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venerdì 13 gennaio 2017

LA MEDIAZIONE INTERROMPE I TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE

Tribunale Milano 02/12/2016, n. 13360 sezione XIII civile

La mediazione interrompe e non sospende il decorso dei termini per l’impugnazione. Principio espresso dal Tribunale di Milano nella sentenza che segue dove ha chiarito che se la domanda di mediazione si limitasse solo a sospendere il termine dei 30 giorni per impugnare la decisione dell’assemblea, per impugnare la delibera in tribunale dopo una mediazione fallita, si avrebbe un numero di giorni pari alla differenza tra i trenta giorni previsti dal codice civile e quelli intercorsi fino alla comunicazione dell’istanza di mediazione. Invece, trattandosi di interruzione del termine di 30 giorni, si ha che, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, si hanno da capo tutti i trenta giorni per depositare la domanda in tribunale.

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SENTENZA TRIBUNALE MILANO 02 DICEMBRE 2016, N. 13360 - Mediazione interrompe termini impugnazione



TRIBUNALE MILANO 02 DICEMBRE 2016, N. 13360

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa promossa
DA

I. B., rappresentato e difeso dall’avv. M. R. in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vignate,
– ATTORE –

CONTRO

Supercondominio in Pioltello in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M. Z. come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Segrate, Via Mazzini n. 5

Oggetto: impugnazione di delibera assembleare Conclusioni: come da fogli allegati al verbale di causa

– CONVENUTO –

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il presente giudizio I. B., sulla premessa di essere condomino del Supercondominio, ha impugnato la delibera dell’assemblea ordinaria dei rappresentanti del predetto Supercondominio, assunta in seconda convocazione in data 20 novembre del 2014 (per reperire la delibera vedi il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice), nella parte in cui la predetta delibera ha, ai punti dell’ordine del giorno da uno a sei, rispettivamente approvato i consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013, il consuntivo dei lavori posti in essere per la riqualificazione dell’impianto antincendio, il consuntivo dei lavori posti in essere per i box e il bilancio preventivo per l’esercizio di gestione 2014: a fondamento dell’impugnazione ha dedotto plurimi profili di doglianza che verranno trattati analiticamente nella parte motiva della presente sentenza.

Per ciò che interessa in questa sede, l’attore I. B. ha fatto precedere l’odierno giudizio dal tentativo di mediazione comunicato al Supercondominio convenuto in data 12 dicembre 2014 (vedi il doc. n. 2 fascicolo parte convenuta) e concluso con esito infausto il successivo 12 febbraio 2015 (vedi il doc. n. 15 del fascicolo di parte attrice).

Costituendosi nell’odierno giudizio, il Supercondominio ha contestato le doglianze di parte attrice eccependo in via preliminare l’intervenuta decadenza dell’attore B. dal potere di proporre impugnazione alla delibera del 20 novembre 2014, stante l’asserito spirare del termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c., e concludendo per il rigetto delle domande dell’attore I. B..

Per ciò che interessa nella presente sede, la difesa del Supercondominio ha evidenziato che nelle more del giudizio sono intervenute due delibere assembleari del predetto Supercondominio, una celebrata in data 13 maggio 2016 dai rappresentanti dei singoli plessi ex art. 67 disp. att. c.c. (vedi il doc. n. 14 fascicolo parte convenuta) e l’altra in data 17 maggio 2016 da tutti i condomini (vedi il doc. n. 15 fascicolo parte convenuta), delibere che hanno entrambe provveduto a ratificare il contenuto dell’intero deliberato del 20 novembre del 2014: la difesa di parte convenuta ha pertanto insistito nella sopravvenuta cessazione della materia del contendere con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite secondo il noto meccanismo della soccombenza virtuale.

Senza alcuna istruttoria orale la causa è giunta al naturale epilogo dopo il deposito degli scritti difensivi di cui all’art. 190 del codice civile.

