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martedì 4 luglio 2017

IL CORTILE PUO’ DEFINIRSI ESCLUSIVO SOLO SE RISULTA DA UN TITOLO D’ACQUISTO - CASSAZIONE 14 GIUGNO 2017, N. 14809

Per far valere il proprio diritto di proprietà esclusiva su spazi comuni, il ricorrente deve vincere la presunzione stabilita dall'art. 1117 c.c., e dare prova di tale diritto producendo un titolo d'acquisto da cui risulti escluso il bene dalla comunione.
Dall'esame della sentenza risulta che la Corte territoriale ha esaminato tutte le risultanze dell'istruttoria ed i documenti prodotti, escludendo, con valutazione di merito logicamente argomentata, che fosse stata raggiunta anche la prova dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del cortile, difettando la prova di un uso esclusivo dello stesso da parte dell'odierno ricorrente, risultando al contrario provato un accesso diretto ed un godimento ed utilizzo comune dell'area da parte di diversi condomini. La Cassazione conferma quanto argomentato dalla Corte d’appello e rigetta il ricorso.

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CASSAZIONE 14 GIUGNO 2017, N. 14809 - cortile esclusivo? lo dice il titolo d'acquisto



CASSAZIONE 14 GIUGNO 2017, N. 14809

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emili  -  Presidente   
Dott. ORILIA    Lorenzo -  Consigliere  
Dott. FEDERICO  Guido  -  rel. Consigliere  
Dott. GRASSO    Giuseppe  -  Consigliere  
Dott. SCALISI   Antonino -  Consigliere 

ha pronunciato la seguente:  
                                      
ORDINANZA

sul ricorso 28011-2013 proposto da: 
F.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato S. M., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. P; 
- ricorrente - 

CONTRO
T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALVIUCCI 2, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO MARIA GENTILE, rappresentata e difesa dall'avvocato LAMBERTO FERRARA; 
- controricorrente - 

E CONTRO
T.M.C.,  + ALTRI OMESSI 
- intimati - 

avverso la sentenza n. 1078/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

