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martedì 6 giugno 2017

TRIBUNALE DI TARANTO 22 FEBBRAIO 2017, N. 518 - in tema di pignoramento

TRIBUNALE DI TARANTO 22 FEBBRAIO 2017 N. 518

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO 
TERZA SEZIONE CIVILE

                           
Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice dott. Marcello Maggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7654/2014 r.g.

TRA
A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'avv. D. C.;
ATTORE OPPONENTE

E
Condominio in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. D. Q.;
CONVENUTO OPPOSTO

P.I. s.p.a. -contumace
CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 3-7-2014 la A.R.C.A. Jonica-Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (subentrata nei rapporti giuridici dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto in forza della legge Regione Puglia n. 20-5-2014 n. 22), ha proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi datato 18-5-2014 e notificato dal Condominio di via (omissis...) in T. nei propri confronti, oltre che del terzo debitore P.I. s.p.a. presso l'Agenzia TA5 di via (omissis...) in Taranto. Nel contraddittorio del Condominio di via (omissis...), il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'esecuzione compensando le spese di lite, ed assegnando, con successivo provvedimento, termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con citazione spedita per la notifica il 10-10-2014 A.R.C.A. Jonica ha riassunto il giudizio per il merito, chiedendo che sia dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento e dei successivi atti di esecuzione, con condanna del Condominio alla restituzione delle somme assegnategli e riscosse dal terzo, e vittoria di spese. Ha resistito il Condominio di via (omissis...) in T. instando per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., mentre non si è costituita P.I. s.p.a..
Deduce A.R.C.A. Jonica la nullità del pignoramento in quanto attuato su somme depositate presso uno dei sei conti correnti esistenti presso P.I. s.p.a. filiale di Ta., ove affluivano esclusivamente proventi derivati da canoni di locazione e vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Evidenzia l'opponente che l'art. 2 comma 85 della L. n. 662 del 1996 avrebbe comportato la assoluta impignorabilità delle somme aventi quella provenienza, sulle quali era imposto un vincolo di destinazione rilevante ex art. 828 comma 2 cod. civ. Eccepisce inoltre A.R.C.A. Jonica la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 1-bis della L. n. 720 del 1984 a seguito della modifica apportata dall'art. 66 comma 5 L. n. 388 del 2000, che regolamenta il pignoramento ed il sequestro di somme di denaro delle pubbliche amministrazioni assoggettate al regime di Tesoreria Unica. Espone l'opponente che gli Istituti Autonomi Case Popolari originariamente inclusi nella tabella A allegata alla legge da ultimo citata, con D.P.C.M. del 28 ottobre 1999 erano stati esclusi da tale tabella nella qualità di enti regionalizzati, ma a seguito di quanto disposto dall'art. 66 comma 5 L. n. 388 del 2000 che aveva sancito il passaggio delle Regioni nella tabella A, dovevano ritenervisi nuovamente inclusi, in analogia a quanto previsto per le Regioni, con conseguente applicazione della normativa di cui all'art. 1-bis L. n. 720 del 1984 cit.. Il Condominio di via (omissis...) in T. sostiene invece l'inapplicabilità della L. n. 720 del 1984, ed interpreta la norma dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 nel senso che questa non comporterebbe l'impignorabilità delle somme in questione, condizionandola invece all'accertamento di un concreto vincolo contabile apposto da parte dell'ente debitore in riguardo ad una specifica destinazione delle somme in questione per finalità di realizzazione di programmi costruttivi; destinazione specifica della quale il debitore esecutato non avrebbe fornito dimostrazione.
L'opposizione deve trovare accoglimento. Rileva ai fini della decisione l'interpretazione del disposto dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996, a tenore del quale "le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi."
Il Condominio di via (omissis...) sostiene che questa norma non potrebbe essere interpretata come previsione diretta di impignorabilità delle somme e dei crediti derivanti all'opponente dai canoni di locazione e dalla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, evidenziando che, alla previsione astratta di legge, dovrebbe sempre seguire un provvedimento concreto dell'ente che conferisca una specifica destinazione a determinate somme rivenienti da canoni di locazione, essendo anche insufficiente a tale fine il semplice inserimento delle somme nel bilancio di previsione. Per contro l'opposta sostiene che la norma da ultimo citata sancirebbe una ipotesi di impignorabilità ex lege delle somme esistenti sul conto corrente postale presso cui è stato operato il pignoramento, ed evidenzia che su detto conto confluiscono esclusivamente proventi derivanti da canoni di locazione o da vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, essendo poi sufficiente la loro iscrizione in apposito capitolo di bilancio o in contabilità speciale per determinarne l'assoluta impignorabilità.