Questi i fatti di giudizio e le rispettive posizioni difensive delle parti, reputa il Tribunale che le domande formulate da I. B. debbano trovare accoglimento nei ristretti limiti di seguito indicati.

Da disattendere si palesa innanzitutto l’eccezione fatta valere dalla difesa del Supercondominio di improcedibilità dell’impugnazione della delibera del 20 novembre 2014 azionata dall’attore B. per l’intervenuta decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell’azione: instaurato tempestivamente il procedimento di mediazione, il predetto termine decadenziale di trenta giorni è stato interrotto salvo a riprendere nuovamente a decorrere, ai sensi dell’art. 5, comma sesto, del decreto legislativo n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione avvenuto il 12 febbraio 2015; posto che l’atto di citazione è stato portato alla notifica il successivo 13 marzo 2015, non vi è chi non veda come il termine di trenta giorni – che deve decorrere nuovamente per una sola volta dal 12 febbraio 2015 – sia stato rispettato dal condomino attore, il che rende tempestivo l’odierno gravame e comporta l’infondatezza della superiore eccezione.

La decadenza dall’impugnazione ex art. 1137 c.c. va piuttosto rilevata per i vizi scaturenti dalla violazione degli art. 1130 e 1130 bis c.c. che l’attore I. B. ha dedotto nei confronti dell’approvazione dei consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013 stante il fatto che tali asseriti vizi non sono stati menzionati nella causa petendi prospettata in sede di mediazione obbligatoria: a fronte della specifica contestazione posta in essere dalla difesa di parte convenuta Supercondominio, la parte attrice nulla ha obiettato, di talché, in applicazione del principio di cui all’art. 115, primo comma, c.p.c. e in assenza di prova contraria desumibile dal vaglio del modello di presentazione della domanda di mediazione che non risulta allegato agli atti di causa, devesi pronunciare il rigetto della domanda attorea in parte qua per decadenza dal termine ad impugnare previsto dalle legge.

Premesso che nel presente giudizio si è in presenza di un Supercondominio formato da più di sessanta condomini per il quale vige la piena operatività dell’art. 67 disp. att. c.c. e la necessità che si convochi l’assemblea dei rappresentanti per statuire sulla gestione ordinaria e sulla nomina dell’amministratore di Supercondominio in conformità a tale ultima norma, il primo profilo di doglianza fatto valere da I. B. attiene alla violazione dell’art. 67 disp. att. c.c. per asserita irregolare composizione dell’assemblea dei rappresentanti del Supercondominio convenuto tenutasi in data 20 novembre 2014: esso è da disattendere atteso che da un lato la difesa di parte convenuta ha dimostrato che quattro dei cinque plessi presenti a tale adunata erano validamente rappresentati dai soggetti comparsi in quella sede (vedi il doc. n. 5 fascicolo parte convenuta riportante i verbali di nomina dei rappresentanti dei singoli plessi formanti il Supercondominio convenuto), mentre, dall’altro lato, la difesa di parte attrice non ha dato la prova che I. B., che pure ha partecipato fattivamente al consesso assembleare di cui qui censura le statuizioni avendo ivi esternato e dichiarato di essere il valido rappresentante della Torre 3, non sia stato realmente nominato dall’assemblea dei condomini di tale ultimo plesso; in mancanza di tale prova, deve ribadirsi la piena legittimità dell’operato dell’assemblea del 20 novembre 2011 con riguardo alla composizione dell’organo nelle persone dei rappresentanti che vi hanno effettivamente partecipato, salvo stigmatizzare il comportamento dell’attore B. che ha partecipato all’adunata palesandosi quale valido rappresentante salvo poi eccepire il proprio difetto di legittimazione al fine della successiva impugnazione.

