martedì 14 febbraio 2017

ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. L’AMMINISTRATORE LEGITTIMATO SOLO CON DELIBERA

Il TAR di Bolzano, conformemente ai principi esposti dalla giurisprudenza, ha precisato che nel condominio il potere decisionale non può competere in via autonoma all'amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condominio.

Nel caso di specie l'amministratore non aveva dimostrato in giudizio di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale a proporre l'azione di accesso di cui all'art. 116 c.p.a., né l'esercizio di tale azione poteva rientrare in una delle attribuzioni proprie dell'amministratore, tassativamente elencate nel citato art. 1130 c.c.


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