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giovedì 13 luglio 2017

IL MISTERO DEGLI ATTI CONSERVATIVI


di Roberta Nardone
Magistrato Tribunale Roma sez. VI civile

(Relazione tenuta in data 14.10.2016 in occasione del Convegno giuridico 2016 organizzato da ANACI Roma)

  • IMPORTANZA DELLA DELINEAZIONE DEI POTERI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELL'AMMINISTRATORE
Il rapporto intercorrente tra l'amministratore ed i condomini - questo è ormai un principio definitivamente acquisito - va inquadrato giuridicamente come "mandato ex lege" perché è la normativa, segnatamente il codice civile, ad individuare "le attribuzioni dell'amministratore".
L'identificazione dei poteri dei quali dispone il mandatario-amministratore rappresenta un'operazione fondamentale, in quanto, per svolgere correttamente i suoi compiti e, soprattutto, per non rischiare di subire le conseguenze di attività negligenti o concretanti eccesso di potere, l'amministratore deve conoscere con chiarezza i limiti posti dalla legge alla sua attività.
Sappiamo che al potere sostanziale dell'amministratore coincide un potere processuale e di azione in genere (artt. 1130 e 1131 primo comma. c.c), infatti, in tema di controversie condominiali la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni. Pertanto i limiti della rappresentanza processuale attiva dell'amministratore sono circoscritti dall'art. 1131 c.c. che rimanda ai poteri di rappresentanza sostanziale stabiliti dall'art. 1130 c.c. (Cass. n. 3522/2003). Invece, dal lato passivo (art. 1131 II co. c.c.) la legittimazione dell'amministratore non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio.
La delineazione dei poteri ha importanti riflessi economici. In materia di mandato, infatti, l'art. 1711 c.c. stabilisce che se il mandatario esorbita dai limiti dei suoi poteri, l'atto "resta a carico del mandatario" stesso. Dunque se l'amministratore mandatario stipula un contratto d'assicurazione del fabbricato senza la previa autorizzazione dell'assemblea, potrà essere chiamato a rispondere del pagamento dei premi in proprio, salva ovviamente la successiva ratifica dell'assemblea stessa.
E' interessante infine notare come la facoltà, riconosciuta all'amministratore ex art. 1130 c.c. n.4, di agire in giudizio per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, non escluda che ciascun condomino possa provvedervi direttamente: si tratta dell'applicazione dei principi in materia di mandato, nel senso che il diritto conferito all'amministratore si aggiunge a quello dei naturali e diretti interessati ad agire, per il fine indicato, a tutela di beni dei quali sono comproprietari. A ciascun condomino, pertanto, non può essere disconosciuto il potere di agire giudizialmente, in difesa delle cose comuni dell'edificio, insidiate da azioni illegittime di altri condomini o di terzi.
  • GLI ATTI CONSERVATIVI: UNA DELLE ATTRIBUZIONI EX LEGE DELL'AMMINISTRATORE
L'art. 1130 c.c., quantunque esordisca con il verbo "deve", delinea anche i poteri dell'amministratore, l'alveo giuridico, cioè, nel quale lo stesso può muoversi.
Le attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c. non possono essere derogate, se non (ed esclusivamente) ad opera dell'assemblea condominiale o del regolamento, che, in taluni casi, possono esonerare l'amministratore dallo svolgere singole funzioni.
Le attribuzioni indicate ai nn. l, 2 e 3 dell'art. 1130 c.c., essendo destinate a regolamentare materie specifiche, non presentano particolari problemi interpretativi: l'amministratore è obbligato a dare esecuzione alla volontà dell'assemblea (formalizzata nelle delibere), vigilare sull'osservanza del regolamento condominiale, disciplinare l'uso delle parti e dei servizi comuni (si pensi al godimento di un locale condominiale o ai rapporti con il portiere) e svolgere le tipiche attività di carattere economico-finanziario, gestendo le entrate (con la riscossione dei contributi) e le uscite (con l'erogazione delle spese).
  • DEFINIZIONE DI "ATTI CONSERVATIVI".
L'art. 1130 c.c. n.4, nella formulazione antecedente la legge di riforma in materia condominiale di cui alla L. n.220/12, annoverava tra le attribuzioni dell'amministratore il compimento di "atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio". La odierna formulazione della norma - "atti conservativi relativi alle parti comuni" - ha ampliato la legittimazione dell'amministratore che può, pertanto, agire ora per la mera conservazione delle parti comuni non solo ove occorra preservare "DIRITTI" del condominio sulle parti comuni.