Ritiene il Tribunale che l'interpretazione della norma sostenuta dall'opponente sia indirettamente confermata dal precedente di Cass. 1694-2006, pure invocato da entrambe le parti a sostegno delle rispettive tesi. In tale pronuncia la Corte dopo avere ritenuto che ai sensi del previgente art. 25 comma 3 L. n. 513 del 1977 ai fini dell'operatività del vincolo di impignorabilità fosse necessaria la dimostrazione da parte dell'ente del previo appostamento contabile e della sua scrupolosa osservanza, ha aggiunto testualmente che "questa conclusione, ove ve ne fosse bisogno, riceve conferma dalla stessa considerazione, dell'evoluzione legislativa successiva, la quale con la L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis, comma 4-bis, aggiunto dal D.L. 18 gennaio 1593, n. 8, art. 11, convertito in L. 19 marzo 1993, n. 68, ebbe a sancire espressamente l'impignorabilità delle somme giacenti presso le sezioni decentrate del bancoposta nell'interesse dell'I.A.C.P. (ente ricompreso fra quelli di cui alla tabella A annessa alla citata legge) e, quindi, delle somme come quelle oggetto dell'opposta esecuzione, rappresentate da canoni locativi. Somme che, successivamente furono oggetto di una specifica previsione di impignorabilità con la L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 85. Tali sopravvenienze legislative - inapplicabili pacificamente ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio - lungi dal costituire una sorta di conferma espressa di quanto sarebbe stato desumibile dall'art. 25 (come vorrebbe l'istituto resistente), evidenziano la consapevolezza da parte del legislatore - che il regime di all'art. 25 non aveva alcuna efficacia direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità". In tal modo la S.C. ha evidenziato la cesura esistente tra la disciplina dell'art. 25 L. n. 513 del 1977 cit. e quella in seguito posta dall'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit., confermando implicitamente che quest'ultima fosse apportatrice di una nuova previsione di impignorabilità assoluta ex lege dei canoni locativi di e.r.p., la quale trova giustificazione nel perseguimento delle finalità di particolare interesse sociale connesse alla disciplina dell'edilizia economica e popolare(cfr. in tal senso ampiamente Corte Appello Lecce Sezione distaccata di Taranto sentenza n. 499 depositata il 4-11-2013; Trib.Taranto 1658-2012).
Quest'ultima interpretazione è stata ancora ribadita dalla più recente giurisprudenza della S.C.. In fattispecie analoga alla presente ha rilevato la Corte che il tenore letterale dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit. "è tale da indurre a ritenere che sia la stessa norma di legge ad attribuire alle somme ed ai crediti per canoni di locazione la destinazione istituzionale che li rende impignorabili. E' certo, infatti, che l'impignorabilità sia subordinata alla sussistenza di una condizione, da verificarsi in concreto: che si tratti di somme o crediti iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale - attività, quest'ultima, che presuppone l'individuazione in concreto delle somme e dei crediti di che trattasi. Per contro, mentre non vi è alcun altro riferimento a provvedimenti da adottarsi necessariamente dall'Istituto per la destinazione in concreto delle somme e dei crediti (nè vi è l'indicazione di tempi e di contenuto delle relative delibere), la norma ne riferisce la destinazione "a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza". In effetti, la seconda tipologia di destinazione ben può essere oggetto di un provvedimento amministrativo connotato da specificità. Invece, la previsione di una "categoria generale" ("servizi e finalità di istituto") cui, in alternativa, dovrebbe in concreto essere preordinato il vincolo di destinazione depone in senso contrario a quanto preteso dalla ricorrente. Considerati la normativa di riferimento ed i compiti istituzionali e statutari degli IACP, le somme ed i crediti per canoni di locazione risultano per definizione destinati "a servizi e finalità di istituto": l'espressione adoperata dal legislatore è talmente generica ed omnicomprensiva che non si presta nemmeno a far immaginare come e per quali finalità le somme ed i crediti derivanti da canoni di locazione potrebbero essere distolti dal pagamento dei servizi ovvero dalle finalità di istituto, quasi che siano ammesse dall'ordinamento destinazioni delle entrate per finalità non di istituto. In tanto la richiesta di apposito provvedimento amministrativo di destinazione avrebbe avuto senso in quanto il legislatore avesse previsto, nell'ambito dei servizi e delle finalità di istituto, destinazioni istituzionali privilegiate e specifiche, alle quali volta a volta l'Istituto avrebbe potuto vincolare i propri proventi, a seconda della concreta situazione patrimoniale e di bilancio. Il legislatore ha piuttosto individuato nella categoria delle entrate dell'istituto, quelle provenienti da canoni di locazione e dall'alienazione degli alloggi, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, e per questi proventi ha previsto l'impignorabilità "in guanto destinati" a servizì e finalità di istituto. Sebbene si convenga con la ricorrente che il significato immediato dell'espressione adoperata dal legislatore, in sè considerata, possa essere quello di "nella misura in cui"; non può non obiettarsi, come fa la resistente, che l'art. 12 preleggi prescrive che alla legge debba essere attribuito il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse": orbene, la connessione tra le due parti del primo periodo del comma, nonchè con le restanti parti dello stesso comma, palesa la diretta individuazione da parte del legislatore di "beni destinati a un pubblico servizio" (cioè, per usare la lettera della legge speciale, beni destinati a "servizi e finalità di istituto"), quindi facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 826, u.c. e art. 828 (espressamente richiamato dalla legge) e art. 830 cod. proc. civ..La presunzione legale, in favore degli Istituti, della destinazione a pubbliche finalità delle somme e dei crediti di che trattasi trova riscontro nella parte finale dello stesso comma, che sancisce la nullità ed inefficacia "di pieno diritto" degli atti di sequestro e pignoramento aventi ad oggetto canoni di locazione e prezzi della cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica."(così, Cass. 26-2-2016 n. 3773; e nello stesso senso Cass. 16-3-2016 n. 5266).