FATTI

Con atto di citazione notificato in data 30.03.1992 F.E. convenne innanzi al Tribunale di Genova T.A. e T.M. per sentir accertare che il cortile antistante il locale magazzino, sito in via (OMISSIS) era di sua esclusiva proprietà e per sentir condannare i convenuti a cessare le turbative che gli stessi realizzavano utilizzando abitualmente tale cortile come posto auto.
I convenuti contestavano la domanda attorea ed in via riconvenzionale chiedevano la dichiarazione del diritto di proprietà dei condomini del caseggiato sito in via (OMISSIS) e via (OMISSIS) sul cortile in questione, previo accertamento del possesso ultraventennale esercitato uti domini da parte degli stessi.
Il processo veniva interrotto per la morte di T.A. e veniva riassunto nei confronti degli eredi di questi T.M.C., B.A.M. e T.M. che si costituivano in giudizio.
Il Tribunale di Genova rigettava la domanda principale ritenendo applicabile al cortile in esame la presunzione legale di condominialità di cui all'art. 1117 c.c., presunzione che l'attore non era riuscito a vincere, non avendo prodotto in causa un titolo idoneo, quale l'atto costitutivo del condominio. Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del possesso esclusivo ventennale del cortile.
La Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, i nuovi documenti prodotti dall'appellante, in quanto non indispensabili ai fini del decidere e non dotati di evidenza probatoria assoluta. Rigettava, inoltre, le censure nel merito ritenendo che l'attore non avesse superato la presunzione di cui all'art. 1117 c.c., in quanto gli atti prodotti nel giudizio non contenevano alcun riferimento alla volontà del costruttore o unico, originario proprietario di escludere il cortile de quo dalla comunione, nè risultava provato il possesso esclusivo ventennale di F.E. pur sommato a quello dei suoi danti causa.
Per la cassazione di detta sentenza, propone ricorso, con cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., F.E..
T.M. resiste con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. deducendo che la Corte ha erroneamente dichiarato inammissibili i nuovi documenti prodotti da F.E. in quanto non indispensabili ai fini del decidere, perchè ai giudizi iniziati in epoca anteriore al 30 aprile 1995, come quello in esame, trova applicazione l'art. 345 c.p.c. quale risultante per effetto della L. n. 581 del 1950, art. 36.
La Corte avrebbe quindi dovuto ammettere i documenti suddetti, senza svolgere alcuna valutazione di indispensabilità.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. deducendo che l'art. 345 c.p.c., anche nella formulazione successiva alla novella del 1990 prevede il divieto di produrre nuovi mezzi di prova facendo riferimento esclusivamente alle prove costituende e non a quelle precostituite come i documenti.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. deducendo che la Corte ha erroneamente ritenuto che debbano essere considerati indispensabili solo i documenti dotati di evidenza probatoria assoluta, dovendo invece tale indispensabilità essere valutata in relazione al concreto evolversi del contraddittorio tra le parti e, pertanto, nuovi documenti possono essere ritenuti indispensabili ove siano relativi a questioni su cui non vi è stato contraddittorio.
I motivi, in quanto intimamente connessi, devono essere unitariamente esaminati e sono infondati.
Occorre premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, con riferimento ai processi iniziati, in primo grado, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione, quanto al giudizio di appello, indipendentemente dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche ad esso apportate dalle L. n. 353 del 1990 e L. n. 69 del 2009, sicchè le parti, in presenza di tali condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova (Cass. Civ. Sez. 6 ord. del 07/01/2016 n. 120).
Il giudizio in esame è stata iniziato nel 1992 e pertanto la Corte avrebbe dovuto applicare l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante per effetto della L. n. 581 del 1950, art. 36.
Occorre pertanto correggere sul punto la motivazione della sentenza impugnata.
Ciò premesso, risulta però che tali documenti, indicati, pur sommariamente, anche nel ricorso in esame, sono stati in ogni caso specificamente esaminati e valutati dal giudice di appello, seppure ai fini della loro indispensabilità, e la Corte territoriale ha escluso non solo la loro indispensabilità, ma anche la loro rilevanza probatoria.
Tale valutazione è condivisibile.
Ed invero la Corte d'Appello, ha correttamente escluso che i documenti prodotti in appello dall'odierno ricorrente avessero una rilevanza probatoria, in quanto l'atto di vendita ( A. - C.) dell'intero appezzamento di terreno del 10.1.1928 evidentemente nulla provava in ordine alla proprietà esclusiva del cortile condominiale, come nessun rilievo poteva avere la mappa della zona, tra l'altro riferibile al periodo 2001-2008, nè le note di trascrizione intervenute nei confronti di soggetti diversi rispetto alle parti in causa.
Tali documenti, infatti, come rilevato nell'impugnata sentenza, non hanno ad oggetto la prova richiesta ai fini di superare la presunzione posta dall'art. 1117 c.c., costituita da un titolo d'acquisto idoneo ad escludere il cortile in esame dalla comunione, vale a dire l'atto costitutivo del condominio, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, si identifica con il primo atto di trasferimento di una unità immobiliare del fabbricato dall'originario proprietario ad altro soggetto (Cass.11812/2011; 5633/2002; 11844/97; 9062/1994) da cui risulti che la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni (nella specie cortile) sia riservata ad uno solo dei contraenti.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 115, 167, 347 c.p.c. e art. 1117 c.c. deducendo che la Corte ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, escludendo l'esistenza di un titolo idoneo a superare la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c..
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la presunzione stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune (Cass. Civ. sent. del 23/08/2007 n.17928) e colui che rivendica la proprietà esclusiva deve superare tale presunzione fornendo la prova di tale diritto, producendo un titolo d'acquisto da cui risulta escluso il bene dalla comunione. A tal fine, titolo d'acquisto deve ritenersi, come già evidenziato, l'atto costitutivo del condominio, che si identifica col primo atto di trasferimento di una unità immobiliare del fabbricato dall'originario ad altro soggetto (Cass. Civ. Sez. 2 sent del 27/05/2011 n. 11812).
Giova precisare che quella prevista dall'art. 1117 c.c. non costituisce una presunzione in senso tecnico ma, piuttosto, l'attribuzione legale della natura comune ai beni elencati in tale norma. Attribuzione, questa, che può essere derogata solo con patto contrario, risultante dall'atto costitutivo del condominio o con usucapione. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni (nella specie, portico e cortile) risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni.
Ciò premesso, la Corte territoriale risulta essersi conformata a tale indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, poichè ha escluso l'idoneità dei documenti prodotti e delle risultanze probatorie ad escludere la natura condominiale del cortile in questione, atteso che, come già evidenziato in occasione dell'esame dei primi tre motivi, non risulta prodotto il titolo idoneo ad escludere la natura comune del bene, e cioè il primo atto di trasferimento di una unità immobiliare del fabbricato dall'originario proprietario ad altro soggetto.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di un l'atto decisivo deducendo che la Corte ha omesso di esaminare le circostanze emerse durante l'istruttoria orale e tutti i documenti prodotti volti a dimostrare l'intervenuta usucapione in capo a F.E. della proprietà del cortile.
Il motivo è infondato.
Dall'esame della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha esaminato tutte le risultanze dell'istruttoria ed i documenti prodotti, escludendo, con valutazione di merito logicamente argomentata, che fosse stata raggiunta la prova dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del cortile, difettando la prova di un uso esclusivo dello stesso da parte dell'odierno ricorrente, risultando al contrario provato un accesso diretto ed un godimento ed utilizzo comune dell'area da parte di diversi condomini.
La ragione di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5) nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis, non può, invero, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. n.6064/2008).
Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente costituita, T.M..
Nulla sulle spese avuto riguardo agli altri intimati, non costituiti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di T.M., che liquida in complessivi 3.200,00 di cui 200,00 curo per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017
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martedì 16 maggio 2017

IN ASSENZA DI TITOLI IL SOTTOTETTO RIENTRA TRA I BENI COMUNI - CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11184

In tema di condominio costituiscono parti comuni dell’edificio, «se il contrario non risulta dal titolo, il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, etc., e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune». Criterio principale, quindi, è la presenza (o assenza) di titoli. Solo in difetto di questi ultimi, il sottotetto può dirsi comune, «se risulti destinato, anche solo potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune». Se, invece, l’esclusiva funzione che riveste è quella di isolare e proteggere l’appartamento sottostante dal caldo, dal freddo e dall’umidità, «tramite la creazione di una camera d’aria», e se non è dotato di dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo», allora può considerarsi pertinenza di tale appartamento.

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CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11184 - in tema di sottotetto



CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11184

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:    
Dott. BIANCHINI Bruno -  Presidente   
Dott. LOMBARDO  Luigi Giovanni  -  rel. Consigliere  
Dott. ORICCHIO  Antonio  -  Consigliere  
Dott. GRASSO  Giuseppe  -  Consigliere  
Dott. SABATO  Raffaele -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          

