martedì 27 dicembre 2016

SUPERCONDOMINIO: I DUBBI SULLA SOLUZIONE ACCOLTA

Tuttavia, accolta la soluzione per cui la nomina spetta ai rappresentanti e la revoca all'assemblea di tutti i partecipanti al supercondomlnio, ci si potrebbe trovare davanti ad una impasse causata dall'impossibilità, da parte della suddetta assemblea, una volta deliberata la revoca dell'amministratore in carica, di procedere alla nomina del nuovo, apparendo troppo macchinosa la convocazione contestuale, in un’unica riunione, delle due assemblee, quella dei (soli) rappresentati per la nomina e quella dei (tutti) condomini per la revoca.
Non può, quindi, condividersi la soluzione raggiunta dal Tribunale di Milano in quanto, se l’assemblea dei rappresentanti del supercondominio ha, ex lege, il potere di nominare l’amministratore di quest'ultimo, essa non può non avere anche il potere di revocarlo; infatti, se si fa divieto a|l'assemblea dei rappresentanti del supercondominio di revocare l’amministratore in carica, si espropria la stessa dell’attribuzione, ad essa legislativamente oramai spettante, di nomina del nuovo amministratore.
Appare maggiormente coerente, oltre che imposto dal carattere fiduciario del rapporto che si instaura tra assemblea nominante ed amministratore nominato, riservare all'organo collegiale la competenza riguardo sia alla designazione, sia alla revoca del mandatario dapprima incaricato, quantomeno alla luce del principio del contrarius actus.
Peraltro, i giudici di legittimità hanno, di recente, ribadito che la nomina di un nuovo amministratore del condominio non richiede neppure la previa formale revoca dell'amministratore in carica, atteso che, dando luogo l'investitura ad un rapporto di mandato, essa comporta automaticamente, ai sensi dell’art. 1724 c.c., la revoca di quello precedente (v. Cass. 18 aprile 2014, n. 9082, che richiama Cass. 9 giugno 1994, n. 5608).
Qualora si precludesse alla suddetta assemblea il potere di revoca, non le si potrebbe impedire di procedere alla nuova investitura, e sembrerebbe incoerente considerare invalida la delibera che "esplicitamente" revochi il precedente amministratore e ritenere invece valida quella che, limitandosi con furbizia a nominare il suo successore, comporti soltanto "implicitamente" il medesimo effetto risolutivo in capo all'amministratore in carica.
Si ritiene, pertanto, che l’assemblea del supercondominio, formata dai rappresentanti dei condominii singoli, possa essere convocata sia per la revoca dell’amministratore in carica che per la nomina del nuovo amministratore.
Per il resto, rimangono aperte altre questioni che la sentenza in esame non ha potuto esaminare, quali il coordinamento tra i rappresentanti e l’amministratore dei singoli condominii (accennata sotto forma di obiter dicta), il "peso" del voto di ciascun rappresentante all'interno dell'assemblea del supercondominio, la legittimazione del singolo ad impugnare la delibera adottata, e quant'altro.

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