sabato 21 gennaio 2017

ISTANZA CONSULENZA GIUIDICA - Modalità di pagamento spese Recupero Patrimonio Edilizio e Riqualificazione Energetica

Istanza di consulenza giuridica - Modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti. D.M. 18 febbraio 1998, n. 41; D.M. 26 maggio 1999; D.I. 19 febbraio 2007; art. 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78



QUESITO

L’Associazione ALFA, nella persona del legale rappresentante_______, rappresenta di essere un ente non lucrativo che svolge, tra l’altro, l’attività istituzionale di rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli istituti di pagamento, la cui figura è stata introdotta ad opera del d.Lgs. n. 11 del 2010, recante la disciplina di attuazione della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico.

Premette che gli istituti di pagamento sono imprese finanziarie non bancarie ammesse, sulla base di un procedimento di autorizzazione gestito dalla  Banca d’Italia, ad offrire servizi di pagamento nell’ambito del mercato unico. Richiama la definizione di “istituti di pagamento” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera h-sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) nonché quella di “servizi di pagamento” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 11 del 2010. Quest’ultima definizione, in base a quanto rappresentato dall’istante, non fa distinzione alcuna basata sul fatto che l’attività sia prestata da istituti di pagamento, banche o Poste Italiane e si riferisce – tra gli altri – a servizi inerenti la gestione di un conto di pagamento (ivi compresi il versamento di contanti e l’apertura di una linea di credito), nonché a servizi concernenti l’esecuzione di pagamenti, tra cui l’esecuzione di bonifici, anche sulla base di ordini permanenti. Con riferimento a quest’ultimo mezzo di pagamento, l’istante evidenzia che in base alla vigente disciplina (innovata con il Regolamento dell’Unione Europea n. 260 del 14 marzo 2012), tutti i prestatori di servizi di pagamento del mercato unico sono tenuti (a partire dal 1° febbraio 2014) ad utilizzare gli strumenti di pagamento europei, tra i quali il c.c. “bonifico SEPA” (il cui acronimo sta per Single Euro Payments Area). Pertanto, ad avviso dell’istante, non esiste più una pluralità di strumenti di pagamento nazionali, ma solo il bonifico disciplinato dal Regolamento n. 260 del 14 marzo 2012.

Il formato SEPA prevede la compilazione, da parte dell’ordinante, di specifici campi per la veicolazione di una serie di informazioni e dati utili alla riconciliazione dei pagamenti ricevuti da parte del beneficiario. Tali campi riguardano:
  • il nominativo dell’ordinante e del beneficiario;
  • il codice identificativo (ossia il codice fiscale, oppure la partita IVA) dell’ordinante e del beneficiario;
  • le informazioni di riconciliazione che l’ordinante intende far pervenire al beneficiario, ossia l’esplicitazione della causale del trasferimento;
  • l’eventuale nominativo e codice identificativo del soggetto per conto (o a favore) del quale il pagamento è stato effettuato, quando diversi dall’ordinante e dal beneficiario.
L’istante precisa che la menzionata normativa tende alla realizzazione di obiettivi di maggiore concorrenzialità nel mercato europeo dei servizi di pagamento, da un lato mediante l’introduzione della figura degli istituti di pagamento – i quali, autorizzati dall’autorità creditizia, possono svolgere attività di prestazione di servizi di pagamento pur senza accedere allo status di impresa bancaria – dall’altro mediante l’adozione di standard di servizio unici a livello europeo, atti a rendere completa ed effettiva la concorrenza tra gli operatori autorizzati.

Ciò premesso, l’istante richiama la disciplina recante le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché quella per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, e la relativa normativa di attuazione. Per ciò che concerne quest’ultima, menziona il D.M. n. 41 del 1998 (cui rinviano le disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti), il quale condiziona la fruizione del beneficio all’effettuazione del pagamento mediante bonifico bancario ed impone degli obblighi di trasmissione dei relativi bonifici all’agenzia delle entrate (artt. 1, comma 3 e 4).

