martedì 27 dicembre 2016

SUPERCONDOMINIO: I POTERI DEI RAPPRESENTANTI DEI CONDOMINII SINGOLI

Ammesso, dunque, che, in un modo o nell'altro, l’assemblea del supercondominio sia riuscita a convocarsi, vanno correttamente delineati i poteri dei rappresentanti dei condominii singoli.
Sul punto, il Tribunale ambrosiano ha ritenuto che tale assemblea non possa revocare l’amministratore del supercondominio, in quanto spetta solo all'assemblea "ordinaria" decidere in qualsiasi momento di sostituire l'amministratore peraltro, senza necessità di giusta causa - purché a deliberarlo sia la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la meta del valore millesimale del supercondominio, attribuendo ai rappresentanti di ogni condominio il diritto di deliberare esclusivamente sulle questioni riguardanti la "gestione ordinaria delle parti comuni" e "la nomina dell’amministratore" (anche se si ha l’impressione che quest’ultima espressione sia, con tutta probabilità, frutto di un refuso del Legislatore).
Secondo la sentenza in commento, la Riforma del 2013 è chiara nel prevedere i precisi compiti attribuiti ai rappresentanti, non lasciando spazio, proprio perché disposizione "eccezionale", ad applicazioni analogiche: atteso che trattasi di deroghe che comprimono le facoltà ed i poteri inerenti alla partecipazione dei singoli all'organo collegiale, le stesse non potranno che essere considerate quali norme di diritto singolare, e perciò oggetto soltanto di stretta interpretazione (l'art. 67 disp. att. c.c. costituisce un "vistoso vulnus al principio di democrazia partecipata in seno al condominio che vede, quali protagonisti, unicamente i condomini e non i soggetti delegati").
Quindi, laddove la legge n. 220/2012 chiama i rappresentanti ad intervenire sulla sola gestione "ordinaria" del supercondominio e li investe della nomina dell'amministratore implicitamente ritiene che la revoca, in quanto non menzionata, sia un atto di "straordinaria amministrazione" (il criterio discretivo rispetto agli atti di ordinaria amministrazione è stato, da ultimo, ripreso da Cass. 25 maggio 2016, n. 10865).
Ad avviso del decidente, si è inteso semplificare il procedimento di nomina dell’amministratore del supercondominio, proprio per evitare, soprattutto in quelli di notevoli dimensioni, il crearsi di momenti di criticità nella gestione ordinaria, ma tale pericolo non si verifica nel caso della revoca, la cui mancata delibera non crea affatto interruzione della gestione (la revoca, d'altro canto, "denota momenti di fibrillazione della vita assembleare e del rapporto negoziale intercorrente tra amministratore e condomini").
A nulla rileva che l'art. 1136, comma 4, c.c. accomuni la nomina e la revoca ai fini delle maggioranze richieste per validamente deliberare, poiché si tratta di una regola comunque applicabile al supercondominio "a prescindere dalla composizione dell’organo assembleare", anche se ciò appare in contrasto con il principio di simmetria tra potere di nomina/revoca dell'amministratore da parte del supremo organo gestorio.
Più problematica si rivela, invece, la situazione per cui, alla revoca da parte dell’assemblea, deve subito seguire, come impone ora ill novellato art. 1129, comma 10, c.c., la nomina del successore, proprio al fine di evitare che il condominio si trovi in un (anche se brevissimo) vuoto gestionale.

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