martedì 6 giugno 2017

TRIBUNALE DI TARANTO 22 FEBBRAIO 2017, N. 518 - in tema di pignoramento

TRIBUNALE DI TARANTO 22 FEBBRAIO 2017 N. 518

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO 
TERZA SEZIONE CIVILE

                           
Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice dott. Marcello Maggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7654/2014 r.g.

TRA
A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'avv. D. C.;
ATTORE OPPONENTE

E
Condominio in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. D. Q.;
CONVENUTO OPPOSTO

P.I. s.p.a. -contumace
CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 3-7-2014 la A.R.C.A. Jonica-Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (subentrata nei rapporti giuridici dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto in forza della legge Regione Puglia n. 20-5-2014 n. 22), ha proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi datato 18-5-2014 e notificato dal Condominio di via (omissis...) in T. nei propri confronti, oltre che del terzo debitore P.I. s.p.a. presso l'Agenzia TA5 di via (omissis...) in Taranto. Nel contraddittorio del Condominio di via (omissis...), il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'esecuzione compensando le spese di lite, ed assegnando, con successivo provvedimento, termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con citazione spedita per la notifica il 10-10-2014 A.R.C.A. Jonica ha riassunto il giudizio per il merito, chiedendo che sia dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento e dei successivi atti di esecuzione, con condanna del Condominio alla restituzione delle somme assegnategli e riscosse dal terzo, e vittoria di spese. Ha resistito il Condominio di via (omissis...) in T. instando per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., mentre non si è costituita P.I. s.p.a..
Deduce A.R.C.A. Jonica la nullità del pignoramento in quanto attuato su somme depositate presso uno dei sei conti correnti esistenti presso P.I. s.p.a. filiale di Ta., ove affluivano esclusivamente proventi derivati da canoni di locazione e vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Evidenzia l'opponente che l'art. 2 comma 85 della L. n. 662 del 1996 avrebbe comportato la assoluta impignorabilità delle somme aventi quella provenienza, sulle quali era imposto un vincolo di destinazione rilevante ex art. 828 comma 2 cod. civ. Eccepisce inoltre A.R.C.A. Jonica la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 1-bis della L. n. 720 del 1984 a seguito della modifica apportata dall'art. 66 comma 5 L. n. 388 del 2000, che regolamenta il pignoramento ed il sequestro di somme di denaro delle pubbliche amministrazioni assoggettate al regime di Tesoreria Unica. Espone l'opponente che gli Istituti Autonomi Case Popolari originariamente inclusi nella tabella A allegata alla legge da ultimo citata, con D.P.C.M. del 28 ottobre 1999 erano stati esclusi da tale tabella nella qualità di enti regionalizzati, ma a seguito di quanto disposto dall'art. 66 comma 5 L. n. 388 del 2000 che aveva sancito il passaggio delle Regioni nella tabella A, dovevano ritenervisi nuovamente inclusi, in analogia a quanto previsto per le Regioni, con conseguente applicazione della normativa di cui all'art. 1-bis L. n. 720 del 1984 cit.. Il Condominio di via (omissis...) in T. sostiene invece l'inapplicabilità della L. n. 720 del 1984, ed interpreta la norma dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 nel senso che questa non comporterebbe l'impignorabilità delle somme in questione, condizionandola invece all'accertamento di un concreto vincolo contabile apposto da parte dell'ente debitore in riguardo ad una specifica destinazione delle somme in questione per finalità di realizzazione di programmi costruttivi; destinazione specifica della quale il debitore esecutato non avrebbe fornito dimostrazione.
L'opposizione deve trovare accoglimento. Rileva ai fini della decisione l'interpretazione del disposto dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996, a tenore del quale "le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi."
Il Condominio di via (omissis...) sostiene che questa norma non potrebbe essere interpretata come previsione diretta di impignorabilità delle somme e dei crediti derivanti all'opponente dai canoni di locazione e dalla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, evidenziando che, alla previsione astratta di legge, dovrebbe sempre seguire un provvedimento concreto dell'ente che conferisca una specifica destinazione a determinate somme rivenienti da canoni di locazione, essendo anche insufficiente a tale fine il semplice inserimento delle somme nel bilancio di previsione. Per contro l'opposta sostiene che la norma da ultimo citata sancirebbe una ipotesi di impignorabilità ex lege delle somme esistenti sul conto corrente postale presso cui è stato operato il pignoramento, ed evidenzia che su detto conto confluiscono esclusivamente proventi derivanti da canoni di locazione o da vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, essendo poi sufficiente la loro iscrizione in apposito capitolo di bilancio o in contabilità speciale per determinarne l'assoluta impignorabilità.