Altro profilo di doglianza fatto valere da I. B. attiene all’approvazione, in seno ai consuntivi per gli esercizi di gestione 2011, 2012 e 2013, di plurime spese per opere ed interventi di manutenzione straordinaria che, a detta di parte attrice, avrebbero dovuto essere approvate dall’assemblea di tutti i condomini del Supercondominio convenuto e non dai rappresentanti dei singoli plessi convocati ex art. 67 disp. att. c.c. in occasione della delibera gravata: in particolare la difesa di parte attrice ha censurato, con riguardo al consuntivo per l’esercizio di gestione 2011, sia l’approvazione di lavori afferenti il ripristino dei box per un importo di oltre Euro 30.000,00 che l’approvazione di spese a titolo di pulizia per l’acquisto di 650 lampadine per un importo di oltre Euro 7.500,00, con riguardo al consuntivo per l’esercizio di gestione 2012, l’approvazione di spese a titolo di pulizia per l’acquisto di altre 650 lampadine per un importo di oltre Euro 3.000,00, e, con riguardo al consuntivo per l’esercizio di gestione 2013, l’approvazione di spese a titolo di pulizia per l’acquisto di ulteriori 560 lampadine per un importo di oltre Euro 5.500,00, nonché ha censurato l’approvazione dei lavori di riqualificazione dell’impianto antincendio (punto numero quattro dell’ordine del giorno) e di ulteriori spese straordinarie per i box (punto numero quinto dell’ordine del giorno), oltre che, con riguardo all’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio di gestione 2014 (punto numero sesto dell’ordine del giorno), lo stanziamento della somma di Euro 10.000,00 per spese afferenti la manutenzione straordinaria.

Tutte tali doglianze sono da accogliere considerato che i lavori sopra indicati sono tutti di natura straordinaria – non rilevando in alcun modo ai fini del decidere l’eventuale urgenza della loro realizzazione – e che l’assemblea dei rappresentanti di Supercondominio convocata ex art. 67 disp. att. c.c. non poteva statuire su opere di manutenzione straordinaria ma unicamente sulla gestione ordinaria e sulla nomina dell’amministratore di supercondominio: esse determinano la nullità delle relative statuizioni posto che il consesso assembleare ha deciso contra legem su argomenti non rientranti nelle materie costituenti oggetto della sua competenza.

Ciononostante in parte qua devesi pronunciare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere stante la ratifica della delibera del 20 novembre 2014 intervenuta a seguito dell’assemblea dei condomini del Supercondominio convenuto datata 17 maggio 2016 (vedi il doc. n. 15 fascicolo parte convenuta) che ha sanato il vizio di costituzione dell’organo deliberativo, avendo infatti deliberato sulle predette spese straordinarie i condomini in luogo dei rappresentanti; di ciò si terrò conto ai fini dell’imputazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.

Altro profilo di doglianza fatto valere dalla difesa di parte attrice attiene al criterio adottato dall’assemblea del 20 novembre 2014 ai fini del riparto della spesa di Euro 11.450,00 sostenuta per costi afferenti “Pompe di sollevamento”, spesa che la difesa di parte attrice ha chiesto venisse ripartita in capo alla Torre 3 al 50 % della quota gravante su tale plesso in ragione di una costante “consuetudine dimostrata dai vari consuntivi degli anni pregressi” e di una sedicente “pattuizione intervenuta tra i vari condomini periferici in forza di una perizia tecnica commissionata a tal fine”: questo Giudice non comprende tale profilo di doglianza salvo a precisare che eventuali consuetudini adottate nel tempo dai condomini ai fini della scelta dei criteri di riparto delle spese – od eventuali pattuizioni non deliberate all’unanimità dei condomini – giammai possono derogare ai criteri di legge ai fini del riparto delle spese, il che rende tale doglianza non meritevole di accoglimento.