SENTENZA

sul ricorso 9905/2013 proposto da: 
M.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato L. G., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M. A. D. S., A. M., V. D. S.; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato I. A., rappresentato e difeso dagli avvocati E. M. G. S., E. C.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 457/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2013; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO; 
udito l'Avvocato A. M., difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito l'Avvocato S. T., con delega depositata in udienza dell'Avvocato C. E. difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. - La vicenda oggetto della causa trae origine dai lavori con i quali M.L.C. , proprietaria di un appartamento all’ultimo piano facente parte del Condominio dell’edificio di via (omissis), occupò una parte del sottotetto del fabbricato, ponendolo in collegamento col proprio appartamento attraverso una scala interna realizzata praticando un’apertura nella soletta del detto sottotetto.
2. - La Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo le domande proposte dal Condominio nei confronti della M. , dichiarò la natura condominiale del sottotetto e l’illegittimità delle opere eseguite dalla M. , condannando quest’ultima alla rimozione di tali opere, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno (liquidato in Euro 4.000,00).
3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.L.C. sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Condominio dell’edificio di via (omissis).
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello erroneamente interpretato gli atti negoziali prodotti (atto costitutivo del condominio, regolamento contrattuale condominiale, titoli di provenienza della proprietà della M. ), pervenendo così alla conclusione del difetto di un titolo che stabilisse la natura giuridica del sottotetto e della necessità di fare ricorso al criterio sussidiario della destinazione oggettiva del bene all’uso comune.
Il motivo non è fondato.
Va premesso che la fattispecie per cui è causa è soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui all’art. 1117, primo comma, n. 1 cod. civ. nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge 11/12/2012 n. 220, a tenore del quale costituiscono parti comuni dell’edificio, se il contrario non risulta dal titolo, il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, etc., "e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (Cass., Sez. 6 - 2, n. 17249 del 12/08/2011). In particolare, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, cod. civ.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento (Cass., Sez. 2, n. 6143 del 30/03/2016; Sez. 2, n. 24147 del 29/12/2004; Sez. 2, n. 8968 del 20/06/2002).
Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto.
Prima i giudici di merito hanno motivatamente escluso che i titoli prodotti dalle parti attribuissero la proprietà del sottotetto alla M. . Sul punto, i giudici hanno sottolineato che, seppure dai titoli non risulta che il sottotetto dell’edificio sia di proprietà comune dei condomini, dall’atto di acquisto della M. non risulta affatto che il sottotetto sia stato trasferito in proprietà alla stessa. Le doglianze mosse in proposito dalla ricorrente si risolvono in censure di merito relative all’interpretazione di atti negoziali, interpretazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando - come nella specie - non risultano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e segg. cod. civ. e la motivazione della sentenza impugnata (nella specie esaustiva: cfr. p. 2-3) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010).
Una volta escluso che dai titoli possa ricavarsi la proprietà del sottotetto, esattamente i giudici di merito hanno fatto applicazione del criterio sussidiario della destinazione del bene dettato dall’art. 1117 primo comma n. 1 cod. civ. (nel testo vigente ratione temporis), ritenendo il sottotetto di proprietà condominiale per il fatto di essere destinato all’uso comune (tale uso comune i giudici di merito hanno dedotto dal fatto che il locale è costituito da un unico spazio comune compreso tra la scala A e quella B, con accesso dalla scala condominiale; e dal fatto che in esso sono collocate tubazioni condominiali, parti dell’impianto condominiale di riscaldamento centralizzato e dell’antenna centralizzata TV, nonché il vano tecnico dell’ascensore installato nella scala B).
La statuizione della sentenza impugnata sul punto è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e risulta esente dai dedotti vizi di legittimità.
2. - Il secondo motivo - col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare il difetto di legittimazione attiva del condominio, senza considerare che quest’ultimo aveva esercitato l’azione di rivendicazione relativamente ad una porzione di stabile esclusa dalle parti comuni - rimane assorbito nel rigetto della prima censura.
3. - Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello condannato la M. al risarcimento del danno per l’occupazione del sottotetto, in assenza della prova di qualsiasi pregiudizio economico ed erroneamente ritenendo che il danno fosse in re ipsa.
La censura non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, l’utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte del singolo condomino in assenza del consenso degli altri condomini, ai quali resta precluso l’uso, anche solo potenziale, della "res", determina un danno "in re ipsa", quantificabile in base ai frutti civili tratti dal bene dall’autore della violazione (Sez. 2, n. 19215 del 28/09/2016).
Sul punto, va precisato che, a seguito della occupazione illegittima della cosa comune da parte di un condomino, le facoltà dominicali del condominio possono risultare compromesse sia per il venir meno di un pregresso godimento del bene, sia per l’impossibilità di trarre in futuro dalla res le utilità che la stessa è idonea a produrre in base a calcoli di tipo figurativo. Tale danno, qualificabile in entrambi i casi come "lucro cessante" (interrotto o impedito), in tanto ricorre in quanto la parte comune sia suscettibile di utilizzazione e sia di natura potenzialmente fruttifera, potendosi da essa ricavare una utilità.
Nella specie, la Corte territoriale si è adeguata al richiamato principio di diritto ed ha verificato la natura potenzialmente fruttifera del locale occupato dalla M. . Esattamente, perciò, ha ritenuto la sussistenza del danno in re ipsa, peraltro liquidato in misura minima, neppure contestata dalla ricorrente.
4. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
5. - Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017
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L’opponibilità delle limitazioni alla destinazione delle unità immobiliari

In proprietà esclusiva nel caso di mancata trascrizione del regolamento c.d. contrattuale

Il richiamo, la menzione, l’accettazione o approvazione di un regolamento già esistente, così come l’impegno a rispettarlo contenuti nell’atto di acquisto di chi diventa condomino, sono giuridicamente irrilevanti in quanto un regolamento, una volta approvato, in base all’art. 1107, 2° comma, c.c. è efficace anche verso gli aventi causa dagli originari condomini.