Nella specie l'opponente ha fornito prova (la circostanza del resto non è stata contestata in maniera specifica per gli effetti dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) che le somme pignorate su conto corrente postale intestatole presso l'Agenzia 5 di Taranto di P.I. provenissero esclusivamente da canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o da vendita degli stessi. A.R.C.A. Jonica ha infatti prodotto il provvedimento del Commissario Straordinario di IACP di Taranto n. 157 del 18-6-2004, col quale, proprio con riferimento all'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit., si attestava che i canoni di locazione ed i proventi della vendita degli alloggi di e.r.p. sarebbero confluiti in via esclusiva su alcuni conti correnti postali accesi presso P.I. s.p.a. - dei quali non è stato contestato facesse parte quello ove è stato operato il pignoramento - attestandosi che le stesse somme, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, sarebbero rientrate nella citata disposizione normativa, essendo pertanto impignorabili, con il conseguente venir meno da parte del terzo pignorato dell'obbligo di accantonamento.
L'opponente ha inoltre prodotto:
- copia del proprio bilancio di previsione 2013, in cui si attesta che tra le entrate correnti, iscritte in appositi e separati capitoli di bilancio, vi fossero quelle derivanti da canoni di locazione di alloggi costruiti col contributo dello Stato o di altri enti(cfr.parte I titolo II cat.6 di tale bilancio cap.520661) oppure da alienazione di alloggi costruiti col contributo dello Stato o di altri enti (parte I, titolo III, cat.9a di tale bilancio - cap.530902);
- copia del provvedimento del Commissario Straordinario IACP di Taranto n. 132 del 30-12-2013 con il quale era autorizzato per l'anno finanziario 2014 l'esercizio provvisorio per una durata massima di quattro mesi e limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo del bilancio di previsione 2013 in precedenza approvato il 17-12-2013, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2014;
- provvedimento n. 66 del 10-6-2014 di ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio sino all'approvazione del bilancio preventivo per quell'anno prevista entro il 31-7-2014.
Sulla scorta di queste evidenze documentali si deve ragionevolmente presumere che le somme confluite sui conti correnti destinati presso P.I. alla raccolta dei canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica pignorate nel mese di maggio 2014 sul conto dell'opponente in essere presso P.I., derivassero dalla gestione di alloggi in locazione relativa a mensilità precedenti sino all'aprile 2014, rispetto alle quali esisteva una iscrizione in appositi capitoli di bilancio(per l'anno 2013), o comunque, per i primi quattro mesi del 2014, una previsione di entrata da rapportare, nella misura di un dodicesimo, all'ultimo bilancio approvato(il quale, a sua volta come detto, prevedeva specifici capitoli per i fondi contemplati dall'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit.).
In definitiva le somme pignorate, in quanto derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, ed iscritte in appositi capitoli di bilancio, non potevano essere pignorate perché destinate sulla scorta dell'art. comma 85 cit., integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 c.c., a servizi e finalità di istituto(nonché, eventualmente anche al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza), rientrando nel patrimonio indisponibile dell'Ente secondo i principi già in precedenza evidenziati, con il richiamo alle recenti pronunce di legittimità.
Da quanto detto discende in definitiva che, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento presso terzi in questa sede opposto e degli atti susseguenti della procedura esecutiva, con condanna del Condominio di via (omissis...) in T. a restituire all'opponente tutte le somme erogategli dal terzo debitore P.I. in virtù dell'esecuzione forzata presso terzi in oggetto(n. 3161/2014 RGE) e del provvedimento di assegnazione somme del 13-7-2014, maggiorate di interessi legali dalla data della domanda di restituzione(13-10-2014) al saldo.
Rimane assorbito, stante la fondatezza del primo motivo di opposizione, quello ulteriore basato sull'affermata violazione dell'art. 1-bis della L. n. 720 del 1984 in relazione all'applicazione anche allo IACP(ed ora all'Agenzia subentrata) del regime di tesoreria unica.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dall'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, dichiara la nullità del pignoramento presso terzi in data 18-5-2014 fatto notificare dal Condominio di via (omissis...) in T. all'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare ed a P.I. s.p.a. sino a concorrenza di € 9000, e dei successivi atti del procedimento esecutivo n. 3161-2014 r.g.e.;
2) condanna il Condominio di via (omissis...) in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dello A.R.C.A. JONICA di tutte le somme percepite dal terzo debitore in virtù dell'esecuzione forzata n. 3161-2014 rge, e del provvedimento di assegnazione somme del 13-7-2014, maggiorate di interessi legali dal 13-10-2014 al saldo;
3) condanna il Condominio di via (omissis...) in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2783,17 di cui € 2.500,00 per compensi ed € 283,17 per esborsi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge.
Così deciso in Taranto, il 22 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2017.
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giovedì 23 marzo 2017

