Sono numerosi gli adempimenti a cui sono sottoposti
gli amministratori di condominio per il 2017.
Il primo obbligo prevede che per le dichiarazioni
precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio
comunichino i dati dei singoli condomìni che hanno sostenuto spese edilizie
detraibili entro il 28 febbraio 2017.
La seconda novità riguarda le
nuove regole sulle ritenute introdotte dalla Legge di stabilità 2017.
- Comunicazione dati detraibili entro il 28 febbraio 2017
Le nuove istruzioni per l'invio di alcune informazioni
utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate
2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del MEF e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.296.
Le nuove comunicazioni riguardano i dati 2016
utili alla predisposizione della prossima dichiarazione precompilata e
comprende le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare il secondo articolo del decreto MEF del
01.12.2016 riguarda la trasmissione telematica dei dati relativi agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
effettuati su parti comuni di edifici residenziali prevedendo che ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte
dell'Agenzia delle entrate gli amministratori di condominio trasmettano in
via telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno, una
comunicazione contenente i dati relativi
alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con
riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e
di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali, nonche' con riferimento
all'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni
dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate le quote di
spesa imputate ai singoli condomini.
- Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L.
232/2016) ha previsto che il condominio - in qualità di sostituto d'imposta - è
tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui
corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o
servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari
a 500 euro.
La ritenuta andrà quindi sempre operata nei casi
previsti dalla legge; tuttavia, ai soli fini del versamento all’Erario,
occorrerà verificare il raggiungimento della soglia minima dei 500 euro.
Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il
condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:
- il 30 giugno; e
- il 20 dicembre di ogni anno.
Infine, è stato previsto che il pagamento dei
corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a
condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili:
- mediante conti correnti bancari o postali, oppure
- attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte
dell'amministrazione finanziaria.
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