INPS -Gestione Separata POSSIBILITÀ DI INOLTRARE ISTANZE D’INSERIMENTO, SOSTITUZIONE E CHIUSURA del LEGALE RAPPRESENTANTE
L’INPS, con il Messaggio n. 5270 del 29 dicembre
2016, comunica che, dal 21 dicembre scorso, è consentito,
tramite il Cassetto Committenti, aggiornare
l’anagrafica dell’azienda comunicando una nuova
Rappresentanza Legale o una sua cessazione.
In particolare, per usufruire del suddetto servizio è
necessario, dal sito www.inps.it, accedere ai “Servizi
online” autenticandosi con il PIN di accesso abbinato
al proprio codice fiscale, selezionando dal menù
principale Comunicazione bidirezionale > Istanze per
legale rappresentante: Lista Istanze L.R.;
INPS CIRCOLARE IN MERITO AL CONGEDO PARENTALE
COMPUTATO SU BASE ORARIA PER I LAVORATORI
DEL SETTORE PRIVATO
L’INPS con la circolare n° 230 del 29 dicembre
2016 ha fornito delle istruzioni in merito al congedo
parentale su base oraria per i lavoratori del
settore privato.
L’Istituto, nella circolare, da indicazioni “provvisorie”,
in attesa di una più ampia revisione della
materia che codifichi le diverse modalità di fruizione
del congedo parentale ed i corrispondenti codici
conguaglio . Seguirà un’ulteriore chiarimento
per integrare o modificate le denunce trasmesse a
partire dalla competenza agosto 2015. La compilazione
dei flussi con le nuove funzionalità dovrà avvenire entro la data di trasmissione della denuncia
relativa al mese di marzo 2017.
Nella circolare, in premessa, l’istituto ricorda che il
congedo parentale su base oraria può essere fruito:
- nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello,
- oppure in base al criterio generale stabilito dall’art.32, comma 1-ter, del T.U. maternità/paternità. Le due modalità di fruizione del congedo parentale sono tra loro alternative e pertanto l’utilizzo dell’una esclude l’altra.
In data 27 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito
del Ministero del Lavoro, sezione Pubblicità legale, il
decreto 9 novembre 2016 del Ministro del Lavoro di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
riguardante la riduzione dei premi e contributi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali per l’anno 2017.
In particolare, si comunica l’approvazione della determinazione
del Presidente dell’INAIL n. 307 dell’8
agosto 2016 relativa alla riduzione, nella misura
del 16,48% per l’anno 2017, dell’importo dei premi
e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui ai
provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128 della
Legge n. 147/2013, e la fissazione degli indici di
gravità medi da applicare nel triennio 2017-2019.
INAIL: INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE INVESTONO
IN SICUREZZA
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL, nella
Delibera n. 20 del 29 novembre 2016, fornisce
le linee di indirizzo per la concessione di incentivi
economici alle imprese che investono in sicurezza.
Nella suddetta delibera viene stabilito, tra l’altro, si prevedere che per la concessione di incentivi
economici alle imprese che investono in sicurezza,
con particolare riferimento ai Bandi ISI 2016. L’Istituto
ha previsto di:
- “riprogettare” gli strumenti per l’erogazione di finanziamenti alle attività di sostegno economico per la prevenzione;
- prevedere l’integrazione, in via strutturale, delle risorse finanziarie destinate agli incentivi per la prevenzione con le risorse non utilizzate e non erogate dei Bandi ISI degli anni precedenti;
- prevedere di innovare il processo di valutazione a sportello, superando la graduatoria formulata sulla base del tempo di invio delle domande ed individuando un sistema che garantisca la casualità delle scelte fra tutte le domande, conformi ai requisiti richiesti dalla procedura e pervenute durante l’apertura dello sportello;
- prevedere che i soggetti che realizzano progetti finanziati nei due anni successivi alla rendicontazione presentino un report utile ad implementare il sistema di monitoraggio;
- dare impulso e tempestività alle attività di implementazione del cruscotto sugli incentivi alla prevenzione al fine di poter disporre di un sistema strutturato di monitoraggio per ciascuna fase prevista dai singoli bandi.
INAIL CIRCOLARE SULLA POSSIBILITÀ DI ACCESSO
DA PARTE DEL R.L.S. AL “CRUSCOTTO INFORTUNI”
Con la Circolare n. 45 del 30 novembre 2016, l’INAIL
fornisce chiarimenti relativi all’accesso ai
dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte
dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(aziendali e territoriali), istituito a seguito dell’abolizione
del Registro infortuni.
Nella circolare, in oggetto, ha precisato che i Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
non sono inclusi tra i destinatari ammessi alla
consultazione diretta dell’applicativo informatico
denominato Cruscotto infortuni, creato dall’INAIL
per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli
organi preposti all’attività di vigilanza.
L’INAIL precisa che comunque è diritto degli RLS
ricevere dal Datori di Lavoro le informazioni e i dati
sugli infortuni e le malattie professionali, pertanto
è OBBLIGO dei datori di lavoro favorire la fruibilità
delle predette informazioni.
(PREVIDENZA) DEFINITIVO IL DECRETO SULL’ESONERO
CONTRIBUTIVO AL SUD PER LE ASSUNZIONIA
TEMPO INDETERMINATO
Il Direttore generale del Ministero del Lavoro ha
firmato il decreto relativo al nuovo “Incentivo occupazione
SUD” che, nei prossimi 30 giorni, dovrebbe
essere definitivamente approvato e pubblicato
sul portale www.lavoro.gov.it.
Ai sensi di tale decreto, per le assunzioni effettuate
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, è
possibile beneficiare dell’esonero contributivo, per
la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un
massimo di 8.060 euro per ogni lavoratore assunto,
che dovrà essere conguagliato in Uniemens, a
pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019.
Le Regioni interessate al nuovo incentivo sono:
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Abruzzo, Molise e Sardegna.
Le assunzioni a tempo indeterminato (anche in
apprendistato professionalizzante, part-time e
trasformazioni da tempo determinato) dovranno
riguardare:
- giovani disoccupati di età compresa tra 15 e 24 anni o lavoratori con almeno 25 anni privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi.
La corte di Cassazione con la sentenza n. 25379 del
12 dicembre 2016 ha precisato che Il lavoratore
che assiste il familiare con handicap senza condizione
di gravità può essere trasferito senza il suo
consenso solo per insostituibili e urgenti esigenze
aziendali.Nella sentenza la S.C. ha precisato che
spetta al datore di lavoro, a fronte della natura
e del grado di infermità psico-fisica del familiare,
fornire la prova che l’assegnazione del lavoratore
ad una diversa sede è dovuta da esigenze aziendali
effettive ed indifferibili.
MANCATA SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO
E ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER G.M.O.
La corte di cassazione con la sentenza n° 24983
del 6 dicembre 2016 ha ritenuto illegittimo il licenziamento
erogato nei confronti del dipendente
le cui mansioni non vengono soppresse ma trasferite
su un libero professionista, operante in regime
di mono-committenza per la società.
I giudici della S.C. hanno statuito che l’insussistenza
di crisi economica dalla società, intesa
come motivo del recesso, nonché l’inesistenza della
soppressione del posto di lavoro, in considerazione
dell’attribuzione delle attività lavorative del
dipendente cessato ad altro soggetto terzo.
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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