martedì 16 maggio 2017

VALVOLE TERMOSTATICHE: Legislazione Tecnica

La proroga al 30 giugno 2017 per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione non vale per la Regione Lombardia. E’ quanto sostiene la Regione stessa a mezzo di una pubblicazione sulla pagina internet www.curit.it.
La proroga citata è prevista nel decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (così detto “milleproroghe”) il quale modifica il D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5 lettere b) e c).
La scadenza al 31/12/2016 è prevista invece in Lombardia dalla Legge Regionale 24/2006 articolo 9 comma 1 lettera c).
Ad avviso della Regione, quindi, la Legge Regionale prevale sulla norma nazionale.
Vi sarebbero però spazio anche per una possibile interpretazione contraria.
Occorre infatti ricordare che la Legge 24/2006 Regione Lombardia (emanata a tutela della salute e dell’ambiente) prevedeva inizialmente la scadenza per la termoregolazione al 01/08/2014.
Successivamente, con la legge 20/2015, la Regione decise di uniformarsi alla normativa nazionale richiamando espressamente il D. Lgs. 102/2014 che all’articolo 9 comma 5 prevedeva la scadenza al 31/12/2016.
La nuova formulazione della Legge Regionale a seguito della modifica è, pertanto, la seguente:

Art. 9, Legge 24/2006 (Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)
“La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell’edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell’Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– Collegato 2007), detta disposizioni per:
  1. (omissis);
  2. (omissis);
  3. estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l’installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).”
Parrebbe quindi possibile anche ritenere che l’articolo della legge Regionale sopra richiamato, di fatto, altro non faccia che autorizzare la Giunta Regionale ad emanare, con propria Delibera, disposizioni attuative per l’installazione delle valvole termostatiche e della contabilizzazione. Tutto quanto sopra, però, al fine di uniformarsi alla normativa nazionale.
Si ricorda, infatti, che la Delibera di Giunta Regionale è norma regolamentare attuativa di una Legge. In questo contesto si inserisce il decreto legge così detto “milleproroghe” che rinvia la scadenza per l’adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione al 30 giugno 2017.
Pertanto, il milleproroghe ha modificato la norma a sua volta richiamata dalla Legge regionale.
Si consideri che il D. Lgs. 102/2014 ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE mentre la Regione Lombardia non ha, a sua volta, recepito tale direttiva con una Legge decidendo, così, di non ricorrere alla potestà legislativa riconosciutagli dalla Costituzione ma, invece, di emanare solo norme attuative.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 102/2014, le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell’obiettivo nazionale il quale consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Per il raggiungimento di tale obbiettivo, quindi, la Legge regionale demanda alla Giunta di emanare provvedimenti attuativi.
Non sfuggirà all’interprete la circostanza in base alla quale il D. Lgs. 102/2014 non contiene, a differenza dal D. Lgs. 192/2005 attuativo della Direttiva UE 2002/91/ce poi sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE, la clausola di cedevolezza che lascia alle Regioni la possibilità di recepire autonomamente la Direttiva (non appare questa la sede per la disamina circa l’eventuale incostituzionalità di tale norma in riferimento all’articolo 117 della costituzione che, invece, assegna alle Regioni la potestà legislativa in materia).
In ogni caso, soccorrerebbe in tale ipotesi la “clausola di cedevolezza”. Secondo tale interpretazione, le norme legislative di dettaglio emanate dallo Stato nelle materie per le quali le Regioni hanno la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, sostituiscono le norme regionali in vigore e cedono, in seguito, solo nel caso in cui la Regione dovesse emanare nuove leggi nella stessa materia.
Vi è sicuramente incertezza interpretativa, anche in riferimento alla possibile incompatibilità tra le nuove disposizioni di Legge e le precedenti, nonché ai rapporti tra le diverse potestà legislative esercitate dallo Stato e dalle Regioni (le une fatte proprie dalle altre).
Occorre prestare attenzione anche alle conseguenze circa l’eventuale scadenza al 31/12/2016 in Lombardia. Si ricordi, infatti, che dallo spirare del termine consegue che:
  1. migliaia di cittadini lombardi potrebbero vedersi destinatari della sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per ogni unità immobiliare, come previsto dalla DGR Lombarda n. 1118/2013 articolo 25, comma 5 lettera q);
  2. decadenza di tutti i contratti stipulati con un terzo responsabile, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della medesima DGR 1118/2013; la decadenza è determinata dal fatto che l’impianto termico, in assenza di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, non sarebbe più conforme alle disposizioni di legge; tale norma è analoga a quella contenuta nel DPR 74/2013 articolo 6 comma 4; la decadenza del contratto porterebbe a mancati guadagni da parte delle imprese.
Visto tutto quanto sopra, potrebbe essere utile un pronunciamento del Consiglio Regionale Lombardo che si uniformi, anche questa volta, alla norma nazionale.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN

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