19131/15 non fa altro che rinviare facendole proprie a tutte le argomentazioni logico-giuridiche svolte ed ai principi enunciati nella Sentenza n. 1201/02.
Cass. 19131/15: "il quorum deliberativo - come quello costitutivo - è determinato con riferimento sia all'elemento personale (partecipanti all'assemblea) sia all'elemento reale (valore di Ciascun piano o porzione di piano rispetto all'intero edificio, espresso in millesimi. Da nessuna norma si prevede che, ai fini della costituzione dell'assemblea o delle deliberazioni, non si tenga conto di alcuni dei partecipanti al condominio e dei relativi millesimi. Il principio maggioritario, adottato dal codice per le deliberazioni assembleari con la regola della "doppia maggioranza" è un principio specifico dell'istituto condominiale, che vale a distinguerlo dalla disciplina della comunione e della società. In quanto solo nel condominio e previsto che la maggioranza venga l'aggiunta dal punto di vista delle persone e del valore".
Anche il periodo evidenziato nella massima della Sent. n. 19131/15 "ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per l'impossibilità di funzionamento del collegio" è stato ripreso integralmente dalla Sent. n.1201/02 che ne spiega il significato.
Precisa infatti la Sent. n. 1201/02 che: "Se l’assemblea non può deliberare perché nella votazione non si raggiunge la maggioranza prescritta - e da nessuno si evoca l'inconveniente della impossibilità di far funzionare il collegio - nel caso di conflitto di interessi il rimedio di attribuire alla minoranza un ingiustificato potere di deliberare sovvertirebbe gli equilibri fissati, sulla base degli elementi personale e reale, dalle regole concernenti il metodo collegiale ed il principio maggioritario. Per la verità se l'assemblea non può deliberare soccorre la disposizione contenuta nell'art. 1105 comma 4 c.c. secondo cui, quando non si formano le maggioranze, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria".
Il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c., applicabile al condominio in virtù del rinvio fissato dall'art. 1139 c.c., è esperibile, pertanto, nel caso in cui l'assemblea non possa deliberare perché nella votazione non si raggiunge la maggioranza prescritta come nel caso dell'elevato numero di condomini in conflitto di interesse o dell'elevato numero di millesimi facenti capo anche ad un solo condomino.
Prescrive l'art. 1105 c.c.: "Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore".
Si tratta di un rimedio tutt'altro che agevole, in pratica, perché presupposti dell'azione sono:
  1. l'adozione di provvedimenti di ordinaria amministrazione finalizzati alla conservazione, utilizzazione e miglior godimento della cosa comune;
  2. la necessità del provvedimento inteso come dovuto ed indispensabile e non semplicemente opportuno.
Il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza assembleare o per mancata esecuzione della delibera adottata, in tal senso, risolvendosi nell'adozione di atti di volontaria giurisdizione diretti a supplire od integrare, con l'intervento dell'A.G., la manchevole attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi, che dando luogo ad un difetto di funzionamento degli organi del condominio, paralizza la gestione della cosa comune.
Il giudice, quindi, è chiamato ad attuare ciò che avrebbe dovuto fare il soggetto sostituito se regolarmente funzionante diversamente a ciò che accade in sede contenziosa in cui il giudice esercita la cd. iurisdictio sui diritti controversi individuando la sussistenza o meno di determinate posizioni di diritto soggettivo, arrivando anche ad una eventuale pronuncia di condanna risarcitoria.
Con riferimento alle modalità di individuazione del conflitto di interessi, si afferma, sempre nelle motivazioni della Sentenza n. 1201/02, che "nelle società di capitali assumono rilevanza tanto lo scopo-fine, configurato dalla ripartizione degli utili a beneficio dei soci, quanto lo scopo-mezzo, consistente nell'esercizio delle attività economiche dirette alla produzione dei profitti. Nel condominio, invece, non esiste un fine gestorio autonomo: la gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni è strumentale alla loro utilizzazione e godimento individuali e, principalmente, al godimento individuale dei piani o delle porzioni di piano in proprietà solitaria".
Pertanto, per poter parlare di conflitto tra il condominio ed il singolo condomino è necessario che questi sia portatore, allo stesso tempo, di un duplice interesse: uno come condomino ed uno come estraneo al condominio (e, che l'interesse sia estraneo al godimento delle parti comuni ed a quello delle unità abitative site nell'edificio) e che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, ma che il soddisfacimento dell'uno comporti il sacrificio dell'altro.
In tema di validità delle delibere assembleari condominiali sussiste il conflitto di interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio (Cass. 10754/11; Cass. 6853/01, Cass. 15360/01).
Non dà luogo, di per sé, a conflitto di interessi la coincidenza, in capo ad uno dei partecipanti al voto, delle posizioni di condomino di maggioranza, amministratore del condominio e gestore dell'impresa ivi esercitata, non determinando tale situazione, caratterizzata dalla compresenza di distinti rapporti, una sicura incompatibilità con gli interessi degli altri condomini alla corretta amministrazione del condominio (Cass. 13011/13).
Ultimo accenno sui criteri di ripartizione delle spese laddove venga adottata una delibera con un condomino in conflitto di interessi. La S.C. con sentenza n. 13885/14 riportandosi ad una decisione del 1970 ha statuito che "nell'ipotesi di controversia tra condomini, l’unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore". In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si é persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa. In sostanza, in caso di compensazione delle spese ognuno paga il proprio avvocato, in caso di condanna alle spese dichiarata dal giudice le spese sono a carico del soggetto soccombente indicato in sentenza.
Casi pratici di possibile conflitto di interessi:
  • condominio locatore e condomino conduttore;
  • condomino titolare della ditta a cui vengono appaltati i lavori;
  • costruttore-venditore, proprietario di numerose unità immobiliari, nei cui confronti si vorrebbe promuovere un giudizio per vizi di costruzione (1669 c.c.);
  • assemblea convocata per promuovere una azione giudiziaria che vede coinvolto un condomino, o per resistere ad una domanda, o per promuovere un appello;
  • amministratore-condomino che riceva deleghe da parte dei condomini per la nomina o per l’approvazione dei bilanci o comunque in tutti i casi in cui i condomini sono chiamati a valutare l'operato dell’amministratore. Divieto previsto dalla L. 220/12 che, tuttavia, non si estende ai collaboratori dell'amministratore (Cass. 18192/09);
  • condomino dissenziente ex art. 1132 c.c. deve essere convocato e si deve astenere nel momento della votazione;
  • portiere-condomino che voglia far valere suoi crediti di lavoro;
  • condomino proprietario di albergo che abbia interesse ad effettuare interventi per motivi di sicurezza (ascensore adeguato ad invalidi, illuminazione scale con sistemi diversi da quelli esistenti, pavimentazione e corrimano a norma, ecc.).