Un ulteriore ampliamento della legittimazione attiva dell'amministratore per finalità conservative delle parti comuni emerge dalla riscrittura dell'art. 1122 c.c. (relativo alle opere su parti di proprietà o uso individuale) e la previsione dell'obbligo imposto ai singoli condomini di dare all'amministratore preventiva notizia "in ogni caso" degli interventi sulle parti private, perché ne riferisca in assemblea.
Tale iniziativa è finalizzata, infatti, a consentire all'amministratore di determinarsi, se del caso, a sperimentare un azione per la rimozione delle opere e la riduzione in pristino, rientrante, appunto, tra gli atti conservativi da compiere per preservare l'integrità delle cose comuni.
A norma, poi, dell'art. 1117 quater c.c. ove la destinazione d'uso delle parti comuni sia negativamente incisa dall'attività di alcuno dei partecipanti o di terzi, l'amministratore, come anche il singolo condomino, possono diffidare l'esecutore di tali attività pregiudizievoli o anche chiedere la convocazione dell'assemblea per far , semmai, cessare in via giudiziaria, le turbative.
Il riferimento codicistico agli "atti conservativi" ha posto nel tempo problemi interpretativi e difformità di pronunce giurisprudenziali nelle quali tuttavia è possibile scorgere dei principi costantemente ribaditi:
  1. quando si occupa degli "atti conservativi" ex art. 1130 c.c., la giurisprudenza fa riferimento a tutto ciò che mira a preservare l'integrità e l'esistenza del patrimonio comune, a mantenere lo stato di fatto e di diritto inerente alle cose oggetto di comproprietà e quindi anche dell'edificio condominiale, in altre parole prende in considerazione gli atti che siano rivolti a prevenire o rimuovere il pericolo derivante dalla (imminente o già avvenuta) rovina, degrado, scorretto utilizzo di parti comuni;
  2. il potere di compiere "atti conservativi" non si esplica esclusivamente in atti di iniziativa processuale, ma anche in comportamenti di gestione attiva. Sin da Cass. sent. n.1154/74 si é affermato che l'art. 1130 c.c. non può essere inteso nel senso di limitare gli atti conservativi ai soli provvedimenti cautelari: tale interpretazione restrittiva non trova riscontro né nella ratio della legge, né nella stessa formulazione della norma. Non nella ratio della legge perché questa tende a rendere più spedito il meccanismo funzionale dell'ente di gestione e non ad appesantirlo con frequenti convocazioni delle assemblee condominiali; non nella lettera, perchè atto conservativo e azioni cautelari sono sinonimi, ma il primo concetto ha una ampiezza maggiore. Infatti non è la natura dell'azione prescelta che può limitare i poteri dell'amministratore, ma l'intrinseco contenuto dell'azione stessa. Si può dire che ad ogni diritto spettante all'amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni: sotto il primo profilo l'amministratore può intervenire presso i condomini per indirizzarli al corretto uso delle cose comuni e, qualora rilevi delle scorrettezze, operare in modo da porvi rimedio, mentre sotto il profilo processuale l'amministratore può assumere iniziative giudiziarie di natura cautelare, quali procedimenti di urgenza, azioni possessorie, denuncia di nuova opera e di danno temuto. Si aggiunga che all'amministratore, oltre al potere di esercitare azioni conservative, viene conferito anche il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, qualora questi appaiano connessi con la conservazione dei diritti sulle parti comuni.
  3. l'obbligo di eseguire gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio si intende riferito agli atti sia materiali (riparazione muri portanti, lastrici, tetti) che giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti o dannosi posti in essere da terzi o dai condomini) necessari per la salvaguardia della integrità dell'immobile.
  • CASISTICA
La Corte di Cassazione, con i suoi interventi giurisprudenziali, ci consente di tentare una classificazione delle attività "conservative" che l'amministratore può esercitare autonomamente senza attendere la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
  • MATERIA DEI CONTRATTI
La materia dei contratti appare un terreno minato, nel quale l'amministratore deve muoversi con cautela. In generale è consentito all'amministratore, senza espressa autorizzazione dell'assemblea, stipulare solo quei contratti che non esulino dalle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c., diversamente i contratti stipulati e che esulino da tali poteri non sono efficaci nei confronti del condominio e dei condomini.