Del pari non meritevoli di accoglimento si palesano le doglianze afferenti l’approvazione, nei consuntivi di gestione oggetto di censura, delle spese relative alle polizze assicurative sostenute dal Supercondominio convenuto: premesso che questo Giudice non può sindacare l’opportunità di una voce di spesa approvata dai condomini, devesi asserire come del tutto irrilevante si palesi, ai fini della invalidità del deliberato che la spesa per la polizza assicurativa contestata ha approvato, che il plesso Torre 3 di cui fa parte il B. fosse a propria volta assicurato con distinta polizza, apparendo i soggetti assicurati del tutto diversi tra loro ed i relativi rischi non sovrapponibili, di talché l’una spesa sostenuta dalla Torre 3 a scopo assicurativo non escludeva l’altra sostenuta dall’intero Supercondominio per il medesimo scopo.

Infine criptico si palesa l’ultima doglianza prospettata dalla difesa dell’attore B. nei seguenti termini: “si rileva che in tutti i consuntivi alla voce “acqua potabile” non vengono stornati dal costo addebitato al Condominio Periferico Torre 3 i mc di irrigazione del giardino condominiale”; da quanto pare di comprendere trattasi di omessi accrediti per asseriti crediti che l’assemblea del Supercondominio convenuto non avrebbe deliberato a favore della Torre 3 di cui il B. fa parte quale condomino, ma la censura rimane nebulosa non essendosi evidenziata alcuna doglianza specifica sul punto ad opera della difesa di parte attrice.

Consegue in definitiva che vanno rigettate, nei termini di cui sopra, tutte le censure prospettate dalla difesa di parte attrice I. B. avverso la delibera del 20 novembre 2014 gravata ad eccezione della violazione dell’art. art. 67 disp. att. c.c. accertata con riguardo all’approvazione delle spese per opere ed interventi di manutenzione straordinaria che avrebbero dovuto essere approvate dall’assemblea di tutti i condomini del Supercondominio convenuto e non dai rappresentanti dei singoli plessi: in parte qua però va pronunciata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere stante l’intervenuta ratifica della delibera del 20 novembre 2014 oggetto della odierna impugnazione ad opera dell’assemblea dei condomini del Supercondominio convenuto celebrata in data 17 maggio 2016.

L’esito della lite che ha visto una reciproca soccombenza delle parti comporta la compensazione delle spese di lite tra di esse in ragione dei due terzi, salvo addossare il rimanente terzo, nella misura di cui al dispositivo, a carico del Supercondominio in quanto parte prevalentemente soccombente.

Q. M.

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
  1. Dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo all’approvazione delle spese per opere ed interventi di manutenzione straordinaria adottata dall’assemblea ordinaria dei rappresentanti del Supercondominio, assunta in seconda convocazione, in data 20 novembre del 2014;
  2. Rigetta le rimanenti domande dell’attore I. B.;
  3. Compensate in ragione di due terzi le spese di lite tra le parti di causa, condanna il Supercondominio al pagamento, a favore di I. B., delle spese di lite in ragione del restante terzo, spese liquidate in tale misura in Euro 550,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 30 novembre 2016 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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giovedì 17 novembre 2016

Change di conciliazione nelle cause condominiali davanti al Giudice di Pace?


LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA


II 10 marzo 2016 è stato approvato, in prima lettura, dal Senato - e, al momento della stesura di queste brevi note, è in attesa dell'altro passaggio parlamentare alla Camera - il disegno di legge di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", che prevede l'attribuzione della competenza "esclusiva" di questi ultimi, ossia senza più alcuna ripartizione con il tribunale (l'altro ufficio giudiziario di primo grado), per "le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio negli edifici".
In disparte l'opportunità di tale "devoluzione totalitaria" - su cui ci sarà modo di ritornare - preme in questa sede rilevare che, in tal modo, ritorna di viva attualità la vexata quaestio relativa alla possibilità o meno di applicare la mediazione obbligatoria, inaugurate dal d.lgs. 28/2010, affossata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2012 e resuscitata ad opera del c.d. decreto del fare n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, alle controversie trattate dal giudice di pace.
Attualmente, in forza dell'art. 7, comma 1, c.p.c. - così come modificato dalla legge n. 69/2009 - il giudice di pace è competente per "le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro", ed è, altresì, competente, a norma del comma 3, per materia ("qualunque ne sia il valore"):
  1. per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  2. per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  3. per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. 

