L'Italia ha emanato due diversi provvedimenti finalizzati al graduale e progressivo adeguamento del livello di sicurezza degli ascensori pre-1999: il DM 26 ottobre 2005 "Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16 CE" e il DM 23 luglio 2009 "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensore anteriori alla direttiva 95/16/CE". II nostro Paese ha anche provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 2-2-2006, il testo della norma tecnica UNI EN 81-80, con un atto inusuale che ha contribuito a dare ampia pubblicità ad una normativa tecnica considerata rilevante per la sicurezza dei cittadini.
Per diversi motivi, nessuno dei due decreti sopra richiamati è oggi applicato e in vigore, per cui la decisione di operare interventi di miglioramento della sicurezza degli ascensori installati prima del giugno 1999 è rimessa alla valutazione e alla volontà dei singoli proprietari, anche se essendo la norma tecnica pubblicata in gazzetta ufficiale in caso di lavori sugli ascensori si impone l'obbligo di rispettarla e in caso di incidente le responsabilità, anche penali, gravano su tutti.
In proposito occorre sottolineare che il progressivo invecchiamento del parco ascensori italiano sta determinando un costante aumento degli incidenti: sia di quelli "minori" con danni limitati per le persone infortunate, come ampiamente documentato dalle statistiche fornite dalle compagnie assicurative che gestiscono polizze RC nel settore ascensoristico; sia degli incidenti gravi e di quelli mortali.
Il provvedimento in esame in questi giorni è oggetto della polemica. Il Ministero per lo Sviluppo Economico, dopo aver coinvolto tutte le parti interessate inclusi i rappresentanti delle grandi proprietà immobiliari, Anaci e tutte le categorie interessate, ha elaborato, da diversi mesi, uno schema dl regolamento da approvarsi tramite decreto del Presidente della Repubblica che modificherà il DPR 162/99, la legge quadro sugli ascensori in Italia. Tale provvedimento è necessario per recepire nel nostro ordinamento la nuova direttiva ascensori 2014/33/UE che, a partire dal 20 aprile 2016, doveva sostituire la vigente direttiva ascensori 95/16/CE. Oltre al recepimento della direttiva, il Ministero intende apportare al DPR 162/99 alcune modifiche di competenza nazionale, tra cui:
- la riaffermazione della competenza delle Prefetture per il rilascio delle abilitazioni ai tecnici manutentori, aspetto fondamentale in quanto le relative commissioni prefettizie sono state soppresse e da oltre due anni non si tengono più sessioni di esame. Vi sono molte aziende che non possono assumere, perché i giovani che hanno formato non sono in grado di abilitarsi a seguito della sospensione delle sessioni di esame in prefettura ed in questo periodo di difficoltà nel mondo del lavoro è inaccettabile,
- la modifica dell'art.15 del 162/99 relativo alla manutenzione, precisando che il manutentore deve stilare un piano di manutenzione per ciascun impianto, su misura, in funzione delle sue caratteristiche e condizioni d'uso,
- modifiche minori agli articoli sulla messa in esercizio, verifiche e manovra di emergenza;
- l'introduzione in questo nuovo provvedimento dell'art. 19-bis, rubricato "Adeguamento della sicurezza degli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162".
Ad oggi il provvedimento è ancora fermo sui tavoli dei politici in quanto la polemica divampata ha fatto fermare tutto e l'Italia oltre che rischiare di essere in "infrazione" in quanto è stata superata la data limite del 20 aprile 2016 imposta dalla Comunità europea, ancora una volta si trova a non riuscire a risolvere il problema della sicurezza degli ascensori vecchi.
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