Polizze assicurative inerenti l'edificio condominiale.
La giurisprudenza annoverava la stipula del contratto di assicurazione dello stabile condominiale fra gli "atti conservativi" e, di conseguenza, non riteneva necessaria la preventiva autorizzazione della assemblea. Tale attività atteneva, secondo quella giurisprudenza, alla materia della prevenzione dell'integrità del bene comune (rientrando quindi nel novero del n.4 dell'art. 1130 c.c.). In tale senso Cass. sent. n.2757/1963) e, sulla stessa linea, la decisione datata 1.8.88 del Tribunale di Roma, secondo il quale "la stipulazione di contratti di assicurazione del fabbricato condominiale, essendo finalizzata alla conservazione della cosa comune, rientra fra i compiti dell'amministratore del condominio, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea".
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.8233 del 3 aprile 2007, ha affrontato il problema sempre cercando di stabilire se lo specifico atto di cui si tratta - nella fattispecie la stipulazione del contratto d'assicurazione del fabbricato - avesse o meno come scopo la conservazione della cosa comune e quindi possa dirsi rientrare o meno nel novero degli atti conservativi di cui al n.4 dell'art. 1130 c.c..
La citata sentenza modifica l'orientamento precedente ed afferma che l'amministratore del condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non ha ricevuto l'autorizzazione dell'assemblea: il Supremo Collegio ritiene che la statuizione "diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, intende chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali - spiega la Corte - "non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma del'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato".

Contratti di appalto (dei servizi di manutenzione del verde condominiale, nonché di derattizzazione e disinfestazione delle aree comuni).
In Cass. n. 10865/2016 si legge che detti contratti - aventi finalità conservative - rientrano in realtà nell'ordinaria amministrazione, in quanto tendono alla conservazione delle cose comuni, e quindi nella competenza dell'amministratore. I contratti conclusi dall'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni ed inerenti alla manutenzione ordinaria dell'edificio ed ai servizi comuni essenziali, ovvero all'uso normale delle cose comuni, sono pertanto vincolanti per tutti i condomini in forza dell'art. 1131 c.c., nel senso che giustificano il loro obbligo di contribuire alle spese, senza necessità di alcuna preventiva approvazione assembleare delle stesse, intervenendo poi tale approvazione utilmente in sede di consuntivo.

Locazioni.
Come si legge in Cass. 25766/09 l'amministratore può locare un bene condominiale (atto di amministrazione ordinaria), per tanto potrà anche pretendere il pagamento dei canoni e agire per il recupero del bene giacché legittimato non solo a compiere atti conservativi necessari ad evitare pregiudizio alle parti comuni, ma a compiere tutti quegli atti funzionali alla salvaguardia dei diritti concernenti le stesse parti comuni.