di Alberto Celeste
Magistrato
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IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Oggi, in tutte le suddette controversie, direttamente o indirettamente afferenti alla realtà condominiale - e, in un prossimo futuro, per tutte le cause condominiali - il giudice di pace, in forza dell'art. 320, comma 1, c.p.c., deve, alla prima udienza, interrogare liberamente le parti e tentare la conciliazione, che resta, pur sempre, un connotato caratterizzante la sua figura, infatti, interrogate liberamente le parti, il giudlce di pace dovrebbe aver tratto dalle loro risposte ulterlori elementi rispetto a quelli contenuti nelgli atti introduttivi - atto di citazione e comparsa di risposta - ed essersi fatto un quadro sufficientemente chiaro della fattispecie oggetto della controversia condominiale, sicché potrebbe procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione.
In questa prospettiva, l'interrogatorio libero nel procedimento davanti al giudice di pace risulta strettamente implicato con l'attività conciliativa, che deve essere contestualmente svolta da tale magistrato onorario; l'indicativo usato dal legislatore - nella prima udienza il giudice tenta la conciliazione - induce a ritenere come obbligatorio l'espletamento di tale incombente processuale, a differenza del giudice togato per il quale, a norma dell'art. 185 c.p.c. (come modificato dalla legge n. 80/2005), lo stesso è diventato facoltativo, in pratica, prima, il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al tribunale era previsto come adempimento necessario della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., in cui era espressamente contemplata la comparizione personale dei contendenti, mentre oggi, ai sensi del novellato comma 3, è rimesso alla "richiesta congiunta delle parti", solo in forza della quale il giudice fissa una nuova, apposita, udienza, "al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione".
A questo punto, se la conciliazione riesce, il comma 2 dell'art. 320 c.p.c. prevede che si debba redigere processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma, c.p.c., separato da quello di udienza (art. 88 disp. att. c.p.c.), e sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere, che ha valore di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., alla conciliazione - che, dal punto di vista sostanziale, produce effetti simili alla transazione - consegue, sotto il profilo processuale, l'estinzione del giudizio che dovrebbe operare di diritto senza formali dichiarazioni, anche se la prassi opta per un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo.
Se, invece, la conciliazione fallisce - salvo che il magistrato onorario non intenda fissare un'altra udienza per ripetere l'incombente visti gli esiti della trattativa - il processo prosegue il suo iter (art. 320, comma 3, c.p.c.), senza escludere la possibilità di rinnovare il suddetto anche in seguito ex artt. 117 e 185 c.p.c., perché il relativo espletamento è rimesso al potere discrezionale del giudice di pace, al quale compete il dovere funzionale di valutare, dall'esame preliminare del fascicolo nonché in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista la possibilità, anche remota, di un esito favorevole, individuando così gli eventuali margini di composizione della lite condominiale.
Una considerazione a parte merita, invece, la conciliazione extragiudiziaria dinanzi al giudice di pace prevista dall'art. 322 c.p.c., attesa la somiglianza e, quindi, il rischio di duplicazione rispetto alla mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, poiché entrambi i rimedi sono extragiudiziari e rivolti alla soluzione di una controversia insorta tra le parti.
Le principali differenze consistono nella base volontaria, anziché obbligatoria, che caratterizza la conciliazione stragiudiziale dinanzi al giudice onorario, e nel soggetto cui è affidata, ossia un organo giurisdizionale che opera in veste pubblicistica, attraverso un meccanismo caratterizzato da minori costi ed intrinsecamente dotato di maggiori garanzie di autonomia, indipendenza e terzietà, rispetto alla mediazione, la quale può avvenire anche dinanzi ad organismi privati.
La base volontaria della conciliazione dinanzi al giudice di pace, ai sensi del citato art. 322, escluderebbe, poi, che l'istituto possa rientrare tra "i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati", le cui disposizioni "restano ferme" in base all'art. 23, comma 2, delle norme delegate, con la conseguenza che - proprio, o soltanto, perché non obbligatorie - tali conciliazioni non sono esperibili in luogo dei procedimenti di mediazione previsti dal d.lgs. n. 28/2010.
Dunque, accanto all'esercizio della "giurisdizione in materia civile", in ordine alla quale il giudice di pace agisce come un vero e proprio magistrato, onorario, appartenente all'ordine giudiziario (art. 1 della legge n. 374/1991), il legislatore ha contemplato, in capo allo stesso, la "funzione conciliativa in materia civile", regolata da norme specifiche (art. 322 c.p.c.), che richiede ladozione di stili e metodi diversi.
Il tentativo di conciliazione in sede non contenziosa si distingue, comunque, da quello che lo stesso giudice di pace deve esperire in sede contenziosa (art. 320, comma 1, c.p.c.): il primo é un procedimento autonomo rispetto al successivo ed eventuale giudizio, preventivo (in quanto finalizzato ad evitare quest'ultimo) e facoltativo rispetto all'inizio della lite giudiziaria (quale che sia la materla o/e il valore della causa), mentre il secondo è obbligatorio e finalizzato a comporre amichevolmente una lite giudiziaria già in atto (esclusivamente nelle controversie che rientrano nella competenza del giudice onorario).
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LA MEDIAZIONE COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

