La proroga al 30 giugno 2017 per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione non vale per la Regione Lombardia. E’ quanto sostiene la Regione stessa a mezzo di una pubblicazione sulla pagina internet www.curit.it.
La proroga citata è prevista nel decreto legge 30
dicembre 2016, n. 244 (così detto “milleproroghe”)
il quale modifica il D. Lgs. 102/2014 articolo
9 comma 5 lettere b) e c).
La scadenza al 31/12/2016 è prevista invece in
Lombardia dalla Legge Regionale 24/2006 articolo
9 comma 1 lettera c).
Ad avviso della Regione, quindi, la Legge Regionale
prevale sulla norma nazionale.
Vi sarebbero però spazio anche per una possibile
interpretazione contraria.
Occorre infatti ricordare che la Legge 24/2006
Regione Lombardia (emanata a tutela della salute
e dell’ambiente) prevedeva inizialmente la
scadenza per la termoregolazione al 01/08/2014.
Successivamente, con la legge 20/2015, la Regione
decise di uniformarsi alla normativa nazionale
richiamando espressamente il D. Lgs. 102/2014
che all’articolo 9 comma 5 prevedeva la scadenza
al 31/12/2016.
La nuova formulazione della Legge Regionale a
seguito della modifica è, pertanto, la seguente:
Art. 9, Legge 24/2006
(Impianti termici e rendimento energetico
nel settore civile)
“La Giunta regionale, conformemente alle previsioni
della direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002
(Rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione
energetica nell’edilizia) e ai principi indicati dalla
normativa statale in materia di efficienza energetica,
anche avvalendosi del supporto tecnico dei
soggetti del sistema regionale, individuati nell’Allegato
A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre
2006, n. 30 (Disposizioni legislative per
l’attuazione del documento di programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo
9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.
34“Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della Regione”–
Collegato 2007), detta disposizioni per:
- (omissis);
- (omissis);
- estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l’installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).”
Si ricorda, infatti, che la Delibera di Giunta Regionale
è norma regolamentare attuativa di una Legge.
In questo contesto si inserisce il decreto legge
così detto “milleproroghe” che rinvia la scadenza
per l’adozione dei sistemi di contabilizzazione e
di termoregolazione al 30 giugno 2017.
Pertanto, il milleproroghe ha modificato la norma
a sua volta richiamata dalla Legge regionale.
Si consideri che il D. Lgs. 102/2014 ha recepito
la Direttiva Europea 2012/27/UE mentre la Regione
Lombardia non ha, a sua volta, recepito tale
direttiva con una Legge decidendo, così, di non
ricorrere alla potestà legislativa riconosciutagli
dalla Costituzione ma, invece, di emanare solo
norme attuative.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs.
102/2014, le Regioni, in attuazione dei propri
strumenti di programmazione energetica possono
concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali,
al raggiungimento dell’obiettivo nazionale il
quale consiste nella riduzione, entro l’anno 2020,
di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni
di tonnellate equivalenti di petrolio di energia
finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza
con la Strategia energetica nazionale.
Per il raggiungimento di tale obbiettivo, quindi,
la Legge regionale demanda alla Giunta di emanare
provvedimenti attuativi.
Non sfuggirà all’interprete la circostanza in base
alla quale il D. Lgs. 102/2014 non contiene, a
differenza dal D. Lgs. 192/2005 attuativo della
Direttiva UE 2002/91/ce poi sostituita dalla Direttiva
2010/31/UE, la clausola di cedevolezza
che lascia alle Regioni la possibilità di recepire
autonomamente la Direttiva (non appare questa
la sede per la disamina circa l’eventuale incostituzionalità di tale norma in riferimento all’articolo
117 della costituzione che, invece, assegna alle
Regioni la potestà legislativa in materia).
In ogni caso, soccorrerebbe in tale ipotesi la
“clausola di cedevolezza”. Secondo tale interpretazione,
le norme legislative di dettaglio emanate
dallo Stato nelle materie per le quali le Regioni
hanno la potestà legislativa ai sensi dell’articolo
117 della Costituzione, sostituiscono le norme
regionali in vigore e cedono, in seguito, solo nel
caso in cui la Regione dovesse emanare nuove
leggi nella stessa materia.
Vi è sicuramente incertezza interpretativa, anche
in riferimento alla possibile incompatibilità tra le
nuove disposizioni di Legge e le precedenti, nonché
ai rapporti tra le diverse potestà legislative
esercitate dallo Stato e dalle Regioni (le une fatte
proprie dalle altre).
Occorre prestare attenzione anche alle conseguenze
circa l’eventuale scadenza al 31/12/2016
in Lombardia. Si ricordi, infatti, che dallo spirare
del termine consegue che:
- migliaia di cittadini lombardi potrebbero vedersi destinatari della sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per ogni unità immobiliare, come previsto dalla DGR Lombarda n. 1118/2013 articolo 25, comma 5 lettera q);
- decadenza di tutti i contratti stipulati con un terzo responsabile, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della medesima DGR 1118/2013; la decadenza è determinata dal fatto che l’impianto termico, in assenza di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, non sarebbe più conforme alle disposizioni di legge; tale norma è analoga a quella contenuta nel DPR 74/2013 articolo 6 comma 4; la decadenza del contratto porterebbe a mancati guadagni da parte delle imprese.
di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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