di Fabio Casinovi
consuilente legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio
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domenica 17 gennaio 2016

Quando scatta la prescrizione delle spese condominiali per il proprietario e per l’inquilino?


La prescrizione delle spese di condominio segue un regime differente a seconda che si tratti del proprietario dell’appartamento o dell’inquilino; infatti il proprietario è tenuto a versare le somme direttamente all’amministratore, mentre il secondo, limitatamente alle sole spese di sua competenza, deve rimborsarle al proprietario dell’appartamento

Per quanto riguarda le spese di condominio dovute dal proprietario dell’appartamento il codice civile con l’articolo 2948 n. 4 prevede la prescrizione di cinque anni dei relativi crediti ed il termine inizia a decorrere dalla data della delibera di assemblea che ha approvato il rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto.

Detta delibera viene a costituire il titolo del credito nei confronti del singolo condomino.

L’amministratore deve agire nei confronti del condomino moroso per il recupero del credito utilizzando lo strumento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che legittima l’esecuzione forzata senza dover necessariamente attendere 40 giorni dalla sua notifica.

La legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio nei confronti dei condomini inadempienti alle obbligazioni di spese deliberate dall’assemblea nell’interesse comune non esige una preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea in quanto rientra nelle sue attribuzioni ordinarie.

La giurisprudenza ha più volte ribadito come il verbale dell’assemblea condominiale, contenente l’indicazione delle spese occorrenti per l’uso e la conservazione delle parti comuni, costituisca prova scritta idonea ad ottenere il decreto anche in mancanza del riparto, documento necessario, al contrario, per ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione.

Per quanto riguarda invece le spese di condominio che competono all’inquilino, questi è tenuto a versarle al locatore entro venti giorni potendo richiedere i documenti giustificativi delle spese e del riparto.