Si fa rinvio inoltre:
  • all’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto l’obbligo – a decorrere dal 1° luglio 2010 – per le banche e Poste Italiane di operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti;
  • al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, con il quale è stato precisato che le banche e le Poste Italiane S.p.A. che ricevono i bonifici sono i soggetti tenuti ad operare, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la predetta ritenuta.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Associazione chiede:
  1. se gli istituti di pagamento possono garantire ai propri clienti la fruizione dei richiamati incentivi fiscali laddove gli stessi impieghino i servizi di bonifico connessi ad un conto di pagamento acceso presso un istituto di pagamento;
  2. se, nel caso in cui un istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali predette, lo stesso sia o meno obbligato ed effettuare la ritenuta che la legge impone all’intermediario.
Con memoria prot. 39353/2016 trasmessa in data 15 marzo 2016, ALFA evidenzia la facoltà attribuita agli istituti di pagamento iscritti all’albo di cui all’articolo 114-septies del TUB, di svolgere il servizio di accoglimento e rendicontazione delle deleghe di pagamento F24 (c.d. “servizio F24”) conferite con modalità telematiche, mediante adesione alla convenzione stipulata in data _________tra ALFA e l’Agenzia delle Entrate. Con nota prot. 47059/2016 ricevuta dalla scrivente in data 31 marzo 2016, l’istante, ad integrazione della documentazione prodotta, trasmette copia del modulo di adesione alla Convenzione con Equitalia S.p.A. sottoscritto in data 02.02.2016 per la trasmissione dei flussi di rendicontazione relativi ai versamenti unificati fiscoINPS-regioni con compensazione e rateizzazione.
Tali dati costituirebbero a giudizio dell’associazione una ulteriore conferma della parificazione degli istituti rappresentati agli altri prestatori di servizi di pagamento anche ai fini dell’effettuazione di transazioni relative agli interventi fiscalmente agevolati. Sotto quest’ultimo profilo, l’istante descrive la prassi nel frattempo affermatasi nel concreto operare degli istituti di pagamento, i cui clienti si trovano spesso a ricevere od emettere bonifici con causale recante il riferimento alla normativa agevolativa. In questi casi gli istituti di pagamento si sono già trovati ad adempiere agli obblighi imposti dalla legge all’intermediario che gestisce la transazione, sia per l’effettuazione della ritenuta che per la trasmissione delle informazioni. A supporto di quanto affermato, l’Associazione istante produce: 1) copia dell’Accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (servizio F24), e relativo modulo di adesione; 2) alcune copie di documenti riguardanti uno degli istituti di pagamento rappresentati (Società BETA per i pagamenti); 3) copie di alcune quietanze di versamento F24; 4) ricevuta di trasmissione di un mod. 770/2015 semplificato e copia del relativo modello, contenente le informazioni relative all’effettuazione delle ritenute di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010; 5) messaggio di esito positivo, attestante il corretto invio dei flussi informativi tramite la “Procedura TRIF” da parte di BETA.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ALFA ritiene che le agevolazioni fiscali connesse ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ed alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’articolo 1, commi 344-347, della l. n. 296 del 2006, siano applicabili anche a coloro che impiegano quale modalità di pagamento un bonifico tratto da (ovvero, accreditato su) un conto acceso presso un istituto di pagamento. Specularmente, nel caso in cui l’ordine di accredito di un bonifico agevolato perviene ad un istituto di pagamento, lo stesso dovrà assumere l’obbligo, quale sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta.
ALFA ritiene che le agevolazioni fiscali connesse ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ed alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’articolo 1, commi 344-347, della l. n. 296 del 2006, siano applicabili anche a coloro che impiegano quale modalità di pagamento un bonifico tratto da (ovvero, accreditato su) un conto acceso presso un istituto di pagamento. Specularmente, nel caso in cui l’ordine di accredito di un bonifico agevolato perviene ad un istituto di pagamento, lo stesso dovrà assumere l’obbligo, quale sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta.
Con i citati documenti di prassi l’Amministrazione finanziaria avrebbe avallato un’interpretazione rispondente alle finalità della disposizione agevolativa, in modo tale da consentirne l’applicazione ogniqualvolta l’intermediario possa adempiere all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per verificare l’effettivo sostenimento delle spese per cui si chiede la detrazione.
Di seguito all’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, statuente l’obbligo di operare la ritenuta all’atto dell’accredito dei bonifici, un ruolo centrale (ed una conferma di tale ruolo sarebbe contenuta nella risoluzione n. 55/E del 2012, in cui l’Agenzia ha parzialmente rivisto il proprio orientamento) avrebbe assunto – ferma l’equiparazione tra bonifico bancario e postale - la completezza dei dati dell’ordine di bonifico, poiché funzionale al corretto adempimento degli obblighi facenti capo all’intermediario in qualità di sostituto d’imposta che effettua l’accredito sul conto di destinazione. Attualmente un bonifico SEPA, la cui richiesta sia debitamente compilata in tutti i campi, consentirebbe ad avviso dell’istante di veicolare con assoluto grado di affidabilità tutti i dati e le informazioni dall’intermediario del conto di origine a quello del conto di destinazione. Mediante tale strumento ogni intermediario finanziario abilitato allo svolgimento dei servizi di pagamento (banche, Poste Italiane ed istituti di pagamento) sarebbe posto in condizione di operare la trattenuta a carico del prestatore d’opera.