CASSAZIONE 24 FEBBRAIO 2017, N. 4844 - voto valido anche se non presente nelle tabelle millesimali



CASSAZIONE 24 FEBBRAIO 2017, N. 4844

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:          
Dott. BIANCHINI Bruno  -  Presidente   
Dott. ORILIA  Lorenzo  -  rel. Consigliere  
Dott. CORRENTI  Vincenzo  -  Consigliere 
Dott. FALASCHI  Milena -  Consigliere 
Dott. CRISCUOLO Mauro -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente: 
                                         
SENTENZA

sul ricorso 11379/2015 proposto da: 
Z.L.,  B.E.,  M.M.E.,  MA.SE.,  R.D.R.B., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato C. C., rappresentati e difesi dagli avvocati M. N., D. I.; 
- ricorrenti - 
CONTRO

CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. F.; O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D. S.; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 287/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/02/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA; 
udito l'Avvocato I. D., difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito l'Avvocato B. F., con delega depositata in udienza 
dell'Avvocato M. A. difensore del Condominio che ha chiesto il rigetto del ricorso; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.                 

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 16.2.2015, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato la legittimità della delibera di nomina dell'amministratore adottata il 24.6.2010 dall'assemblea dei Condomini del fabbricato di via (OMISSIS) ed impugnata da Ma.Se. e altri quattro condomini. Per quanto ancora interessa, secondo la Corte territoriale doveva ritenersi valida la partecipazione all'assemblea e alla successiva votazione da parte del sig. P.P., proprietario di una unità immobiliare anche se non inclusa nelle tabelle millesimali e per giungere a tale soluzione la Corte di merito ha rilevato che per assumere la qualità di condomino sufficiente essere comproprietario di unità immobiliare del fabbricato e, quindi, di parti comuni; ha quindi reputato irrilevanti le tabelle millesimali e l'inclusione dell'unità nelle medesime, in considerazione del loro carattere meramente ricognitivo e non attributivo. Ha quindi ricostruito la natura dell'unità immobiliare del P. (originaria porzione non abitativa di sottotetto successivamente resa abitabile), affermando che la contribuzione alle spese esiste, anche se viene accollata alle altre unità immobiliari. La Corte torinese ha poi osservato che nessuna norma fa dipendere la qualità di condomino dalla contribuzione alle spese e che è ben possibile il relativo accollo da parte di altri partecipanti, salve le azioni di regresso nei rapporti interni, così come è ben possibile che solo uno dei condomini si accolli le spese di tutti gli altri (divenendo così unico debitore), ferma restando la qualità di condomini di costoro. Ad avviso della Corte, dunque, il P. aveva diritto a partecipare alle sole votazioni per testa ed era ben possibile che le sue contribuzioni fossero assunte dagli altri quotisti, i quali, a loro volta, votavano sia per testa che per quote, mentre il voto del P. dipendeva dalle maggioranze per quote.
Avrebbe dunque - ad avviso della Corte d'Appello - errato il Tribunale a ritenere l'identità funzionale tra debitore dei contributi e condomino perchè, diversamente ragionando, si finirebbe per negare l'esistenza degli istituti dell'accollo e dell'espromissione: il primo giudice avrebbe, quindi, confuso il dovere reale di contribuzione (sempre esistente come effetto della comproprietà) con quello obbligatorio di versamento (che può far carico a chiunque).
2 Contro tale pronuncia ricorrono per cassazione i soccombenti condomini con tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..
Resistono con controricorso il Condominio in persona dell'amministratore in carica e, con separato controricorso, anche O.M. (in proprio e quale legale rappresentante della omonima srl, nominata alla carica di amministratore con la delibera di cui si discute).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1123, 1136 e 1138 c.c., artt. 68 e 69 disp. att. c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto legittimato alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto in assemblea il proprietario di unità immobiliare di nuova realizzazione, non censita nelle tabelle millesimali. Condividendo la decisione del primo giudice i ricorrenti rimproverano in sostanza alla Corte di avere violato, contro ogni logica e buon senso, le norme sulla ripartizione delle spese e sul computo delle maggioranze, rovesciando il sistema codicistico e creando di conseguenza una serie di paradossi.
2 Col secondo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e art. 115 c.p.c., nonchè artt. 1272, 1273 e 1362 c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che le spese condominiali di pertinenza dell'unità immobiliare del sig. P. siano state oggetto di espromissione o di accollo da parte degli altri condomini spontaneamente o per fatti concludenti.
3 Col terzo ed ultimo motivo infine si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), 292, 324, 325, 327 e 334 c.p.c., art. 343 c.p.c., comma 1, nonchè, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte d'Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improponibilità e inammissibilità dell'appello incidentale spiegato contro la sentenza di primo grado dal dott. O.M. in proprio e nella qualità di amministratore unico della O. srl, siccome proposto con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 5.6.2013, non preliminarmente notificata ai destinatari di quella medesima impugnazione sigg.ri Ma.Se., R.d.R.B., B.E., M.M.E. e Z.L., all'epoca non ancora costituiti nel giudizio di appello; rilevano di avere appreso dell'appello incidentale solo al momento della loro costituzione in giudizio, avvenuta tempestivamente con comparsa depositata il 10.10.2013, allorchè era ormai ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
1.1 Il primo motivo è infondato, anche se si rende necessario apportare, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., alcune correzioni alla motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme al diritto.
I ricorrenti chiedono alla Corte di cassazione di stabilire se in edificio condominiale dotato di tabelle millesimali, la trasformazione di un locale sottotetto con conseguente mutamento di destinazione dello stesso mediante creazione di unità abitativa non censita nelle tabelle, consenta o meno al proprietario di esercitare il diritto di voto nell'assemblea e a quali condiz oni. Rilevano che se le tabelle hanno il conclamato scopo di consentire una corretta ripartizione delle spese ed il computo dei quorum assembleari, non si comprende come possa ritenersi legittimato al voto il proprietario di un'unità non censita in quelle tabelle. Il paradosso starebbe nel fatto che in tal modo il proprietario di unità non censita nelle tabelle potrebbe concorrere all'approvazione delle delibere di ripartizione delle spese senza però essere tenuto a parteciparvi neppure in un secondo momento, posto che quelle spese non potrebbero essergli richieste neppure retroattivamente (stante la natura dichiarativa e non costitutiva della sentenza che disponga la revisione delle tabelle).