Ritiene il Tribunale che l'interpretazione della norma sostenuta dall'opponente sia indirettamente confermata dal precedente di Cass. 1694-2006, pure invocato da entrambe le parti a sostegno delle rispettive tesi. In tale pronuncia la Corte dopo avere ritenuto che ai sensi del previgente art. 25 comma 3 L. n. 513 del 1977 ai fini dell'operatività del vincolo di impignorabilità fosse necessaria la dimostrazione da parte dell'ente del previo appostamento contabile e della sua scrupolosa osservanza, ha aggiunto testualmente che "questa conclusione, ove ve ne fosse bisogno, riceve conferma dalla stessa considerazione, dell'evoluzione legislativa successiva, la quale con la L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis, comma 4-bis, aggiunto dal D.L. 18 gennaio 1593, n. 8, art. 11, convertito in L. 19 marzo 1993, n. 68, ebbe a sancire espressamente l'impignorabilità delle somme giacenti presso le sezioni decentrate del bancoposta nell'interesse dell'I.A.C.P. (ente ricompreso fra quelli di cui alla tabella A annessa alla citata legge) e, quindi, delle somme come quelle oggetto dell'opposta esecuzione, rappresentate da canoni locativi. Somme che, successivamente furono oggetto di una specifica previsione di impignorabilità con la L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 85. Tali sopravvenienze legislative - inapplicabili pacificamente ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio - lungi dal costituire una sorta di conferma espressa di quanto sarebbe stato desumibile dall'art. 25 (come vorrebbe l'istituto resistente), evidenziano la consapevolezza da parte del legislatore - che il regime di all'art. 25 non aveva alcuna efficacia direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità". In tal modo la S.C. ha evidenziato la cesura esistente tra la disciplina dell'art. 25 L. n. 513 del 1977 cit. e quella in seguito posta dall'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit., confermando implicitamente che quest'ultima fosse apportatrice di una nuova previsione di impignorabilità assoluta ex lege dei canoni locativi di e.r.p., la quale trova giustificazione nel perseguimento delle finalità di particolare interesse sociale connesse alla disciplina dell'edilizia economica e popolare(cfr. in tal senso ampiamente Corte Appello Lecce Sezione distaccata di Taranto sentenza n. 499 depositata il 4-11-2013; Trib.Taranto 1658-2012).
Quest'ultima interpretazione è stata ancora ribadita dalla più recente giurisprudenza della S.C.. In fattispecie analoga alla presente ha rilevato la Corte che il tenore letterale dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit. "è tale da indurre a ritenere che sia la stessa norma di legge ad attribuire alle somme ed ai crediti per canoni di locazione la destinazione istituzionale che li rende impignorabili. E' certo, infatti, che l'impignorabilità sia subordinata alla sussistenza di una condizione, da verificarsi in concreto: che si tratti di somme o crediti iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale - attività, quest'ultima, che presuppone l'individuazione in concreto delle somme e dei crediti di che trattasi. Per contro, mentre non vi è alcun altro riferimento a provvedimenti da adottarsi necessariamente dall'Istituto per la destinazione in concreto delle somme e dei crediti (nè vi è l'indicazione di tempi e di contenuto delle relative delibere), la norma ne riferisce la destinazione "a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza". In effetti, la seconda tipologia di destinazione ben può essere oggetto di un provvedimento amministrativo connotato da specificità. Invece, la previsione di una "categoria generale" ("servizi e finalità di istituto") cui, in alternativa, dovrebbe in concreto essere preordinato il vincolo di destinazione depone in senso contrario a quanto preteso dalla ricorrente. Considerati la normativa di riferimento ed i compiti istituzionali e statutari degli IACP, le somme ed i crediti per canoni di locazione risultano per definizione destinati "a servizi e finalità di istituto": l'espressione adoperata dal legislatore è talmente generica ed omnicomprensiva che non si presta nemmeno a far immaginare come e per quali finalità le somme ed i crediti derivanti da canoni di locazione potrebbero essere distolti dal pagamento dei servizi ovvero dalle finalità di istituto, quasi che siano ammesse dall'ordinamento destinazioni delle entrate per finalità non di istituto. In tanto la richiesta di apposito provvedimento amministrativo di destinazione avrebbe avuto senso in quanto il legislatore avesse previsto, nell'ambito dei servizi e delle finalità di istituto, destinazioni istituzionali privilegiate e specifiche, alle quali volta a volta l'Istituto avrebbe potuto vincolare i propri proventi, a seconda della concreta situazione patrimoniale e di bilancio. Il legislatore ha piuttosto individuato nella categoria delle entrate dell'istituto, quelle provenienti da canoni di locazione e dall'alienazione degli alloggi, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, e per questi proventi ha previsto l'impignorabilità "in guanto destinati" a servizì e finalità di istituto. Sebbene si convenga con la ricorrente che il significato immediato dell'espressione adoperata dal legislatore, in sè considerata, possa essere quello di "nella misura in cui"; non può non obiettarsi, come fa la resistente, che l'art. 12 preleggi prescrive che alla legge debba essere attribuito il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse": orbene, la connessione tra le due parti del primo periodo del comma, nonchè con le restanti parti dello stesso comma, palesa la diretta individuazione da parte del legislatore di "beni destinati a un pubblico servizio" (cioè, per usare la lettera della legge speciale, beni destinati a "servizi e finalità di istituto"), quindi facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 826, u.c. e art. 828 (espressamente richiamato dalla legge) e art. 830 cod. proc. civ..La presunzione legale, in favore degli Istituti, della destinazione a pubbliche finalità delle somme e dei crediti di che trattasi trova riscontro nella parte finale dello stesso comma, che sancisce la nullità ed inefficacia "di pieno diritto" degli atti di sequestro e pignoramento aventi ad oggetto canoni di locazione e prezzi della cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica."(così, Cass. 26-2-2016 n. 3773; e nello stesso senso Cass. 16-3-2016 n. 5266).