Orbene, reintrodotta Ia mediazione obbligatoria, in primis, nelle cause condominiali, a seguito del novellato art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, si pone il problema se, qualora la controversia debba essere decisa dal giudice di pace, é necessario provvedere a tale incombente.
Alcuni hanno avuto modo di evidenziare che potrebbe non apparire conforme ai canoni di ragionevolezza ritenere che la mediazione obbligatoria si applichi anche alle controversie di competenza (per valore o per materia) del giudice di pace, per il rapporto di "sovrapposizione" o di "pregiudizialità necessaria" che si instaura tra la procedura obbligatoria di mediazione ed il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Infatti, l'una non esclude l'altra, sicché, per le controversie attribuite alla cognizione del giudice di pace, le strade obbligate per giungere all'accordo conciliativo - quella prevista dal novellato art. 5-comma 1-bis da coltivare ante causam, o con assegnazione di un termine da parte del giudice onorario quando la mediazione sia iniziata e non sia stata conclusa o non sia stata esperita, oppure quella "indirizzata" dallo stesso giudice in corso di causa - potrebbero addirittura triplicarsi, senza contare il richiamato disposto dell'art. 322 c.p.c., nel senso che, qualora una delle parti intenda avvalersi del rimedio conciliativo in sede non contenziosa, "le vie che portano allaccordo" potrebbero ulteriormente moltiplicarsi.
In quest'ordine di concetti, si é posto il Giudice di Pace di Civitanova Marche, il quale, con l'ordinanza del 24 gennaio 2014, a fronte dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto - reo, l'attore, di non aver attivato il preventivo procedimento obbligatorio di conciliazione - ha osservato che listituto della conciliazione è già presente nel codice di rito ed é considerato obbligatorio, laddove il d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione non contiene alcun richiamo al processo dinanzi al giudice di pace.
Atteso che l'art. 320 c.p.c., contenente disposizioni espresse in ordine all'obbligo del tentativo di conciliazione, non risulta essere stato abrogato e/o modiflcato dal citato d.lgs. n.28/2010, l'applicazione dell'istituto della mediazione per le materie del giudice di pace comporterebbe "un'inutile duplicazione" di quanto già assegnato alla competenza di questo ufficio giudiziario e riuscirebbe di ostacolo alla celerità del processo ed alla sua ragionevole durata (artt. 111 Cost. e 6 CEDU).
Ad avviso del magistrato onorario marchigiano - in senso conforme, v. Giud. Pace Cava dei Tirreni 21 aprile 2012, e Giud. Pace Napoli 23 febbraio 2012 una diversa interpretazione si manifesterebbe paradossale, e comunque contra legem, in evidente contrasto con il delineato quadro sistemico, finendo per vanificare lo scopo del legislatore diretto proprio a favorire la conclliazione delle controversie di competenza del giudice di pace che già svolge ex lege la funzione affidata al mediatore, altrimenti, verrebbe conculcato il diritto di cui all'art. 24 Cost. (tertium comparationis, in collegato con l'art. 111, commi 1 e 2, Cost.).
Per converso, si potrebbe obiettare - v. Giud. Pace Salerno 2 luglio 2012, e Giud. Pace Monza 28 gennaio 2015 - che la nuova normativa non prevede, per la mediazione, nessuna distinzione tra i procedimenti dinanzi al tribunale o al giudice di pace, lasciando intendere l'obbligatorietà della mediazione per "tutti" i procedimenti previsti nell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (in altri termini, ove il legislatore avesse avuto intenzione di non applicare tale decreto legislativo alle controversie dinanzi al giudice di pace lo avrebbe stabilito espressamente, mentre non ne fa cenno alcuno).
Inoltre, è vero che, in tale decreto, non si menziona la procedura conciliativa davanti al magistrato laico, ma ciò non é sufficiente per ritenere che l'obbligatorietà non vi sia, tanto più che lo stesso legislatore non avrebbe certamente inserito, in tale obbligatorietà, alcune materie che pacificamente sono di competenza proprio del giudice di pace (in primis, le cause condominiali le quali, de iure condendo, dovrebbero essere appannaggio esclusivo di tale giudice onorario, inclusi i procedimenti di volontaria giurisdizione).
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MEDIAZIONE: LE DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUTI DEFLATTIVI