In tal senso, la nuova normativa in materia di servizi di pagamento imporrebbe di equiparare – ai fini del riconoscimento dei descritti benefici fiscali – banche, Poste Italiane S.p.a. ed istituti di pagamento. Pertanto, i contribuenti che effettuino una spesa per il recupero del patrimonio edilizio o per un intervento di riqualificazione energetica e che sostengono l’onere mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento possono fruire della detrazione d’imposta prevista per legge. Di riflesso l’istituto di pagamento, che riceve un ordine di accredito di un bonifico ‘agevolato’, deve assumere la qualifica di sostituto d’imposta ed effettuare la ritenuta ex art. 25 del d.l. n. 78 del 2010. 
Una diversa lettura delle disposizioni richiamate si porrebbe in conflitto, ad avviso dell’istante, con i principi costituzionali e comunitari in materia di parità di trattamento e tutela della concorrenza; gli istituti di pagamento in tal senso sarebbero irragionevolmente svantaggiati da una lettura restrittiva e non adeguata al sopravvenuto quadro normativo dato che, pur essendo abilitati ad erogare servizi di pagamento qualitativamente identici (poiché rispondenti al medesimo standard europeo) a quelli delle banche e Poste Italiane S.p.A., non potrebbero assicurare alla propria clientela la fruizione dei benefici fiscali. Analogamente, i clienti di tali istituti non potrebbero impiegare il proprio conto di pagamento per effettuare o ricevere pagamenti rientranti nella sfera del beneficio fiscale, ancorché acceso presso un intermediario autorizzato allo svolgimento di servizi di pagamento al pari delle banche o Poste Italiane S.p.A. Laddove volessero fruire dell’incentivo, sarebbero costretti ad aprire un nuovo conto presso uno dei prestatori di pagamento contemplati dal legislatore tributario.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) riconosce una detrazione dall’imposta lorda in relazione alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente introdotta dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Con riferimento alle modalità che devono essere osservate per poter fruire dell’agevolazione, il comma 9 del citato articolo 16-bis del TUIR rinvia alle disposizioni dettate dal DM 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. L’articolo 1, comma 3 del citato decreto interministeriale dispone che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Il successivo articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di “effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi”.
Il rispetto delle modalità di pagamento definite dal DM 18 febbraio 1998, n. 41 è funzionale pertanto all’accesso alle detrazioni statuite dalla richiamata norma agevolativa.
Specularmente, il controllo dei requisiti di accesso alla detrazione è assicurato da un articolato sistema di trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici, ugualmente stabilito in via legislativa. A tal proposito, l’articolo 3 del medesimo DM n. 41 del 1998 (come sostituito dall’art. 1 del DM n. 153 del 2002) prescrive “ai fini dei controlli concernenti la detrazione”, l’obbligo posto a carico delle banche “presso le quali sono disposti i bonifici” di trasmettere “all’Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti”.
Con DM 26 maggio 1999 sono state stabilite “modalità e caratteristiche tecniche delle trasmissioni dei dati analitici dei pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che si sono avvalsi della detrazione ai fini IRPEF (…) delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (…) da inoltrare a cura delle banche al sistema informativo”. Il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 marzo 2005, emanato nell’ambito del potenziamento del patrimonio informativo disposto dalla legge n. 311 del 2004, ha dettato regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative ai bonifici, da ultimo modificate dal provvedimento del 30 maggio 2014.
Con circolare 10 giugno 2004 n. 24/E la Scrivente ha ammesso la fruizione della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia anche in relazione a pagamenti eseguiti a mezzo del bonifico postale, malgrado l’espresso riferimento contenuto nel DM n. 41 del 1998 al bonifico bancario. E’ stato precisato in quella sede che “l’integrazione dei due sistemi di pagamento, bancario e postale, disposta dall’articolo 146 del testo unico bancario, è stata attuata a seguito dell’adesione di Poste Italiane S.p.A. alla Rete Nazionale Interbancaria (infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra operatori del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla società interbancaria per l’automazione – S.I.A.) ed alla partecipazione alla procedura interbancaria, gestita dalla S.I.A. per conto della Banca d’Italia prevista dall’‘Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra le banche d’Italia” (par. 1.11). 
Si è chiarito inoltre che, “in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche del bonifico postale, che appare strumento idoneo all’agevole reperimento di tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del destinatario del pagamento) e che quindi non costituisce ostacolo all’attività di controllo da parte degli uffici finanziari, si ritiene che lo stesso possa essere assimilato in via interpretativa, e per i fini che qui interessano, al bonifico bancario”.