Nella specie l'opponente ha fornito prova (la circostanza del resto non è stata contestata in maniera specifica per gli effetti dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) che le somme pignorate su conto corrente postale intestatole presso l'Agenzia 5 di Taranto di P.I. provenissero esclusivamente da canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o da vendita degli stessi. A.R.C.A. Jonica ha infatti prodotto il provvedimento del Commissario Straordinario di IACP di Taranto n. 157 del 18-6-2004, col quale, proprio con riferimento all'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit., si attestava che i canoni di locazione ed i proventi della vendita degli alloggi di e.r.p. sarebbero confluiti in via esclusiva su alcuni conti correnti postali accesi presso P.I. s.p.a. - dei quali non è stato contestato facesse parte quello ove è stato operato il pignoramento - attestandosi che le stesse somme, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, sarebbero rientrate nella citata disposizione normativa, essendo pertanto impignorabili, con il conseguente venir meno da parte del terzo pignorato dell'obbligo di accantonamento.
L'opponente ha inoltre prodotto:
- copia del proprio bilancio di previsione 2013, in cui si attesta che tra le entrate correnti, iscritte in appositi e separati capitoli di bilancio, vi fossero quelle derivanti da canoni di locazione di alloggi costruiti col contributo dello Stato o di altri enti(cfr.parte I titolo II cat.6 di tale bilancio cap.520661) oppure da alienazione di alloggi costruiti col contributo dello Stato o di altri enti (parte I, titolo III, cat.9a di tale bilancio - cap.530902);
- copia del provvedimento del Commissario Straordinario IACP di Taranto n. 132 del 30-12-2013 con il quale era autorizzato per l'anno finanziario 2014 l'esercizio provvisorio per una durata massima di quattro mesi e limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo del bilancio di previsione 2013 in precedenza approvato il 17-12-2013, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2014;
- provvedimento n. 66 del 10-6-2014 di ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio sino all'approvazione del bilancio preventivo per quell'anno prevista entro il 31-7-2014.
Sulla scorta di queste evidenze documentali si deve ragionevolmente presumere che le somme confluite sui conti correnti destinati presso P.I. alla raccolta dei canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica pignorate nel mese di maggio 2014 sul conto dell'opponente in essere presso P.I., derivassero dalla gestione di alloggi in locazione relativa a mensilità precedenti sino all'aprile 2014, rispetto alle quali esisteva una iscrizione in appositi capitoli di bilancio(per l'anno 2013), o comunque, per i primi quattro mesi del 2014, una previsione di entrata da rapportare, nella misura di un dodicesimo, all'ultimo bilancio approvato(il quale, a sua volta come detto, prevedeva specifici capitoli per i fondi contemplati dall'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit.).
In definitiva le somme pignorate, in quanto derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, ed iscritte in appositi capitoli di bilancio, non potevano essere pignorate perché destinate sulla scorta dell'art. comma 85 cit., integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 c.c., a servizi e finalità di istituto(nonché, eventualmente anche al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza), rientrando nel patrimonio indisponibile dell'Ente secondo i principi già in precedenza evidenziati, con il richiamo alle recenti pronunce di legittimità.
Da quanto detto discende in definitiva che, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento presso terzi in questa sede opposto e degli atti susseguenti della procedura esecutiva, con condanna del Condominio di via (omissis...) in T. a restituire all'opponente tutte le somme erogategli dal terzo debitore P.I. in virtù dell'esecuzione forzata presso terzi in oggetto(n. 3161/2014 RGE) e del provvedimento di assegnazione somme del 13-7-2014, maggiorate di interessi legali dalla data della domanda di restituzione(13-10-2014) al saldo.
Rimane assorbito, stante la fondatezza del primo motivo di opposizione, quello ulteriore basato sull'affermata violazione dell'art. 1-bis della L. n. 720 del 1984 in relazione all'applicazione anche allo IACP(ed ora all'Agenzia subentrata) del regime di tesoreria unica.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dall'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, dichiara la nullità del pignoramento presso terzi in data 18-5-2014 fatto notificare dal Condominio di via (omissis...) in T. all'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare ed a P.I. s.p.a. sino a concorrenza di € 9000, e dei successivi atti del procedimento esecutivo n. 3161-2014 r.g.e.;
2) condanna il Condominio di via (omissis...) in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dello A.R.C.A. JONICA di tutte le somme percepite dal terzo debitore in virtù dell'esecuzione forzata n. 3161-2014 rge, e del provvedimento di assegnazione somme del 13-7-2014, maggiorate di interessi legali dal 13-10-2014 al saldo;
3) condanna il Condominio di via (omissis...) in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2783,17 di cui € 2.500,00 per compensi ed € 283,17 per esborsi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge.
Così deciso in Taranto, il 22 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2017.

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