A stretto rigore, nel nostro ordinamento, l'istituto della conciliazione é contemplato da diverse disposizioni (artt. 185, 185-bis, 198, 199, 320, 322, 350, 410, 412-ter, 420, 442, 652, 696-bis e 708 c.p.c.): esso si configura come un metodo alternativo di risoluzione delle controversie con cui le parti cercano, all'interno del processo, di raggiungere la soluzione concordata di una controversia attraverso il giudice, la disciplina della mediazione implica, invece, l'attività svolta da un terzo diverso dal giudice, come attività imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, la conciliazione é la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, sicché la mediazione si configurerebbe piuttosto come un'attività, mentre la conciliazione come il risultato di questa attività.
L'opinabilità della questione é acuita nel testo di riforma della magistratura onoraria, il quale, per un verso, riconosce al giudice di pace una determinata indennità per ogni verbale di conciliazione in materia civile, e, per altro verso, affida allo stesso magistrato onorario il compito di provvedere, in luogo del presidente del tribunale, all'omologazione degli accordi conclusi in sede di "mediazione".
Ad ogni buon conto, qualora dovesse prevalere la tesi sulla non obbligatorietà della mediazione nelle controversie di competenza del giudice di pace - superando, per la peculiare materia condominiale, l'argomento che fa leva sulla lex specialis rappresentata dall'art. 71 quater disp. att. c.c., inserito dall'art. 25, comma 1, della legge n. 220/2012 - ci si augura un potenziamento dell'istituto della conciliazione giudiziale, affinché, avvantaggiandosi della maggiore capillarità del magistrato onorario sul territorio nazionale e di una certa specializzazione via via acquisita in relazione ad un determinato contenzioso (quale, appunto, quello condominiale), possa effettivamente rappresentare un utile strumento di prevenzione delle controversie nonché un mezzo efficace per alleggerire il carico dei processi civili, considerando anche i vantaggi per il cittadino sia in termini di rapidità nella composizione della lite sia sotto il profilo economico.
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