Tuttavia, la prescrizione per l’inquilino nel pagamento di tali spese, identificate come oneri accessori, cioè collaterali al canone di locazione, non è di cinque bensì di due anni. Questo in base al più recente indirizzo della giurisprudenza, per come chiarito dalla sentenza numero 7184/2003 e numero 3947/2015 della Cassazione.

Se l’edificio in cui si trova l’abitazione è di proprietà di un singolo locatore il termine decorre dalla data di chiusura della gestione del singolo esercizio annuale come da Cassazione numero 8609/2006, se l’immobile è in condominio decorre dalla data in cui è stato approvato il consuntivo delle spese con delibera dell’assemblea dei condomini, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere come da Cassazione numero 4588/1995.
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venerdì 27 novembre 2015

Delibere assembleari: Attenzione al condomino in conflitto di interesse




“Il condomino che si trovi in conflitto di interesse con il condominio può astenersi dal voto, ma il suo valore personale e millesimale deve essere computato ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per la costituzione e, ove invece non si astenga, anche ai fini di quelle necessarie 
alla deliberazione”. (massima non ufficiale)


Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 novembre 2014 – 28 settembre 2015, n. 19131
Presidente Triola – Relatore Petitti


Una sentenza complessa e articolata su un problema di non poco conto, che recepisce orientamenti già espressi ma che nella prassi non sono forse così noti noti e applicati.
La decisione merita grande attenzione per l’amministratore che si trovi a gestire una assemblea che deve deliberare ad esempio in ordine ad una lite fra il Condominio e un singolo condomino.
A fronte dei principi di diritto espressi dalla corte costui può (ma non deve) astenersi dal voto, sussistendo un evidente conflitto di interessi. 
Ciò non toglie che le maggioranze per la costituzione e la deliberazione debbano essere calcolate tenendo conto anche del suo valore personale e millesimale.
Ove la delibera raggiunga la maggioranza prevista con il voto espresso dagli altri condomini non si porrà problema di sorta. diversamente, ove il valore personale e millesimale espresso dal condomino in conflitto risulti determinante nel raggiungimento delle maggioranze necessarie, la deliberà sarà annullabile e potrà essere necessario ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1105 c.c. 
L’ampia disamina svolta dalla corte, con numerosi spunti di riflessione anche sulla L. 220/2012, impone questa volta un lettura pressoché integrale del testo, per coloro che vogliano comprendere meglio le motivazioni di una sentenza apparentemente bizzarra, a supporto di quanto sinteticamente riassunto sopra. Il giudizio trae origine da una impugnativa di delibera relativa ad una causa fra Supercondominio e condomino, relativamente alla quale la Corte di appello - in riforma della sentenza di primo grado - “aderiva all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso dalle sentenze n. 44080 del 2002 e 100683 del 2002, secondo cui ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari condominiali non vanno computate le quote di partecipazione condominiale e i voti dei condomini che siano in conflitto di interessi con il condominio in relazione all’oggetto della delibera.
Nella specie, la delibera impugnata era stata approvata con una maggioranza di 490,25 millesimi mentre il quorum minimo, tenuto conto che le quote dei condomini astenuti dal voto per conflitto di interessi erano pari a 87,94 millesimi, ammontava a 456,06 millesimi.”
Il giudizio approda in Cassazione, ove vengono posti al giudice di legittimità di due seguenti quesiti di diritto:
  • “Voglia la Corte di cassazione enunciare il principio di diritto secondo cui la maggioranza necessaria, in conformità degli artt. 1136 e 2373 c.c., è quella richiesta volta per volta dalla legge in rapporto a tutti i condomini ed all’intero edificio e anche nei casi di conflitto di interesse la maggioranza richiesta per le delibere si rapporta alla totalità dell’elemento personale e reale, vale a dire a tutti i partecipanti al condominio ed al valore dell’intero edificio; conseguentemente anche nell’ipotesi di conflitto di interessi, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini, i quali rappresentino la maggioranza personale e reale fissata volta per volta”.
  • “Voglia la Corte di cassazione enunciare il principio di diritto secondo cui, anche applicando al Condominio per analogia le disposizioni ex art. 2373 c.c., la situazione di conflitto tra l’interesse proprio e quello collettivo in cui versi uno dei soggetti partecipanti all’assemblea non può ritenersi aprioristicamente estesa anche ad altri soggetti che, non partecipando all’assemblea, abbiano delegato a rappresentarli il soggetto in conflitto di interessi”.
Nel rispondere al primo quesito la corte effettuata un’ampia disamina che vale la pena leggere per intero: “se nel condominio negli edifici, nel caso di conflitto di interessi tra il condominio e taluni partecipanti, le maggioranze costituenti il quorum deliberativo debbano essere calcolate con riferimento a tutti i condomini ed al valore dell’intero edificio; ovvero soltanto ai condomini ed ai millesimi facenti capo ai singoli partecipanti, i quali non versano in conflitto di interessi relativamente alla delibera.
