Tribunale Milano 02/12/2016, n. 13360 sezione XIII civile
La mediazione interrompe e non sospende il decorso dei termini per l’impugnazione. Principio espresso dal Tribunale di Milano nella sentenza che segue dove ha chiarito che se la domanda di mediazione si limitasse solo a sospendere il termine dei 30 giorni per impugnare la decisione dell’assemblea, per impugnare la delibera in tribunale dopo una mediazione fallita, si avrebbe un numero di giorni pari alla differenza tra i trenta giorni previsti dal codice civile e quelli intercorsi fino alla comunicazione dell’istanza di mediazione. Invece, trattandosi di interruzione del termine di 30 giorni, si ha che, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, si hanno da capo tutti i trenta giorni per depositare la domanda in tribunale.
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