Secondo la S.C. la mancata trascrizione delle servitù a carico delle unità immobiliari in proprietà esclusiva (in genere si tratta del divieto di dare alle stesse determinate destinazioni) previste del c.d. regolamento contrattuale con conseguente inopponibilità delle stesse agli aventi causa dagli originari stipulanti sarebbe superabile da una “accettazione” di tali servitù.
In ordine ai requisiti di tale “accettazione” non vi è uniformità di indirizzo.
In alcune ipotesi sono stati ritenuti sufficienti l’accettazione del regolamento (Cass. 26 ottobre 1974 n. 3168, in Giust. civ., 1975, I, 799), perché le parti dimostrerebbero di essere a conoscenza delle limitazioni in questione e di accettarne il contenuto (Cass. 14 gennaio 1993, n. 395, in Giust. civ., 1994, I, 504), il richiamo del regolamento (Cass. 3 novembre 2016 n. 22310; Cass. 6 luglio 2016 n. 21024; Cass. 20 aprile 2016 n. 19212), il richiamo ed approvazione del regolamento, sì che lo stesso venga a far parte per relationem del contenuto dell’atto di acquisto (Cass. 30 luglio 1999 n. 8279, in Arch.locazioni, 2000, 63 ; Cass. 21 febbraio 1995 n. 1886; Cass. 7 gennaio 1992 n. 49, in Giust. civ., 1992, I, 2407; Cass. 18 luglio 1989 n. 3351, in Riv. giur. edilizia, 1989, I, 854), il semplice riferimento al regolamento (Cass. 31 luglio 2009 n. 17886; Cass. 3 luglio 2003 n. 105239). In tale ordine di idee si è affermato che ove il regolamento sia richiamato con precisione ed espressamente accettato, non occorre nemmeno una specifica descrizione del contenuto della limitazione, trattandosi generalmente di vincoli relativi a tutte le unità che compongono l’edificio condominiale (Cass. 23 febbraio 1980 n. 1303, con riferimento alla clausola vietante l’adibizione degli appartamenti ad attività di pensione o di albergo).
In senso più rigoroso si è richiesto l’impegno dell’acquirente di osservare il regolamento già predisposto (Cass. 8 febbraio 1975 n. 506, per la quale, inoltre, l’accettazione può risultare anche da fatti concludenti). Non è ben chiaro il pensiero delle decisioni le quali ritengono sufficiente la accettazione delle clausole del regolamento (Cass. 11 febbraio 1977 n. 621; Cass. 27 giugno 1973 n. 1856; Cass. 24 marzo 1972 n. 899; Cass. 22 luglio 1963 n. 2024).
Se si parte dalla considerazione che il contenuto tipico del regolamento di condominio è quello previsto dall’art. 1138, primo comma, c.c., è difficile comprendere come dal semplice richiamo, riferimento ad esso o anche dall’impegno di rispettarlo da parte del nuovo condomino nel proprio atto di acquisto sia possibile desumere l’accettazione dell’eventuale contenuto atipico dello stesso, costituito dalle limitazioni alla destinazione delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, che costituiscono delle servitù.
A ciò va aggiunto che il richiamo, la menzione, l’accettazione od approvazione di un regolamento già esistente, così come l’impegno a rispettarlo contenuti nell’atto di acquisto di chi in base ad esso diventa condomino sono giuridicamente irrilevanti, in quanto un regolamento, una volta approvato, in base all’art. 1107, secondo comma, c.c. è efficace anche nei confronti degli aventi causa dagli originari condomini.
Va, poi, rilevato che l’orientamento in questione si pone in contrasto con quando affermato dalla stessa S.C. in ordine alla opponibilità della servitù non trascritta al terzo acquirente del fondo servente. E’ stata, infatti, richiesta la espressa menzione della servitù nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti (Cass. 28 aprile 2011 n. 9457; Cass. 21 febbraio 1996 n.1329), ancorché indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente (Cass. 28 gennaio 1999 n. 757), senza che sia sufficiente che, in luogo della descrizione della servitù esistente, l’atto di trasferimento contenga frasi generiche o di mero stile, ricorrenti negli atti notarili (Cass. 3 aprile 2003 n. 5158), che restano prive di effetti giuridici, atteso che siffatte espressioni, in mancanza della legale certezza della conoscenza della servitù da parte del terzo acquirente, derivante dalla trascrizione dell’atto costitutivo, non danno neppure la certezza reale di tale conoscenza, che si consegue soltanto mediante la specifica indicazione dello “ius in re aliena” gravante sull’immobile oggetto del contratto (Cass. 3 febbraio 1999 n. 884, in Giur. it., 2000, 937; Cass. 8 agosto 1990 n. 8038). In particolare si è ritenuto che ove nell’atto di acquisto non sia fatta specifica menzione della servitù, ma sia contenuto un semplice richiamo ad altro contratto o documento nel quale sia specificamente menzionata la servitù, questa non può essere opposta all’acquirente, non essendo sufficiente la possibilità per il compratore di consultare l’atto costitutivo (Cass. 10 maggio 1963 n. 1149, in Giust. civ., 1963, I, 1256).
Sembrano aderire a tale impostazione (la quale è fortemente avversata in dottrina) le decisioni secondo le quali l’espressa accettazione del regolamento di condominio richiede uno specifico richiamo contenuto in apposita clausola dell’atto di acquisto (Cass. 12 maggio 1982 n. 2966, in Arch. locazioni, 1982, 347) oppure che l’obbligo o il divieto di dare a taluni locali una determinata destinazione, in tanto è opponibile al terzo acquirente di tali beni, in quanto sia esplicitamente riportato nel contratto d’acquisto, ovvero il terzo acquirente abbia espressamente dichiarato di essere a conoscenza del vincolo suddetto, senza che siano ammessi equipollenti e che il terzo acquirente sia tenuto a svolgere indagini per conoscere aliunde l’esistenza di vincoli, oneri o servitù non risultanti chiaramente dall’atto trascritto (Cass. 14 aprile 1983 n. 2619, in Riv. giur. edilizia, 1983, I, 917).

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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mercoledì 12 aprile 2017

IMPIANTO CENTRALIZZATO: Il condomino 'distaccante'

Deve pagare (anche) le spese relative ai consumi del carburante per l’impianto di riscaldamento centralizzato?