Mutui:
si esclude che la stipula di un mutuo, anche se necessaria a fare fronte alle spese condominiali ordinarie rientri tra i poteri dell'amministratore (Cass., Sezione 2° Sentenza 5 marzo 1990, n. 1734).
Una parte della dottrina la pensa diversamente ritenendo che la stipula del contratto di mutuo debba essere autorizzata dall'assemblea solo se la somma serve per il pagamento di spese di manutenzione straordinaria (Cfr. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, V ed., Milano, 1984, pag. 391).
  • LE AZIONI GIUDIZIARIE
L'art. 1130 c.c. n.4 menzionando gli atti conservativi (anche nella precedente formulazione) non si riferisce soltanto alle misure cautelari, ma a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni dell'edificio condominiale (Cass. n. 2775/1997 con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c. contro l'appaltatore per gravi difetti di costruzione.
Pertanto, in linea generale, sono attività conservative quelle che attraverso un'azione giudiziaria mirano:
  1. alla tutela della integrità delle parti comuni (es. avverso la escavazione del sottosuolo effettuata da alcuni condomini proprietari dei locali sotterranei per l'ampliamento e la unificazione degli stessi);
  2. alla salvaguardia del decoro architettonico della facciata dell'edificio (es. per la demolizione di una veranda ricavata dalla trasformazione di un balcone Cass. n. 3510/1980);
  3. alla tutela delle condizioni statiche dell'edificio (es. Cass. 13611/2000 per ottenere la demolizione di un manufatto pregiudizievole dei diritti inerenti le parti comuni, come la sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino in violazione delle norme e cautele fissate dalle norme speciali antisismiche). Secondo alcuni il potere dell'amministratore deriva dall'art. 1130 n.4 c.c., per altri il potere di agire per il ripristino della cosa comune deriverebbe direttamente dall'art. 1130 n. 2 c.c. ("disciplinare l'uso della cosa comune");
  4. a reprimere gli ABUSI della cosa comune: l'amministratore può (e deve) infatti compiere qualsiasi attività di vigilanza e difesa diretta a preservare la integrità e la sicurezza del bene comune (trasformazione del tetto in terrazza).
  5. al rispetto del regolamento. Premesso, infatti, che nel regolamento di condominio è possibile inserire limitazioni all'uso, alla manutenzione ed alla eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva nei limiti in cui ciò si renda necessario per tutelare gli interessi generali del condominio, l'amministratore è legittimato ad agire per reprimere eventuali violazioni delle relative disposizioni in quanto a tutela dell'interesse generale;
  6. a tutela delle norme relative alla SICUREZZA: in Cass. sent. n. 24391/2008 si legge che ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 c.c., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell'assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per impedire ai condomini l'uso della rampa garage e dell'autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l'inidoneità all'uso per motivi di sicurezza).
Più specificamente sono state ritenute azioni conservative le seguenti:
  • Azioni possessorie e quasi possessorie.
Rientrano tra le attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 n4 c.c. in quanto tendenti per definizione al recupero o al mantenimento del godimento della cosa, sottratto illecitamente o molestato dal terzo (Cass. 7063/2002) quindi non necessitano di autorizzazione dell'assemblea.
  • Azione ex art. 1669 c.c.
Contro l'appaltatore per gravi difetti di costruzione dell'opera che ne comportino la rovina totale o parziale, entro dieci anni dal compimento purché l'azione venga proposta entro un anno dalla denunzia (sebbene si tratti di una azione extracontrattuale). In Cass. sent. n. 22656/2010 (conforme la successiva n.217/2015 Pres. Triola) si legge che in tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo Comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Nei medesimi termini (Cass. 23693/09): sul presupposto che la disposizione dell'art. 1130 n. 4 c.c. va interpretata nel senso che non ha ad oggetto esclusivamente le misure cautelari, ma si riferisce a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni, l'amministratore è legittimato a proporre detta azione contro l'appaltatore, diretta a rimuovere gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale.

  • Azioni di ripristino e di rilascio per abusiva occupazione di beni comuni.
In Cass. sent. n.16230/11, in relazione alla denuncia da parte di un condominio dell'abusiva occupazione da parte del costruttore di una porzione di area (in uso) condominiale, mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva, la Corte ha ritenuto sussistere la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 c.c., anche senza il mandato da parte dei condomini, con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno nei confronti dell'autore dell'opera denunciata e dell'acquirente della stessa. Infatti per Supremo consesso: l'azione era finalizzata al mantenimento dell'integrità materiale dell'area a giardino, di pertinenza del fabbricato, area stravolta dalla nuova costruzione, si trattava di una mera azione di ripristino e quindi non di accertamento dei diritti dominicali.
Parimenti in Cass. sent. n.1 768/12 l'amministratore è stato ritenuto legittimato ad agire per ottenere il rilascio di un immobile condominiale detenuto senza titolo, attesa la natura personale dell'azione (nei medesimi termini anche Trib. Roma sez. VI, est. dott. Nardone sent. n. 18452/2016 con richiami negli stessi termini a Cass. 1768/2012; n. 10865 del 28.05.2016, Cass. n. 23065/09 rel. Triola).