Per ciò che concerne la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive modifiche e integrazioni), il D.I. 19 febbraio 2007 (e successive modifiche e integrazioni) ha definito le modalità di attuazione dell’agevolazione in discorso, prescrivendo all’articolo 4, comma 1, lett. c), di “effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)” ovvero le persone fisiche e gli enti e i soggetti non titolari di reddito d’impresa.
Successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), ha introdotto l’obbligo di operare una ritenuta all’atto dell’accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili. In particolare, l’articolo 25 del citato decreto prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta (…) - pari all’ 8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015 – a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
La risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, ha precisato che si tratta di una disposizione attraverso la quale viene anticipato all’erario una parte del prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto “la non completa compilazione del bonifico bancario o postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento”.
La ritenuta introdotta dall’articolo 25 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 del 2010 si traduce nell’obbligo imposto a carico dell’operatore intermediario – generalmente le banche o le Poste Italiane S.p.A. – che riceve mediante bonifico l’accredito del compenso a favore del beneficiario, di prelevare una determinata somma a titolo di IRPEF o IRES e versarla, con periodicità stabilita, all’erario. Tale obbligo comporta l’assunzione in capo al predetto operatore della qualifica di sostituto d’imposta.
Con l’entrata in vigore di tale norma il pagamento delle spese detraibili mediante bonifico bancario/postale ha assunto peraltro anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto.
Il successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 ha stabilito gli adempimenti che “le banche e le Poste Italiane S.p.A. che operano le ritenute” sono tenuti ad effettuare, ovvero:
a) “versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando l’apposito codice tributo;
b) certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
c) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate”.
Oltre ai predetti obblighi di certificazione e dichiarazione, tra gli adempimenti posti a carico di banche e Poste Italiane vi sono quelli già descritti relativi alla trasmissione in via telematica dei dati riguardanti i bonifici.
Con riferimento alla fattispecie oggetto dell’istanza di consulenza, si evidenzia che, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ha previsto l’inserimento nel TUB degli Istituti di pagamento. In particolare, l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) alla lettera h-sexies) ne fornisce la definizione, individuando gli “Istituti di pagamento” nelle “imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4”, e il titolo V-ter ne detta la relativa disciplina. Sulla base dell’articolo 114-sexies del TUB contenuto nel titolo V-ter, “La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento”. Questi ultimi sono autorizzati dalla Banca d’Italia ed iscritti in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies del TUB). I servizi di pagamento, a loro volta definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo n. 11 del 2010, comprendono l’“esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento”, e l’“esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti”. 
La possibilità di eseguire bonifici è ammessa pertanto per operatori ulteriori rispetto a banche e Poste Italiane, quali gli Istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia e legittimati a prestare servizi di pagamento.
L’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni oggetto dell’istanza di consulenza deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento. Specularmente, laddove l’Istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all’assolvimento da parte di detto operatore degli adempimenti stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d’imposta. Si osserva difatti che l’Istituto che riceve l’ordine di accredito assume tale qualifica per effetto dell’obbligo di effettuare la ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78.
In entrambi i casi – sia di bonifico tratto, che destinato all’accredito su di un conto acceso presso un istituto di pagamento – l’accesso alle detrazioni da parte degli ordinanti i bonifici richiede la previa adesione dell’Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo posto dall’articolo 3 del D.M. n. 41 del 1998).
Per ciò che concerne quest’ultimo profilo, si fa presente che dalla copia del modulo di adesione alla convenzione con Equitalia di uno degli istituti di pagamento rappresentati dall’istante (prodotta con l’istanza) risulta l’accesso di tale istituto – già sostituto d’imposta per altri fini – alla predetta Rete Nazionale Interbancaria. Da informazioni acquisite da Equitalia, il predetto modulo di adesione ha abilitato l’Istituto di pagamento aderente alla trasmissione dei dati relativi ai bonifici, ed un primo flusso di dati è stato trasmesso (come documentato anche dall’istante nell’allegato nr. 4) in data 12 febbraio 2016 e correttamente acquisito. Lo stesso istituto di pagamento ha documentato l’effettuazione delle ritenute di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010 in sede di accredito dei bonifici in favore dei beneficiari, nonché la certificazione di alcune mediante la trasmissione del mod. 770/2015 semplificato (all. 3 e 4 ).
Il rispetto dei richiamati adempimenti da parte dell’Istituto di pagamento consente all’ordinante il bonifico di fruire della detrazione spettante per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica degli edifici.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

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