Forse solo dopo gli animali domestici - che il regolamento non può vietare di detenere in casa, ex art. 1138, comma 5, c.c. - quello sul distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato è stato l’argomento che, prima e dopo la riforma della normativa condominiale, ha maggiormente interessato l’opinione pubblica, con vasta risonanza sui mass media.
Invero, entrata in vigore la legge n. 220/2012, si è registrata una certa “euforia” tra i condomini, nel senso della liberalizzazione incondizionata di tale iniziativa, che, invece, la nuova disciplina, riportando tralaticiamente i “paletti” imposti dalla precedente giurisprudenza di legittimità - sia pure con una tecnica legislativa che lascia alquanto a desiderare - àncora a precisi e puntuali presupposti (di natura sia tecnica che economica).
Sulla tematica de qua, sono intervenute due recenti sentenze del Supremo Collegio, quasi coeve, nell’autunno 2016, che, ovviamente, non possono riguardare distacchi realizzati dopo il 18 giugno 2013 - dopo tre anni, si arriva a stento alla conclusione di un giudizio di primo grado, figurarsi quello di appello o di cassazione! - ma appaiono interessanti per i principi ivi affermati, anche in chiave “evolutiva” (pur se non condivisibili in toto, segnatamente sul versante della regola di giudizio dell’onere della prova).
La causa decisa da Cass., sez. II, 22 novembre 2016, n. 23756, prendeva le mosse dalla domanda di un condomino, il quale assumeva di aver provveduto, previa comunicazione all’amministratore e previo consenso verbale di quest’ultimo, al distacco del suo appartamento dall’impianto di riscaldamento centralizzato, e che, ciò malgrado, il condominio pretendeva il pagamento dell’intera quota condominiale, comprensiva anche dei consumi di carburante.
L’attore chiedeva, pertanto, l’accertamento del suo diritto ad utilizzare l’impianto autonomo realizzato a servizio del suo appartamento, a seguito del distacco di cui sopra, con conseguente esonero dalla contribuzione alle suddette spese di consumo.
Il Tribunale aveva dichiarato (inspiegabilmente) inammissibile la domanda relativa all’accertamento del diritto al distacco, e, a seguito dell’appello del condomino, la Corte territoriale aveva confermato sostanzialmente tale statuizione, osservando però che era erronea la declaratoria di inammissibilità del giudice di prime cure in quanto fondata sul convincimento della necessità di una previa deliberazione assembleare.
Veniva, quindi, ribadito il principio per il quale il condomino può legittimamente rinunciare all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato e distaccare la diramazioni della sua unità immobiliare, anche senza necessità di autorizzazione assembleare, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto; tuttavia, ai fini di ottenere l’esonero anche dal pagamento delle spese di gestione - come richiesto dall’attore - era necessario provare altresì che il distacco non si risolvesse in una diminuzione degli oneri del servizio.
Nella fattispecie, la prova testimoniale espletata permetteva di affermare che la consapevolezza dell’amministratore dell’epoca circa l’esecuzione dei lavori di distacco, se poteva far ritenere l’insussistenza di una “volontà antagonista” a quella di distacco dell’istante, non poteva però dimostrare anche che vi fosse stata un’accettazione, vincolante per gli altri condomini, della richiesta di esonero dalla contribuzione alle spese di gestione dell’impianto centralizzato.
Occorreva, dunque, verificare, in sede giudiziaria, se l’esonero in esame fosse giustificato dall’assenza di uno squilibrio termico, in conseguenza del distacco, pregiudizievole all’erogazione del servizio oppure dall’assenza di un aggravio di spese per gli altri condomini e, sul punto, il giudice distrettuale aveva ritenuto che l’attore non avesse assolto all’onere della prova su di lui incombente, in quanto gli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio non permettevano una delibazione favorevole della domanda, essendo rimaste scoperte delle lacune insanabili, anche in ragione del tempo trascorso dall’esecuzione dei lavori e della non perfetta conoscenza delle condizioni dell’impianto in epoca anteriore alle modifiche poste in essere dall’attore ab origine, e successivamente dal condominio allorchè era stata sostituita la caldaia con mutamento del tipo di alimentazione.
In buona sostanza, veniva rigettava la domanda di esonero dalla contribuzione ai costi di gestione: per la cassazione di tale decisione, il condomino soccombente proponeva ricorso sulla base di due motivi.
Con il primo, si è denunciata la omessa/insufficiente motivazione sull’affermazione circa la mancata dimostrazione dell’insussistenza dello squilibrio termico, deducendo che sarebbe errato l’assunto secondo cui l’onere della prova di tale evenienza incombeva sulla parte che pretendeva l’esonero, occorrendo in ogni caso tenere conto anche della condotta processuale della controparte che aveva omesso di mettere a disposizione la documentazione in merito alle caratteristiche progettuali dell’impianto centralizzato sia prima che dopo le modifiche apportate; inoltre, la decisione risultava contraddittoria nella parte in cui affermava che gli accertamenti tecnici erano risultati insufficienti per ritenere che non vi fosse squilibrio termico, pregiudizio all’erogazione del servizio o aggravio di spesa, laddove le conclusioni delle espletate CTU deponevano nel senso che gli altri condomini, i quali continuavano ad usufruire dell’impianto comune, non avevano dovuto potenziare i loro radiatori, e che si era verificato un ragguardevole decremento sia dei consumi sia dei costi di esercizio.
Con il secondo motivo, si è denunciata la violazione dell’art. 26 della legge n. 10/1991, in quanto la decisione gravata aveva ritenuto insufficienti, al fine di giustificare l’accoglimento della domanda attorea, gli accertamenti compiuti in corso di causa, in presenza di una dichiarazione rilasciata dal tecnico, il quale aveva curato la realizzazione dell’impianto autonomo, che attestava il perfetto funzionamento dell’impianto, dimostrando in tal modo l’insussistenza dello squilibrio termico.
I due motivi - esaminati congiuntamente in quanto volti nel complesso a contestare la correttezza della decisione impugnata, nella parte in cui aveva denegato il diritto dell’attore all’esonero dalla contribuzione alle spese di gestione - sono stati ritenuti infondati dai giudici di Piazza Cavour.
In primo luogo, si è evidenziato che era infondata la pretesa violazione delle regole dell’onere della prova, per avere il giudice di merito ritenuto che l’onere della prova circa l’esistenza delle condizioni che giustificano l’esonero del condomino distaccato dalla contribuzione alle spese di gestione dell’impianto centralizzato, incomba sullo stesso condominio che l’invoca.
In tal senso, militava la costante giurisprudenza, ad avviso della quale il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato ed a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, oppure abbia offerto la prova che dal distacco non derivano nè un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale, sicché è legittima la delibera condominiale che pone a carico anche dei condomini che si siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare (v., tra le altre, Cass., sez. II, 29 marzo 2007, n. 7708, in Immobili & diritto, 2008, fasc. 3, 14, con nota di M. DE TILLA; Cass., sez. II, 30 giugno 2006, n. 15079, in Foro it., Rep. 2006, voce Comunione e condominio, n. 164; Cass., sez. II, 25 marzo 2004, n. 5974, in Arch. loc. e cond., 2004, 568).