  • ATTIVITA' MATERIALI AVENTI CARATTERE CONSERVATIVO.
In giurisprudenza sono stati qualificati come conservativi:
- la sostituzione di lucchetto al cancello comune come il ripristino delle originarie condizioni dell'illuminazione (alterata abusivamente da un condomino) (Trib. Milano 18 maggio 1992, ALC, 1992, 819; cfr., amplius, il capitolo quinto del volume "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013);
- la eliminazione di una insidia o trabocchetto (atteso l'obbligo di agire in capo all'amministratore ex art. 40 co. 2 c.p.; Cass. Pen. Sent. 12.1.12 n. 34147).

  • AZIONI NON CONSERVATIVE.
Azioni petitorie. secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza l'amministratore NON è attivamente legittimato, Senza l'autorizzazione dell'assemblea, ad esperire azioni reali contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti concernenti le parti comuni dell'edificio (Cass. 24764/2005; Cass. 3044/2009).
In Cass. 1547/1981 si precisa che l'azione petitoria contro un terzo, che vanta diritti sulle cose comuni produce effetti definitivi sulla condizione giuridica di queste, per cui non può rientrare nella categoria degli atti conservativi.
Cass. 10616/96 nello stesso ordine di idee: le azioni reali proposte nei confronti di terzi a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio tendono a statuizioni relative alla titolarità e al contenuto dei diritti medesimi e pertanto esulano dall'ambito degli atti meramente conservativi.
Analogamente è stato ribadito per l'azione di rivendicazione (Cass. n.40/2015 e Cass. n.840/98); per l'actio confessoria o negatoria servitutis (Cass. 6119/1994).
In Cass. sent. n.40/2015 (Pres. Triola) si precisa che, in tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, primo comma, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.

  • ATTI CONSERVATIVI E DELIBERA AUTORIZZATIVA
Come ribadito in giurisprudenza - da ultimo cfr. Cass. sent. n. 10865/2016 est. Scarpa - l'amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo.
In precedenza la S.C. ha affermato che se l'amministratore, per imperfetta conoscenza dei limiti della propria potestà di rappresentanza o per motivi di prudenza o di deferenza verso l'assemblea, ritenga necessario provocare il voto dell'assemblea sulla opportunità di intentare il giudizio, impone volontariamente una limitazione al proprio comportamento, condizionando la effettiva proposizione dell'azione al voto favorevole dell'assemblea, impegnandosi a rispettarlo, con la conseguenza che se l'assemblea non dovesse deliberare in tal senso, l'amministratore non potrebbe più intentare il giudizio sulla sola base del potere di rappresentanza legale del condominio cui avrebbe rinunciato.
Aggiungeva la Corte (Cass. n. 65/1958) che solo una nuova delibera contraria poteva riconferire il potere all'amministratore.
Successivamente la S.C. ha mutato orientamento ed ha affermato che l'amministratore può agire in giudizio per la conservazione delle cose comuni e la osservanza del regolamento anche se per tale azione, abbia chiesto il parere favorevole dell'assemblea e questo gli sia stato negato, in quanto se la legge ha inteso conferire all'amministratore determinati poteri, non è concepibile che egli vi rinunci o demandi ad altro organo l'esercizio di quei poteri medesimi. Infatti la conservazione delle cose comuni o la disciplina del loro uso è essenziale ai fini della esistenza del condominio e non può essere rimessa ad una deliberazione dell'assemblea, nella quale, per contingenti circostanze potrebbe formarsi una maggioranza che persegua un determinato interesse contrario a quello della collettività condominiale (Cess. 1068/1968).

  • SUPERCONDOMINIO E ATTI CONSERVATIVI
Come ribadito in Cass. n. 19558/13, nell'ipotesi del supercondominio, la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio per gli atti conservativi, riconosciuta dagli artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all'edificio rispettivamente accorpamento di due o più singoli condominii per la gestione di beni comuni, deve essere gestito attraverso le decisioni dei propri organi, e, cioè, l'assemblea composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo e l'amministratore del supercondominio.
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martedì 14 febbraio 2017

ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. L’AMMINISTRATORE LEGITTIMATO SOLO CON DELIBERA

Il TAR di Bolzano, conformemente ai principi esposti dalla giurisprudenza, ha precisato che nel condominio il potere decisionale non può competere in via autonoma all'amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condominio.

Nel caso di specie l'amministratore non aveva dimostrato in giudizio di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale a proporre l'azione di accesso di cui all'art. 116 c.p.a., né l'esercizio di tale azione poteva rientrare in una delle attribuzioni proprie dell'amministratore, tassativamente elencate nel citato art. 1130 c.c.


