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L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche - già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
- non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero
- non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
- PREMESSA
- COSA E' POSSIBILE DEFINIRE IN VIA AGEVOLATA
- LE SOMME NON OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
- COME ACCEDERE ALLA SANATORIA
- I BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE AMMESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
- PER CHI HA GIA' IN CORSO UNA DILAZIONE
- TABELLA RIASSUNTIVA - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
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