Correttamente - ad avviso degli ermellini - era stata invocata dal giudice di merito la regola di cui all’art. 2697 c.c., ponendo, quindi, a carico dell’attore le conseguenze negative derivanti dal mancato raggiungimento della prova circa la ricorrenza delle condizioni che legittimano il richiesto esonero.
Inoltre, dovendosi acclarare quale fosse la condizione dell’impianto anche prima dell’intervento di distacco operato dal ricorrente, l’omessa attestazione di tali circostanze ben poteva risultare imputabile alla stessa condotta dell’attore, il quale, proprio nella prospettiva di documentare la sussistenza delle condizioni per l’esonero, avrebbe dovuto far precedere il distacco da una relazione tecnica che fotografasse la situazione precedente il suo intervento, “onde precostituirsi la prova da spendere nel presente giudizio”.
Tuttavia, trattasi di affermazioni da prendere cum grano salis, nel senso che, alla luce del novellato art. 1138, comma 4, c.c., si rivela problematico - oltre che verificare in pratica i previsti presupposti per la legittimità del distacco, anche - individuare il soggetto deputato a valutarne la sussistenza e delineare quali siano le corrette modalità per realizzarlo.
Nella sede pre-contenziosa, ossia nell’àmbito della vita condominiale, con tutta probabilità, il condomino che assume volontariamente tale iniziativa provvederà ad affidare ad un tecnico specializzato del settore l’incarico di redigere una perizia in ordine alla fattibilità dell’intervento, con il rischio, però, che si possano fornire pareri interessati, espressi da rivenditori di caldaie unifamiliari o da soggetti improvvisati, unicamente intenzionati ad eseguire l’opera.
Nulla esclude, però, che il condomino si distacchi tout court, o dichiari semplicemente non sussistere squilibri e aggravi di spesa; d’altronde, l’incipit del capoverso è chiaro nel senso che “il condomino può rinunciare … in tal caso, il rinunciante … ”, facendo intendere che sia, invece, il condominio a provare l’inesistenza delle condizioni che giustificano l’iniziativa del singolo (d’altronde, in linea con l’interpretazione giurisprudenziale formatasi sul disposto dell’art. 1102 c.c.).
Può succedere, per correttezza, che quest’ultimo faccia partecipe - per il tramite l’amministratore - gli altri condomini della perizia all’uopo redatta; è ovvio che i restanti partecipanti non sono tenuti ad accettare le conclusioni del tecnico di parte senza possibilità di replica, sicché, una volta ricevuta la relazione, potranno riunirsi in assemblea per deliberare se avallare l’iniziativa del singolo o dare l’incarico ad un tecnico di loro fiducia al fine di accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge, restando inteso che, qualora le perizie portassero a conclusioni divergenti, l’unica strada per risolvere il conflitto è quella giudiziaria.
In quest’ultima sede, sembra ricadere sul condomino l’onere della prova dei presupposti legittimanti la sua iniziativa qualora impugni la delibera che approvi un consuntivo che, nonostante il distacco, pone a suo carico (anche) le spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, e parimenti se proponga opposizione al decreto ingiuntivo che gli intima di pagare le relative spese pro quota, mentre tale onere dovrebbe ricadere sul condominio (o sui condomini attori) qualora agiscano per l’accertamento dell’illegittimità del distacco, dovendo dimostrare che da quest’ultimo derivino, in concreto, quegli inconvenienti tecnici/economici contemplati dall’art. 1118, comma 4, c.c., ossia lo squilibrio termico o l’aggravio di spesa.
Quanto, poi, alle ulteriori doglianze sviluppate nel ricorso di cui sopra, il Supremo Collegio - oltre che denunciarne il difetto di autosufficienza - ha ritenuto che si risolvessero sostanzialmente nella surrettizia richiesta di procedere ad una rivalutazione dei fatti di causa, ritenendosi non soddisfacente la valutazione degli stessi così come operata dal giudice del merito, cui in esclusiva il legislatore ha affidato questo compito, escludendo che lo stesso possa essere compiuto in sede di legittimità.
Ad ogni buon conto, la sentenza impugnata aveva dato atto che - sebbene l’appartamento dell’attore avesse conservato la sua originaria ubicazione (risultando sempre collocato al di sopra di locali non riscaldati), ed ancorchè la copertura del tetto avesse migliorato la precedente situazione di dispersione termica - l’indagine per risultare favorevole alla tesi del ricorrente avrebbe dovuto accertare in concreto se l’inevitabile ripercussione sulla strutturazione dell’impianto, a seguito del distacco, avesse avuto ricadute pregiudizievoli sul calore goduto dai restanti condomini (a parità di periodo di accensione e di costo dei consumi) e sui tempi di erogazione negli altri appartamenti di acqua calda a temperatura prefissata.
In tal senso, non era sufficiente accertare che i termosifoni fossero “abbastanza caldi”, ma occorreva verificare se, con gli stessi periodi di accensione, tutti gli altri restanti appartamenti fruissero della stessa quantità di calore goduta prima del distacco e dei medesimi tempi di erogazione del servizio di acqua calda.
In tale prospettiva, si era, invece, evidenziato che, a seguito del distacco, il radiatore più lontano dalla caldaia veniva raggiunto da acqua calda, che aveva ha una temperatura inferiore a quella che avrebbe dovuto avere, con la conseguenza che, a quel radiatore, veniva ceduta una quantità di calore inferiore a quella necessaria per fargli raggiungere la temperatura interna di progetto.
Inoltre, mentre gli appartamenti intermedi continuavano a fruire della temperatura di confort, risultava che la pompa dell’impianto operasse sotto sforzo, che l’aumento di velocità dell’acqua determinava una maggiore rumorosità, e soprattutto che, per la sua particolare collocazione, l’appartamento dell’attore continuava ad essere interessato da trasmissione di calore, essendo attraversato da ben sei montanti dell’impianto centralizzato.
A fronte, poi, di una diminuzione dei consumi per combustibile, non si era, però, saputo quantificare in termini percentuali il pregiudizio subìto dai condomini rimasti allacciati all’impianto centralizzato, non risultando quindi possibile effettuare una comparizione tra il risparmio di spesa per i consumi, il pregiudizio patito dall’appartamento posto all’ultimo piano - i cui radiatori risultavano maggiormente distanti dalla caldaia e che usufruivano, quindi, di una minore temperatura dell’acqua calda - ed il vantaggio dell’immobile dell’attore che riceveva tuttora calore dall’impianto comune.
Quanto, infine, alla pretesa violazione dell’art. 26 della legge n. 10/1991, giustamente il massimo consesso decidente ha sottolineato che l’attestazione resa sul punto concerneva “unicamente la conformità dell’impianto alle specifiche tecniche imposte dalla menzionata legge ed il suo perfetto funzionamento”, ma non poteva in alcun modo avere valenza probatoria, e per lo più privilegiata - come sperato dal ricorrente - in ordine al diverso profilo, investito dalla causa, concernente la legittimità della pretesa del condomino distaccatosi ad essere esonerato dalla contribuzione alle spese di gestione dell’impianto centralizzato.