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TAR BOLZANO 5 APRILE 2016, N. 133: Amministratore - accesso agli atti



TAR BOLZANO 5 APRILE 2016, N. 133

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO 


ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2016, proposto da:

Condominio “R. 8”, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pt, rag. S., rappresentato e difeso dall'avv. F. M., con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano;

CONTRO

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. V. G., S. B., M. P. e J. S., con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano;

Comune di Bolzano, in persona del Commissario straordinario pt, rappresentato e difeso dagli avv.ti L. P., A. M., B. M. G. e G. A., con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Bolzano;

NEI CONFRONTI DI

T. Spa, in persona del legale rappresentante pt;

PER L'ANNULLAMENTO

del silenzio diniego opposto dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal Comune di Bolzano a fronte dell’istanza di accesso agli atti presentata dal Condominio ricorrente in data 22 novembre 2015;

nonché per l’accertamento del diritto del Condominio ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 22 novembre 2015, afferente alla situazione della Stazione di servizio per carburanti con autolavaggio di via G. a Bolzano, in titolarità della società T. Spa con sede in Roma; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti all’esibizione e al rilascio di copia, ex art. 116, comma 4, c.p.a., della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Bolzano;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota trasmessa via PEC il 22 novembre 2015 alla Provincia autonoma di Bolzano, al Comune di Bolzano e alla Questura di Bolzano, avente per oggetto “Esposto - Denuncia e richiesta di Accesso agli Atti”, l’Amministratore del Condominio ricorrente ha chiesto, per quanto di interesse, l’accesso ai seguenti atti:

“1. Autorizzazione Comunale vincolata al Nulla Osta del medico responsabile ASL sul rispetto della normativa in materia di Sicurezza Sanitaria Ambientale, ai sensi del D. Lvo n. 32/98 e succ. modifiche (D. Lvo 346 8/9/1999).

Nulla Osta rilasciato dall’Ufficio Prevenzione incendi a seguito della recente variazione (Decreto Assesorile Nr. 56/35.3. del 28/01/2013) da impianto assistito esclusivamente dal personale addetto, con obbligo di chiusura notturna all’accesso nell’area (con catena), a dispositivo automatico Self - Service incustodito.

Orario del servizio Self - Service.

Licenza di attività autolavaggio automatico industriale con destinazione d’uso e agibilità.

Licenza per attività di autofficina/gommista, e indicazione dei locali adibiti, con destinazione d’uso e agibilità.

Cartellonistica di divieto di parcheggio Prevenzione Incendi con relativa segnalazione anche a pavimento degli spazi vietati, comprese le corsie di entrata e uscita dall’area.

Autorizzazione Urbanistica - Ambientale per l’installazione (all’aperto) dell’auto- sollevatore a contermine delle abitazioni, nonostante il divieto della specifica prescrizione.

Quali sono i provvedimenti assunti (anche sanzionatori) a seguito delle violazioni accertate dalle Forze dell’Ordine, dato che l’illegittima condotta prosegue incontrastata”. Con il ricorso in esame il Condominio “R. 8” chiede che, previo annullamento del silenzio formatosi sulla sua istanza di accesso, sia dichiarato il diritto del Condominio all’accesso agli atti sopra descritti e ordinata alle Amministrazioni resistenti l’esibizione degli stessi ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, la quale, dopo aver fatto presente di avere risposto, per quanto di competenza, alla richiesta di accesso con nota trasmessa via PEC l’1 febbraio 2016, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile sotto i seguenti profili:

per difetto di legittimazione processuale;

in subordine, per mancata presentazione alla Provincia della richiesta di accesso agli atti (la richiesta, trasmessa via PEC, è priva di firma digitale e non è formulata “in nome” del Condominio);

in ulteriore subordine, perché, concernendo atti che attengono alla salute e sicurezza pubblica, avrebbe dovuto provenire dai diretti interessati e non da terzi (società P. Sas);

in ulteriore subordine, perché non esisterebbe alcuna norma che attribuisce significato di rigetto al presunto e non provato silenzio serbato dalla Provincia sulla richiesta di accesso;

in ulteriore subordine, perché avente per oggetto atti che non sono stati specificamente indicati.

