martedì 27 dicembre 2016

SUPERCONDOMINIO: L'ILLEGITTIMITA’ DELL'EX COLLEGIO DEGLI AMMINISTRATORI

La situazione ante Riforma era nel senso che il supercondominio fosse rappresentato dall'insieme dei beni o servizi che erano comuni a più edifici, a loro volta costituiti in condominii autonomi, e lo stesso non poteva risolversi in un condominio di condominii, in quanto i soggetti che facevano parte erano pur sempre i singoli proprietari delle unità immobiliari, e non i distinti edifici, anche se costituiti in condominii autonomi.
Ciò comportava che l’assemblea del c.d. supercondominio doveva essere composta dai comproprietari degli edifici e non dai singoli amministratori di essi, riunitisi in collegio (v., di recente, Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340).
In questa prospettiva, sul presupposto che non fossero derogabili dal regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale, le norme concernenti la composizione ed il funzionamento dell’assemblea, è stata ripetutamente considerata nulla, per contrarietà a norme imperative (artt. 1136 e 1138 c.c.), la clausola del regolamento la quale prevedeva che l'assemblea di un supercondominio fosse composta dagli amministratori dei singoli condominii, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo componevano (v., tra le altre, Cass. 6 dicembre 2001, n. 15476, Cass. 13 giugno 1997, n. 5333, Cess. 8 agosto 1996, n. 7286, Cass. 28 settembre 1994, n. 7894, tra le pronunce di merito, si segnalavano: Trib. Roma 15 settembre 2004, in Immob. & diritto, 2005, fasc. 9, 15, Trib. Napoli 15 ottobre 1996, in Arch. loc. e cond., 1997, 271, Trib. Venezia 14 ottobre 1996, in Foro pad., 1996, I, 379).
Poiché esprimere il voto e concorrere a decidere in merito alla gestione delle cose/impianti/servizi comuni, raffigurava una facoltà del diritto di condominio, che l'art. 1138 c.c. considerava inderogabile, all'assemblea del supercondominio avevano diritto di partecipare tutti i proprietari delle unità immobiliare, pertanto, le disposizioni dettate dall'art. 1136 c:.c. - in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze - si applicavano avuto riguardo agli elementi reale e personale del supercondominio configurati, rispettivamente, da tutte le unita abitative e da tutti i proprietari.
Pertanto, nel sistema anteriore alla legge n. 220/2012, l’assemblea del supercondominio doveva essere composta da tutti i partecipanti dei singoli condominii, e ciascun partecipante aveva diritto di intervenire alla riunione, di esprimere l’assenso o il dissenso sugli argomenti all'ordine del giorno, di votare in proporzione alla sua quota e, se del caso, di impugnare le statuizioni adottate.

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