Ne deriva che anche il principio di diritto che si assumeva essere stato violato dalla sentenza gravata, in base al quale sussisterebbe il diritto all’esonero dalle spese di gestione per il condominio che si è munito di impianto autonomo, ove vi sia attestazione rilasciata da tecnico specializzato ai sensi della legge n. 10/1991, era meramente apparente, essendo fondato sulla fallace convinzione che l’attestazione de qua risulterebbe idonea anche a documentare l’inesistenza dello squilibrio termico, essendo invece “destinata unicamente ad attestare la conformità dell’impianto autonomo alla vigente disciplina in materia di risparmio energetico, ma senza interessare anche il diverso profilo delle sorti dell’impianto centralizzato”.
Di ben altro spessore si presenta Cass., sez. VI/ II, 3 novembre 2016, n. 22285, la quale ha deciso una controversia che prendeva origine da un’impugnativa di una delibera condominiale, con la quale l’assemblea aveva deciso di “non concedere il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato” ad un condomino, in quanto aveva danneggiato le altre unità immobiliari sia sul lato economico, sia sul piano del rendimento del riscaldamento.
Il Giudice di Pace adìto - si ignora come avesse ritenuto la propria competenza a decidere … - aveva accolto l’impugnazione, dichiarando la nullità della delibera sul punto relativo al distacco del riscaldamento, e pertanto il diritto dell’impugnante ad eseguire il richiesto distacco.
Il Tribunale, andando invece di contrario avviso rispetto al primo giudice, aveva accolto l’appello e, in riforma la sentenza impugnata, aveva rigettato l’impugnazione, rilevando che il condomino non avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco del proprio appartamento dal riscaldamento condominiale, e cioè che per il distacco dal proprio immobile dall’impianto di riscaldamento condominiale non fossero derivati notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condomini, non avendo il medesimo condomino prodotto alcuna relazione termotecnica.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da quest’ultimo con ricorso affidato ad un motivo, con cui si è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5), c.p.c. (nuovo testo ex legge n. 134/2012).
In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale, nel ritenere che egli non avrebbe dato la prova della sussistenza dei requisiti necessari per il distacco de quo - ossia che il distacco non arrecasse squilibri di funzionamento dell’impianto condominiale e che non determinasse aggravi di spesa a carico degli altri condomini - non avrebbe considerato che la prova era nello stesso comportamento del condominio, in quanto era stato acquisito al giudizio che l’avvenuto distacco dall’impianto centralizzato era stato effettuato dal precedente proprietario ed era circostanza nota da anni all’amministratore ed ai condomini; inoltre, in tutto il tempo in cui l’appartamento dell’originario attore era risultato distaccato, né l’impianto di riscaldamento presentava squilibri di funzionamento, né si erano verificati aggravi di spesa per i rimanenti condomini.
Il suddetto motivo è stato ritenuto infondato dal Supremo Collegio.
Sul punto, si è premesso che “la questione relativa al distacco di un condominio (rectius, condomino) dall’impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all’art. 1118 c.c. come modificata dalla legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013 (riforma del condominio)”, la quale ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Premessa, quest’ultima, abbastanza discutibile, perché - come risulta dalla stessa sentenza - la delibera impugnata era stata adottata nel 2010, e quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore della suddetta riforma della normativa condominiale, sembrando più corretto scrutinare la legittimità della condotta del condomino “distaccante” alla luce della normativa vigente al momento della realizzazione dell’iniziativa e non al momento della decisione del magistrato.
Si consideri, ad esempio, che, secondo la novella del 2013, il suddetto condomino non sembra più tenuto a corrispondere quel contributo in percentuale, concordato tra le parti o stabilito dal magistrato, che - ad avviso della pregressa giurisprudenza - doveva essere imposto a compensazione dei possibili aumenti di spesa per gli altri partecipanti (tenendo conto, altresì, che i condomini adiacenti all’appartamento distaccatosi potrebbero subire un calo della resa termica nella loro unità immobiliare o, comunque, “faticare” di più a scaldarsi).
Prosegue la Corte che, pertanto, il condomino che intende distaccarsi deve “fornire la prova che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”, e la preventiva informazione deve necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale.
In disparte che si utilizzano requisiti contemplati dalla nuova normativa, che non dovrebbero valere ex tunc - ci si riferisce soprattutto all’aggettivo “notevoli”, che tanto affanna l’interprete, non essendo chiaro se debba riferirsi ai soli squilibri termici o agganciarsi anche agli “aggravi di spesa” - non è certo che il condomino, il quale ha assunto l’iniziativa, debba anche sobbarcarsi dell’onere di una attestazione asseverata che dimostri la legittimità del suo operato (v. supra).
Di certo, un onere di comunicazione sussiste in capo al condomino, perché, distaccandosi, lo stesso, oltre che una maggiore comodità nella gestione del suo servizio di riscaldamento, vuole risparmiare i costi di gestione - fermi i suoi obblighi di contribuzione per la conservazione dell’impianto comune (unitamente a quelli per la manutenzione straordinaria e messa a norma) - e solo notiziando l’amministratore può realizzare il suo intento volto a non far inserire nel relativo bilancio la sua quota.
D’altronde, un onere di “preventiva notizia” (ma solo quella) all’amministratore potrebbe attualmente evincersi dal disposto del novellato art. 1122 c.c., che contempla tale incombente per tutte quelle opere realizzate nell’appartamento di proprietà esclusiva, ed anche se non rechino danno alle parti comuni o non pregiudichino la stabilità/sicurezza/estetica dell’edificio.
Chiosa la Corte che il suddetto onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco “viene meno soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall’impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti”, con l’ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o aggravi per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante, né l’interessato, ai sensi dell’art. 1118 cod. civ., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma, “poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.
Affermazioni, queste ultime, tutto sommato ultronee o, quantomeno, scontate, laddove, invece, il ritenere che la delibera assembleare possa avallare un’iniziativa, per ipotesi, illecita del condomino distaccante potrebbe portare ad un’indebita compressione dei diritti della minoranza.