Osserva il Collegio che la qualità di condomino si acquista nel momento in cui si diviene proprietari di parti comuni del fabbricato, a prescindere dall'esistenza o meno di una tabella millesimale, la cui natura ricognitiva ormai è fuori dubbio (v. per tutte Sez. U, Sentenza n. 18477 del 09/08/2010 Rv. 614401 che, nello stabilire la possibilità di approvare o sottoporre a revisione le tabelle millesimali a maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, ha precisato, tra l'altro, che la deliberazione di approvazione delle tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica).
Ancora, è stato precisato in giurisprudenza che il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi - la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari - e consente sempre di valutare anche "a posteriori" in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condizionai lo svolgimento dell'assemblea e, in genere, la gestione del condominio (v. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17115 del 09/08/2011 Rv. 618924; Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 17/02/2005 Rv. 579547).
Ciò posto, e tornando al caso di specie, è evidente che la mancata inclusione, allo stato, dell'unità mansardata del P. nella tabella millesimale in vigore (situazione certamente singolare ma a cui ben poteva - e ben può - agevolmente porsi rimedio con lo strumento della revisione) non lo priva dei diritti a lui spettanti quale condomino tra cui, ovviamente e per quanto oggi interessa, quello di concorrere alla scelta dell'amministratore dell'edificio, nè lo esonera di fatto dal contribuire alle spese di gestione o dal regolarizzare la sua posizione per il pregresso.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, se è vero che non è possibile applicare retroattivamente l'efficacia di una sentenza di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., (per il principio della natura costitutiva della stessa più volte affermato da questa Corte), è altrettanto vero che a tale evenienza è ben possibile rimediare con altri strumenti che l'ordinamento appresta ed in particolare con quello dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., (v. in proposito Sez. 3, Sentenza n. 5690 del 10/03/2011 Rv. 616229 proprio in materia di condominio). Il paradosso paventato dai ricorrenti dunque non esiste.
Nè può condividersi l'affermazione secondo cui esisterebbe una sorta di connubio indissolubile tra l'obbligo di contribuire alle spese comuni secondo le previsioni delle tabelle millesimali e l'esercizio del diritto di voto: infatti, come più volte affermato in giurisprudenza (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 3944 del 18/03/2002 Rv. 553129; Sez. 2, Sentenza n. 641 del 17/01/2003 Rv. 559834) il legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino (art. 1123 cod. civ.) è liberamente derogabile per convenzione (quale appunto il regolamento contrattuale di condominio).
In tal senso va pertanto corretta la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente logico assorbimento della seconda censura.
1.2 Resta a questo punto da esaminare il terzo motivo, che appare infondato.
Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005; sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014 Rv. 630315).
Nel caso di specie, è evidente che l'esame nel merito delle doglianze sulle spese poste con l'appello incidentale dall' O. in proprio e quale legale rappresentante della omonima società implica necessariamente il rigetto implicito della eccezione di inammissibilità del gravame stesso (sollevata in sede di conclusioni dagli appellati Ma. ed altri).
Ciò posto, essendo stata denunziata anche la violazione dell'art. 343 c.p.c., (decadenza dalla proposizione dell'appello incidentale), la Corte rileva l'infondatezza di tale censura.
Le impugnazioni contro la medesima sentenza, che sia ancora possibile formulare, si propongono in forma incidentale e, in particolare, l'appello incidentale si propone con comparsa di risposta, il cui deposito è di per sè idoneo a determinarne la conoscenza anche nei confronti degli altri appellati, a meno che alcuni di essi non restino contumaci, nel qual caso necessario che la comparsa di risposta sia loro notificata nel termine che il giudice deve assegnare a questo scopo (v. Sez. 3, Sentenza n. 26852 del 14/12/2006 Rv. 593894; Cass. 13 aprile 2000 n. 4747).
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino, pubblicata il 18.12.2012, non risulta notificata e quindi era soggetta, ai fini dell'impugnazione, al termine lungo di sei mesi previsto all'art. 327 c.p.c., (nella nuova versione applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato nel 2010).
Essa è stata appellata in via principale dal Condominio di via (OMISSIS) contro Ma. e gli altri quattro condomini nonchè contro l' O. in proprio e quale l.r. della O. srl.
Questi ultimi hanno proposto appello incidentale sulle spese nei confronti dei cinque Condomini e lo hanno fatto in modo tempestivo, depositando la loro comparsa di risposta in data 5.6.2013 e di ciò fa testo lo stesso ricorso (v. pag. 40).
Dunque l'appello incidentale rivolto contro Ma. e gli altri è stato proposto non solo prima che scadesse il termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., ma anche nel modo prescritto dall'art. 343 c.p.c..
Peraltro, siccome Ma., R.D.R., B., M.M. e Z. non rimasero contumaci in appello ma si costituirono regolarmente con comparsa 10.10.2013, non si rendeva assolutamente necessario eseguirne la notifica nei loro confronti.
Ne deriva che contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti condomini - l'appello incidentale di cui oggi si discute è da giudicare regolarmente proposto all'atto del deposito della comparsa di risposta, deposito avvenuto nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., (il 5.6.2013, e quindi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 5.11.2013 fissata nell'atto di appello).
In conclusione, il ricorso va respinto con compensazione delle spese, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni in considerazione della apportata correzione alla motivazione della sentenza impugnata.
Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.
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VOTO VALIDO ANCHE SE NON 'INSERITO' NELLE TABELLE MILLESIMALI