In altri termini, se dal numero dei condomini e dal valore dell’intero edificio (1000 millesimi) debba essere detratta la quota, personale e reale, rappresentata dai condomini in conflitto di interessi per ciò che concerne la proposta messa ai voti; se, quindi, nel calcolo della maggioranza richiesta per approvare la delibera, debba o no tenersi conto dei condomini e dei millesimi facenti capo ai partecipanti in conflitto di interessi. Il Collegio ritiene che al quesito cosi come formulato debba rispondersi affermativamente, ribadendosi le argomentazioni contenute nella decisione di questa Corte n. 1201 del 2002 e la soluzione alla quale essa è pervenuta.
Occorre premettere che l’ordinamento giucivilistico, pur non riconoscendo al condominio una sia pur limitata personalità giuridica, attribuisce, purtuttavia, ad esso potestà e poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura e dai suoi organi, cosi che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza della relativa assemblea, la norma dettata, in materia di società, per il conflitto di interessi, con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio (Cass. n. 11254 del 1997; in precedenza, Cass. n. 270 del 1976)”
Prosegue la corte osservando che” Nella sentenza n. 1201 del 2002 si è, quindi, rilevato come in tema di condominio negli edifici l’ipotesi del potenziale conflitto di interessi tra il condominio ed i singoli partecipanti non è regolata e che, per disciplinarla, dalla giurisprudenza si è richiamato per analogia il disposto dell’art. 2373 cod. civ., nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle
modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 6 del 2003, dettato in tema di società di capitali, che stabilisce l’obbligo di astensione del socio, il quale si trova in posizione di conflitto (primo comma), e l’impugnabilità della delibera “se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza” (secondo comma).
Il comma ultimo dello stesso articolo prescrive(va) che le azioni, per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, sono tuttavia computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.
Si è quindi rilevato come, con riferimento alle società di capitali, la
giurisprudenza dominante abbia affermato che il quorum deliberativo deve essere computato non già in rapporto all’intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione della quota dei soci che versino in conflitto di interessi (Cass. n. 2489 del 1959; Cass. n. 2562 del 1996; Cass. n. 15613 del 2007). La Corte ha quindi proceduto alla verifica della sussistenza, ai fini della estensione della medesima disciplina delineata per le società di capitali all’assemblea di condominio, della stessa ratio, pervenendo ad una soluzione sul punto negativa. Delle argomentazioni svolte nella sentenza n. 1201 del 2002 a sostegno di tale conclusione, ad avviso del Collegio, sono determinanti quella che fa riferimento al rapporto esistente tra gestione delle cose comuni e fruizione delle proprietà esclusive, e quella che si fonda sulla diversità strutturale del funzionamento delle assemblee nelle società ci capitali e di quelle condominiali.
Sotto il primo profilo, invero, non appare discutibile che, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, nel condominio non esiste un fine gestorio autonomo: la gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni non mira a conseguire uno scopo proprio del gruppo e diverso da quello dei singoli partecipanti. La gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni è strumentale alla loro utilizzazione e godimento individuali e, principalmente, al godimento individuale dei piani o delle porzioni di piano in proprietà esclusiva. Tutto ciò si riflette, anzitutto, sul conflitto di interessi, posto che per il sorgere del conflitto tra il condominio ed il singolo condomino è necessario che questi sia portatore, allo stesso tempo, di un duplice interesse: uno come condomino ed uno come estraneo al condominio (e, che l’interesse sia estraneo al godimento delle parti comuni ed a quello delle unità abitative site nell’edificio) e che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, ma che il soddisfacimento dell’uno comporti il sacrificio dell’altro. E si riflette, altresì, sulla disciplina delle maggioranze assembleari, in quanto, posto che nell’organizzazione dell’assemblea la gestione delle parti comuni è predisposta in funzione del godimento delle parti comuni e soprattutto in funzione strumentale a vantaggio del godimento dei piani o delle porzioni di piano in proprietà esclusiva, la disciplina del metodo collegiale e del principio di maggioranza risponde a criteri specifici ; il che comporta che le maggioranze occorrenti per la validità delle delibere in tema di gestione in nessun caso possono modificarsi in meno”.
“Sotto il secondo profilo, deve rilevarsi che nell’assemblea condominiale, sia nella disciplina ratione temporis applicabile, sia in quella introdotta con la legge n. 220 del 2012, il quorum deliberativo - come quello costitutivo - è determinato con riferimento sia all’elemento personale (i condomini partecipanti all’assemblea), sia all’elemento reale (il valore di ciascun piano o porzione di piano rispetto all’intero edificio, espresso in millesimi). Da nessuna norma si prevede che, ai fini della costituzione dell’assemblea o delle deliberazioni, non si tenga conto di alcuni dei partecipanti al condominio e dei relativi millesimi. Il principio maggioritario, adottato dal codice per le deliberazioni assembleari con la regola della “doppia maggioranza”
è un principio specifico dell’istituto condominiale, che vale a distinguerlo dalla disciplina della comunione e delle società, in quanto solo nel condominio è previsto che la maggioranza venga raggiunta dal punto di vista delle persone e del valore.