di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione

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lunedì 13 marzo 2017

DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

Il condomino che intende operare il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve dimostrare la sussistenza delle condizioni e l'assenza di pregiudizio  

Cassazione 3 novembre 2016 n. 22285

I principi di diritto espressi con esemplare chiarezza dalla sentenza in commento sono di notevole importanza nella materia del distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento.

La vicenda. Un condominio, interessato a distaccare la propria unità dall'impianto centralizzato di riscaldamento si vede opporre un rifiuto dall'assemblea, sulla base della mancata dimostrazione dell'assenza di pregiudizi in capo agli altri utenti. Impugnata la delibera per nullità, ritenendo il proprio diritto, la domanda viene accolta in primo grado, ma respinta in appello, proprio perchè il condominio non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti dell'assenza di squilibri termici o di aggravi di spesa, mancando una relazione termotecnica.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, facendo riferimento all'art.1118 co. 4 c.c. statuisce che:
  • il condominio che si distacca deve fornire la prova che dal suo distacco non derivano squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
  • la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica che comprova l'assenza di pregiudizio tecnico ed economico per i condomini utenti dell'impianto centralizzato.
Tale onere della prova viene memo solo ove l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti.
La Corte specifica anche che in presenza di squilibri nell'impianto e/o aggravi di spesa per i restanti condomini, colui che intende distaccarsi dovrà rinunciare dal porre in essere il distacco, perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante.
Né l'interessato potrà distaccarsi ugualmente, e ritenere di concorrere semplicemente al pagamento delle sole spese di conservazione e messa a norma, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi provando che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini".
La sentenza in commento chiarisce dunque i dubbi interpretativi e applicativi derivanti dalla imperfetta tecnica legislativa che presiede alla redazione della nuova formulazione dell'art. 1118 co. 4 c.c.
Amministrare Immobili
di Carlo Patti
Consulente legale
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giovedì 9 marzo 2017

Quando il condomino distaccato continua a pagare le spese del carburante?

Il condomino distaccato continua a pagare le spese del carburante se ha omesso di provare che il passaggio all'impianto autonomo non ha creato squilibri nel servizio per gli altri appartamenti: prima di realizzare l'intervento, infatti, ben avrebbe potuto commissionare una relazione tecnica che fotografasse la situazione esistente, in modo da precostituirsi una prova da spendere nel giudizio contro gli altri condomini

Cassazione Sent. 22 novembre 2016 n. 23756

Con questa sentenza la Corte di Cassazione stabilisce due importanti principi.
  • In primo luogo, il condomino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato non ha necessità di una delibera autorizzativa dell'assemblea, rientrando il distacco fra le facoltà del singolo. Tuttavia, anche quando sia stato autorizzato a rinunciare all'utilizzo dell'impianto e a procedere al distacco, sempre che il contrario non risulti dal regolamento condominiale, il condomino distaccante è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione e sempre che abbia necessariamente dimostrato che il distacco non comporta un aggravio di gestione o uno squilibrio termico. Pertanto è legittima la delibera condominiale che ponga a carico anche di coloro che si sono distaccati le spese di sostituzione della caldaia, che è accessorio di proprietà comune.
  • In secondo luogo, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per un legittimo esonero dalle spese per il caso di distacco deve essere concretamente predisposta dal condomino anche con riferimento alle condizioni antecedenti il distacco. In termini di onere della prova dell'assenza di pregiudizi, statuisce infatti la Suprema Corte che necessita "di attestare quale fosse la condizione dell'impianto anche prima dell'intervento di distacco operate dai ricorrenti" e che "l'omessa attestazione di tali circostanze ben potrebbe risultare imputabile alla stessa condotta degli attori i quali avrebbero potuto far precedere il distacco da una relazione tecnica che fotografasse la situazione precedente al loro intervento".
Dunque secondo tali principi espressi dalla S.C., il condomino che si distacca deve dimostrare che il suo distacco non comporta effetti pregiudizievoli e la prova deve essere costituita preventivamente all'operazione di distacco.
Amministrare Immobili
di Carlo Patti
Consulente legale
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