Si diviene condomini quando si diventa proprietari di parti comuni dell’edificio.

La Cassazione ha confermato il principio espresso dalla Corte Territoriale, pertanto, quello che determina la qualità di condomino, e quindi anche il suo diritto a partecipare alle assemblee e alle relative votazioni, non è l’inserimento del singolo nelle tabelle millesimali (documento che come è ormai assodato ha solo efficacia ricognitiva) ma bensì il divenire proprietario di parti comuni dell’edificio avendo acquistato una parte esclusiva.



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sabato 31 dicembre 2016

MODULO PER DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE e RISPARMIO ENERGETICO

Gentile condomino,

lo scorso 20/12/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 1/12/2016 che istituisce nuovi obblighi in capo all’Amministratore di Condominio relativamente alla modalità di trasmissione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

L’Amministratore di Condominio deve comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28/2/2017, il costo totale pagato ai fornitori come risultante dai bonifici effettuati, l’elenco delle unità immobiliari con l’indicazione dei codici fiscali dei possessori delle unità immobiliari o dei detentori, beneficiari della detrazione e la relativa quota di spesa attribuita. Inoltre andrà evidenziato se la quota è stata pagata in tutto o in parte.

Per poter compilare correttamente quanto richiesto dalle norme, è però indispensabile che ci venga da Lei comunicato chi tra gli aventi diritto detrae le spese eventualmente sostenute. In questo modo la “precompilata” sarà già completa e le correzioni che Lei potrà comunque sempre apportare davvero minime.

Richiediamo pertanto che per ogni beneficiario venga compilato il modulo allegato e ritornato al ns. studio esclusivamente per posta ordinaria, fax o email entro e non oltre il 20 febbraio 2017; oltre tale data provvederemo alla compilazione sulla base dei dati presenti in archivio.

Vi invitiamo a considerare la presente con la dovuta attenzione ed urgenza, visti i tempi ristretti, per la mole di lavoro necessaria ad adempiere a questo ulteriore onere. Peraltro anticipiamo che cercheremo di contenere al massimo i costi per la redazione di tale dichiarazione ma che sicuramente il relativo compenso non è incluso nelle prestazioni già concordate con nostra offerta. Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse occorrere e porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.

L'AMMINISTRATORE
    

Beneficiario della detrazione

Condominio:_____________________________________________________

Indirizzo unità immobiliare:________________________________________

Cognome e nome beneficiario:______________________________________

Codice fiscale e quota beneficiario:__________________________________

Cognome e Nome di altro beneficiario se presente:_____________________

Codice fiscale e quota altro beneficiario:______________________________

Telefonino per contatti urgenti:_____________________________________

Email:__________________________________________________________

Data:_______________________ Firma: _____________________________


Le novità della precompilata 2017

Con un apposito Decreto il Ministero Economia e Finanze ha disposto che entro il prossimo 28.2.2017 gli amministratori di condominio dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 per interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che hanno interessato parti comuni condominiali. Detto invio dovrà essere effettuato tramite Entratel o Fisconline, direttamente dall’amministratore ovvero da un intermediario abilitato. Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate risultano ad oggi pubblicati, in bozza, il Provvedimento e le specifiche tecniche nonché alcune FAQ, che definiscono meglio il nuovo adempimento.

In particolare si evidenzia che l’amministratore di condominio è tenuto ad inviare per ciascun condominio un file contenente i dati relativi a tutti gli interventi che hanno interessato l’immobile, specificando per ciascun intervento l’importo complessivamente sostenuto nonché l’ammontare imputato a ciascun condòmino. Come noto, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il mod. 730 / UNICO PF precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente / pensione e di taluni redditi assimilati entro il 15.4 di ciascun anno.