La sentenza del 2002 individua la ragione della inderogabilità in meno delle maggioranze, e specialmente delle maggioranze qualificate, in quella di impedire che tramite il principio maggioritario, in qualche misura, vengano menomati i diritti dei singoli partecipanti sulle parti comuni e il godimento delle unità immobiliari in proprietà esclusiva.
Perciò, i quorum sono fissati in misura inderogabile (in meno), richiedendosi per le decisioni di particolare importanza il concorso di un numero considerevole di partecipanti e di una frazione consistente del valore dell’edificio.
E, si badi, le maggioranze occorrenti per la validità delle delibere in tema di gestione in nessun caso possono modificarsi in meno. Infatti, i quorum costitutivo e deliberativo dall’assemblea, che decide a maggioranza, non possono immutarsi in meno, e gli stessi quorum non possono modificarsi in misura minore neppure per contratto. Ciò si ricava con certezza dalla disposizione dettata dall’art. 1138, quarto comma, cod. civ., secondo cui il regolamento contrattuale di condominio in nessun caso può derogare alle norme ivi richiamate, comprese quelle stabilite dall’art. 1136 cod. civ. concernenti la costituzione dell’assemblea e la validità delle delibere (Cass. n. 11268 del 1998).
Orbene, nel caso in cui la maggioranza prescritta non si possa raggiungere perché non si può tenere conto del numero e dei millesimi dei condomini in potenziale conflitto di interessi, non si vede la ragione - al fine di evitare la paralisi del collegio - di attribuire uno straordinario potere deliberativo alla minoranza. Se l’assemblea non può deliberare perché nella votazione non si raggiunge la maggioranza prescritta, nel caso di conflitto di interessi il rimedio di attribuire alla minoranza un ingiustificato potere di deliberare sovvertirebbe gli equilibri fissati, sulla base degli elementi personale e reale, dalle regole concernenti il metodo collegiale ed il principio maggioritario. Con la precisazione che se l’assemblea non può deliberare soccorre la disposizione contenuta nell’art. 1105, quarto comma, cod. civ. - applicabile al condominio in virtù del rinvio fissato dall’art. 1139 cod. civ. - secondo cui, quando non si formano le maggioranze, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.
Né è senza rilievo la circostanza che la riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003) abbia rimodulato l’art. 2373 cod. civ., il quale nella sua attuale formulazione prevede, al primo comma, che “la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno” e, al secondo comma, che “gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza”.
Come si vede, e come evidenziato dai ricorrenti, nella nuova formulazione dell’art. 2373 cod. civ. è venuta meno la disposizione, sulla quale pure si fondava la soluzione adottata in ambito societario ai fini di poter distinguere, in tema di conflitto di interesse, il quorum costitutivo dell’assemblea da quello deliberativo della stessa (Cass. n. 2562 del 1996; Cass. n. 15613 del 2007). D’altra parte, il legislatore del 2012, nel riformare il condominio, nulla ha aggiunto in tema di disciplina del conflitto di interesse nell’ambito condominiale; con il che rafforzando l’interpretazione giurisprudenziale che, pur richiamando la disciplina societaria in tema di conflitto di interesse, faceva salve le specificità dell’istituto condominiale, e segnatamente quella della impossibilità di distinguere il quorum costitutivo da quello deliberativo. Il Collegio rileva che le argomentazioni svolte dalla sentenza n. 1201 del 2002, che consapevolmente si è contrapposta ad un precedente orientamento che aderiva alla soluzione seguita dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, non siano state a loro volta contrastate da successive pronunce di questa Corte.
In particolare, la quasi coeva sentenza n. 10863 del 2002, probabilmente perché deliberata prima della pubblicazione della sentenza n. 1201 del 2002, non contiene altro che un richiamo al precedente orientamento e non si misura in alcun modo con gli argomenti prima evidenziati. Altre decisioni della Corte hanno poi interessato il diverso problema della computabilità o no dei voti espressi dal condomino che si trovi in conflitto di interessi, qualora questi sia anche rappresentante di altri condomini, ma non hanno in alcun modo considerato il profilo qui in esame (Cass. n. 10863 del 2002; Cass. n. 22234 del 2004; Cass. n. 18192 del 2009).
In sostanza, deve qui riaffermarsi il principio per cui “in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (non debbono) astenersi dall’esercitare
il diritto di voto. Pertanto, anche nell’ipotesi di conflitto d’interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all’Autorità giudiziaria”.
Foro convenzionale e regolamento di condominio 
In deroga all’art.23 c.p.c. (Foro per le cause tra 
soci e tra condomini), il regolamento condominiale 
può stabilire la competenza per territorio di un Tribunale 
diverso da quello del luogo in cui è ubicato il 
condominio. Infatti, l’art.23 c.p.c. introduce un foro 
speciale esclusivo per le controversie tra condomini, 
stabilendo che per esse è competente il giudice del 
luogo in cui si trova l’immobile condominiale; il carattere 
esclusivo del foro non significa che lo stesso 
sia anche inderogabile. Le ipotesi di inderogabilità 
della competenza territoriale sono stabilite dall’art.
28 c.p.c., e non vi rientra il foro per le cause tra 
condomini; il foro ex art. 23 c.p.c. è derogabile in 
presenza di un accordo tra le parti sul punto.

