martedì 27 dicembre 2016

SUPERCONDOMINIO: I POTERI DEI RAPPRESENTANTI NELL'ASSEMBLEA

LE CRITICITA’ DELLA RIFORMA DEL 2013

Finalmente, i primi nodi vengono al pettine. Già in sede di commento dottrinale, erano emerse le prime criticità applicative della recente riforma della normativa condominiale, come delineata dalla legge n. 220/2012, la quale peraltro, a soli sei mesi dall'entrata in vigore (18 giugno 2013), era stata oggetto di modifiche ad opera del decreto-legge n. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia), convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014.
In attesa che la Corte di Cassazione dirima i contrasti interpretativi, spetta alla giurisprudenza di merito - segnatamente in sede cautelare, di volontaria giurisdizione e di processo esecutivo - il difficile compito di verificare "sul campo" la portata e l’efficacia delle nuove disposizioni.
Sono, però, trascorsi quasi tre anni, per cui non è escluso che, nonostante i tempi biblici della giustizia italiana, giunga anche qualche sentenza a conclusione di un giudizio ordinario, ed e proprio quello che è successo con la decisione n. 9844 del Tribunale di Milano, sezione XIII, depositata in data 30 agosto 2016 (estensore l’ottimo collega Giacomo Rota).
La fattispecie sottoposta all'esame del giudice meneghino aveva ad oggetto la "perimetrazione" dei poteri dei rappresentanti all'interno dell'assemblea del supercondominio, cogliendosi l’occasione per approfondire l’impatto di questa new entry nel panorama condominiale (non interessa se la statuizione sia o meno condivisibile, purché sia fonte di dibattito Sereno e porti ad una critica costruttiva).

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