La precompilazione della dichiarazione dei redditi è effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati alla stessa inviati dai soggetti “coinvolti”. L’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 demanda al MEF l’individuazione dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni / detrazioni diverse da quelle già individuate nei commi 1, 2 e 3 del citato art. 1 (interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, premi di assicurazione sulla vita, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie, ecc.). Con il recente DM 1.12.2016, pubblicato sulla G.U. 20.12.2016, n. 296, il MEF ha disposto che: “ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28.2 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini”. A “completamento” di tale nuova disposizione, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze del Provvedimento e delle specifiche tecniche nonché alcune FAQ, per l’individuazione dettagliata dei dati da inviare.

SOGGETTI OBBLIGATI

Il citato Provvedimento dispone che sono interessati all’adempimento in esame “gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento”. Per l’invio dei dati relativi al 2016, da effettuare entro il prossimo 28.2.2017, quindi, sono tenuti all’invio dei dati gli amministratori che risultano in carica al 31.12.2016. In merito ai soggetti obbligati, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con una delle FAQ disponibili sul sito Internet, ha chiarito che l’invio dei dati in esame riguarda anche l’amministratore di un c.d. “condominio minimo” (nominato per scelta dei condòmini e non per obbligo di legge). Restano invece esclusi da tale adempimento i condòmini del c.d. “condominio minimo” che non hanno nominato un amministratore, ancorché siano stati effettuati interventi “agevolabili” sulle parti comuni condominiali.

DATI DA COMUNICARE

Come sopra evidenziato in base all’art. 2 del citato Decreto, la comunicazione deve contenere a) l'ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di un edificio “ristrutturato” che hanno interessato parti comuni condominiali; b)l’ammontare della spesa imputata a ciascun condòmino. Gli importi vanno esposti all’unità di euro applicando le consuete modalità di arrotondamento. In particolare, dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e dalle specifiche tecniche disponibili sul sito Internet dell’Agenzia (ad oggi ancora in bozza) risulta che l’amministratore deve inviare: a) un file per ogni condominio e in detto file devono essere indicati i dati relativi a tutti gli interventi effettuati sul medesimo condominio per i quali l’amministratore ha provveduto al pagamento nell’anno di riferimento; b) per ciascun intervento l’amministratore deve indicare, oltre alla spesa complessivamente sostenuta, la spesa attribuita a ciascun condòmino, indicando altresì se la stessa è stata pagata o meno entro il 31.12 dell’anno di riferimento. Nell’invio da effettuare entro il prossimo 28.2.2017, quindi, l’amministratore dovrà comunicare le spese relative agli interventi sulle parti comuni che lo stesso ha provveduto a pagare entro il 31.12.2016 e le relative quote di riparto tra i condòmini, indicando se questi ultimi hanno o meno versato detta quota entro il 31.12.2016.

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AL 2016

La comunicazione relativa alle spese 2016 va presentata entro il 28.2.2017 o direttamente, mediante il servizio Entratel / Fisconline o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.). Nel caso in cui la comunicazione (inviata entro il termine) sia scartata è necessario provvedere ad un nuovo invio ordinario entro il 28.2 oppure entro i 5 giorni successivi la segnalazione (se più favorevole). In caso di trasmissione di una comunicazione (entro il termine ordinario) contenente “codici fiscali non validi” è necessario effettuare un ulteriore invio ordinario esclusivamente dei codici fiscali segnalati, entro il 28.2 oppure i 5 giorni successivi la segnalazione (se più favorevole). Il citato Provvedimento prevede che la correzione dei dati diversi da quelli di cui sopra, trasmessi nei termini ordinari, va eseguita entro i 5 giorni successivi al 28.2. I dati ricevuti saranno conservati fino al 31.12 del sesto anno successivo ad ogni periodo d’imposta e, oltre ad essere utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno essere utilizzati anche per le attività di controllo delle dichiarazioni ex art. 7, DPR n. 605/73. L’Amministratore di Condominio deve comunicare entro il 28/2 dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento – e quindi per le spese sostenute nell’anno 2016 entro il 28/2/2017 – il costo totale pagato ai fornitori come risultante dai bonifici effettuati, l’elenco delle unità immobiliari con l’indicazione dei codici fiscali dei possessori delle unità immobiliari o dei detentori, beneficiari della detrazione e la relativa quota di spesa attribuita. Inoltre andrà evidenziato se la quota è stata pagata in tutto o in parte. Per poter compilare correttamente quanto richiesto dalle norme, è indispensabile che venga comunicato all’amministratore chi tra gli aventi diritto detrae le spese eventualmente sostenute.

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giovedì 22 dicembre 2016

28 febbraio 2017: scatta l'obbligo di invio documentazione per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico

Pubblichiamo un articolo al fine di fornire subito alcune informazioni utili sul nuovo adempimento fiscale.