Corte di Cassazione, VI Civile -2, ordinanza 11
giugno – 25 agosto 2015, n. 17130
Presidente Petitti – Relatore Giusti

E’ noto che il codice di procedura detti una serie di norme per individuare il Tribunale territorialmente competente per determinate controversie. L’art. 23 c.p.c. prevede che “per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio , il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi”. E’ altrettanto noto che le parti possano in talune ipotesi derogare e tali criteri e indicare un diverso Tribunale (è norma di comune esperienza che spesso nei contratti commerciali sia indicata la clausola “per tutte le controversie relative al presente contratto sarà competente il Tribunale di…).
Ebbene, tale deroga è consentita anche per le cause condominiali e può essere contenuta nel regolamento di condominio. Nel caso di specie la questione ha grande rilievo pratico perché il condominio si trova a Tempio PAusania mentre come foro convenzionale è indicato il Tribunale di Milano.
Osserva la corte che “È condivisibile il presupposto interpretativo da cui muovono i ricorrenti: l’art.23 cod. proc. civ. introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale (Cass., Sez. Un.,18 settembre 2006, n. 20076); il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia anche inderogabile; le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale sono stabilite dall’art. 28 cod. proc. civ., e non vi rientra il foro per le cause tra condomini; il foro ex art. 23 cod. proc. civ. è derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto. Nella specie il foro convenzionale è stabilito dall’art. 32 del regolamento condominiale per ogni controversia relativa al regolamento stesso.
Tale clausola risulta applicabile, posto che la nullità o l’annullamento dell’assemblea condominiale è stata richiesta per violazione delle normedi regolamento in materia di valida costituzione dell’assemblea.” La clausola che deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria è considerata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. e richiede pertanto specifica e separatista approvazione nei contratti. Ne deriva che trattandosi di disciplina convenzionale essa possa essere contenuta solo in regolamenti di natura contrattuale.
La stessa Corte fa riferimento, nel caso di specie, ad un accordo delle parti sul punto.


di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN Anaci
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