Nel merito, la Provincia autonoma di Bolzano chiede il rigetto del ricorso, perché infondato.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Bolzano, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, sotto i seguenti profili, e comunque rigettato nel merito:

per difetto di legittimazione attiva del Condominio ricorrente (esclusivamente le singole persone sarebbero legittimate a fare valere il diritto alla salute);

perché il ricorso sarebbe stato presentato dall’Amministratore del Condominio, in assenza della necessaria deliberazione dell’assemblea del Condominio;

per difetto di legittimazione attiva sotto altro profilo (nel caso di specie non si tratterebbe di richiesta di accesso di informazioni ambientali);

per mancanza di interesse attuale e concreto a presentare l’istanza di accesso agli atti.

All’udienza in camera di consiglio del 5 aprile 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

E’ fondata l’eccezione di difetto di legittimazione processuale, sollevata dalle difese dell’Amministrazione provinciale e del Comune di Bolzano.

Il ricorso in esame è stato presentato dal Condominio R. 8, “in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pt, Rag. S. ”, il quale dichiara di agire in giudizio in nome e per conto del Condominio, senza però fornire alcuna prova in ordine al proprio potere di rappresentanza in giudizio nel caso specifico.

L’art. 1130 c.c. stabilisce quali poteri spettano all’amministratore del condominio: “L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

eseguire gli adempimenti fiscali;

curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale…

curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità…

conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;

fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.

Il potere di rappresentanza dell’amministratore condominiale è limitato alle attribuzioni di cui alla citata disposizione, salvo il caso in cui il regolamento condominiale o l’assemblea, con propria deliberazione, gli attribuiscano poteri maggiori, così come previsto dall’art. 1131 c.c., il quale così recita: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini”.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “nel condominio, in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, la quale deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere in via autonoma all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condominio” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4944; nello stesso senso, Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4944; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2511 e Cassaz. Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18331).

Nel caso di specie l’Amministratore non ha dimostrato in giudizio di essere stato autorizzato dall’assemblea condominiale a proporre l’azione di accesso di cui all’art. 116 c.p.a., né l’esercizio di tale azione può farsi rientrare in una delle attribuzioni proprie dell’amministratore, tassativamente elencate nel citato art. 1130 c.c..

Il ricorso deve, pertanto considerarsi inammissibile, per difetto di legittimazione processuale dell’Amministratore del Condominio ricorrente.

Ad abundantiam, va aggiunto che è fondata anche l’eccezione subordinata di inammissibilità, sollevata dalla difesa provinciale sul rilievo che, da un lato, la richiesta di accesso agli atti, inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) il 22 novembre 2015, proviene dalla casella PEC della ditta P. Sas (di cui non si conoscono i legami con il Condominio) e non da una casella PEC riconducibile al Condominio “R. 8” e al suo Amministratore e, dall’altro lato, che la richiesta inviata mediante PEC è priva della firma

digitale, cosicché non risulta avvenuto, né provato, alcun ricevimento da parte del destinatario.

Osserva a tal riguardo il Collegio che la firma digitale, nella PEC, costituisce l'equivalente informatico della tradizionale firma autografa apposta su carta e serve a garantire l’identità del sottoscrittore, ad assicurare che il documento non sia stato modificato dopo la sua sottoscrizione e ad attribuire piena validità legale al documento.

Nel caso di specie, mancando la firma digitale, non è possibile attestare l’integrità e l’autenticità della sottoscrizione dell’Amministratore del Condominio ricorrente, né la validità della manifestazione di volontà contenuta nella richiesta di accesso, considerato che essa proviene da una casella PEC intestata ad una società (P. Sas) che, in assenza di prova contraria, non ha alcun collegamento con il Condominio “R. 8” o con il suo Amministratore.

Per tutte le ragioni espresse, assorbita ogni altra eccezione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.

Nulla va disposto in ordine alle spese della T. Spa, non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.

Condanna il Condominio ricorrente a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano e al Comune di Bolzano le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00) a favore di ciascuna delle Amministrazioni, oltre IVA, CPA e altri oneri di legge.

Nulla per le spese della società T. Spa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Terenzio Del Gaudio, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere,
Estensore Edith Engl, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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