Infatti, con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato il 1° dicembre scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 di ieri (v. allegati) è stata previsto un nuovo obbligo comunicativo per gli amministratori di condominio riguardante la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Precisiamo che sul tema vi saranno ulteriori approfondimenti, ma sin da subito si vogliono focalizzare alcuni suggerimenti:
  • per il primo anno (2016 con scad. 28/2/2017) l'adempimento è a carattere sperimentale e non sarà oggetto di sanzioni;
  • per i compensi da richiedere, è bene che l'amministratore formalizzi la richiesta sia in occasione dei rinnovi dei mandati, sia in occasione delle presentazioni di offerte per nuovi stabili da gestire.
In collaborazione con il CAF Lavoro e Fisco, ANACI sta predisponendo un link di informazioni sul sito www.anaci.it, così da avere tempestivamente tutto il necessario supporto informatico operativo, nonchè lo specifico servizio per provvedere all'adempimento attraverso il CAF stesso, così come per i servizi già a disposizione relativi al rispetto degli obblighi previsti per l'invio dei modelli CU e della dichiarazione 770.

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 dicembre 2016


DECRETO 1 dicembre 2016

Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. (16A08717) (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2016)
Art. 1

Trasmissione telematica dei dati riguardanti i rimborsi relativi alle spese universitarie.
omissis

Art. 2

Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
 
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Art. 3

Modalita' di trasmissione telematica

  1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Trasmissione dati delle spese per interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica

E’ di recente pubblicazione, 21 novembre 2016, il provvedimento in bozza che intende dare le linee guida di attuazione per la comunicazione telematica delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’ottenimento delle detrazioni fiscali, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (ex L. 449/1997 – L. 296/2006 ora art. 16-bis TUIR n. 917/86).

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata. 

Pertanto, per consentire nelle prossime annualità la predisposizione di una dichiarazione sempre più corretta e completa, si rende necessario acquisire i dati relativi ad ulteriori oneri che danno diritto a detrazioni e deduzioni. 

Il nostro settore, come altri, è stato già interessato da questo decreto nel 2015 con il provvedimento che ha inteso istituire attraverso la procedura telematica il modello CUD che veniva rilasciato in forma cartacea ai dipendenti, oltre che per le certificazioni delle ritenute operate ai lavoratori autonomi ed alle imprese in regime di appalto. 

Il decreto, negli ultimi anni, ha riguardato i settori più disparati, dalle pompe funebri alle associazioni sportive passando per farmacie, medici, presidi riabilitativi e… amministrazioni condominiali.

Bisogna dare atto che in questa fase attuativa sono state contattate le associazioni di categoria e grazie all’intervento di queste, compreso il nostro, si è riusciti ad “alleggerire” la mole dei dati che originariamente l’A.F. aveva pensato di richiedere agli operatori immobiliari.

Il documento in sintesi comprenderà tutti quei dati che abbiamo da sempre fornito all’A.F. in modo cartaceo, attraverso la consegna del documento ai nostri clienti che vanno dall’identificativo catastale (escluso i subalterni - pensate alla originaria notifica a CSIDI di Pescara), al nominativo del soggetto beneficiario (l’Agenzia ritiene che ai sensi dell’art. 1130 comma 1° punto 6 il dato è in nostro possesso o comunque deve esserlo), oltre all’importo spettante.

Il confronto ci ha consentito di produrre la comunicazione con la sola quantità di importo spettante, ma avremo l’onere di indicare la presenza di eventuali “anomalie”, ovvero se il beneficiario della detrazione non ha pagato o pagato in parte. Per fare questo, dovremo mettere un check vicino al dato dichiarato per consentirne l’individuazione, ma senza che questo pregiudichi l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento da parte del contribuente.

Per la prima annualità scadente il 28/02/2017, relativa alle certificazioni 2016, non ci saranno sanzioni in quanto la comunicazione sarà in via sperimentale. Dal 2018, i dati 2017 dovranno essere correttamente comunicati in quanto il non effettuato, incompleto o infedele adempimento comunicativo comporterà le relative sanzioni.

Altro elemento ottenuto è stato quello di individuare nel responsabile della comunicazione l’amministratore in carica al 31/12, con possibilità di presentazione anche del subentrante attraverso uno specifico campo che ne individua la fattispecie.

Per il resto nulla di preoccupante siamo dei professionisti che da tempo sono in grado di confrontarsi con la pubblica amministrazioni ed ottemperare agli obblighi da questa posti a nostro carico.

Per riepilogare i dati saranno:

SET INFORMATIVO

1) Soggetto tenuto alla comunicazione: amministratore di condominio (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica)

2) Elenco degli interventi effettuati sui condomini gestititi dall’amministratore. Per ogni intervento va indicato:
o   codice fiscale del condominio
o   tipo di intervento:
§  Intervento di recupero del patrimonio edilizio
§  Arredo degli immobili ristrutturati
§  Intervento di risparmio energetico
·       tipologia dell’intervento di risparmio energetico:
o   riqualificazione energetica su un edificio esistente
o   intervento sull’involucro di un edificio esistente
o   installazione di pannelli solari
o   sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
o   costo complessivo dell’intervento: andrà indicato l’ammontare del bonifico o dei bonifici effettuati dal condominio nell’anno di riferimento
o   elenco delle unità immobiliari interessate dall'intervento. Per ogni unità immobiliare devono essere indicati i codici fiscali dei possessori o detentori beneficiari della detrazione con la quota di spesa attribuita a ciascuno. Inoltre andrà evidenziato se la quota imputata è stata effettivamente versata.

3) Termine di trasmissione: 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 28 febbraio 2017)

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