- BONUS ASILO NIDO
L’INPS, con la Circolare n. 88 del 22 maggio 2017,
interviene per fornire le istruzioni in merito all’erogazione
mensile per il bonus asili nido (1.000 euro
annui). L’Istituto erogherà mensilmente il bonus
pari a 90,91 euro per:
- Il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati;
- Il buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.
I suddetti benefici sono corrisposti direttamente
dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede
al pagamento dell’importo fino ad un massimo di
1.000 euro.
- DIS-COLL per il 2017: al via le domande
L’INPS, con la Circolare n. 89 del 23 maggio 2017,
interviene per fornire le istruzioni operative per chi
ha perso il lavoro dal 1° gennaio.
L’Istituto precisa, in particolare, che:
- per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione; tuttavia,
- Al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare in esame (23 maggio 2017), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DISCOLL decorre dal 23 maggio 2017.
- VALIDITA' DEL LICENZIAMENTO ANCHE CON LETTERA NON SOTTOSCRITTA DAL DATORE DI LAVORO
Con la Sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017 la
Corte di Cassazione ha chiarito che: «La produzione
in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di
sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente
da persona diversa dalla parte che avrebbe
dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione,
purché tale produzione avvenga ad opera della parte
stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario
della lettera di licenziamento medesima.».
- Co.co.pro con motivazioni generiche del progetto trasformano in lavoro subordinato
Con la Sentenza della Corte di Cassazione del 10
maggio 2017 n. 11427 del 10 maggio 2017 la Corte
di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità
di un rapporto di collaborazione a progetto nel caso
in cui le motivazioni del progetto siano generiche.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha convertito
in subordinazione un contratto di collaborazione
il cui progetto era fondato su generici concetti di
“organizzazione” e “miglioramento” dell’impresa
e non entrava nella specificità della motivazione
della prestazione del collaboratore nell’assetto
dell’impresa.
- IN CASO DI NUOVE RIPARTIZIONI DI MANSIONI SI PUO’ PROCEDERE AL LICENZIAMENTO
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
la Corte di Cassazione ha statuito la piena
legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti
del dipendente da parte dell’azienda in utile,
purché il cambiamento nell’organizzazione tecnicoproduttiva
risulti autentico.
In particolare, con la Sentenza n. 13015 del 24 maggio
2017 viene ribadito che il giustificato motivo
oggettivo sussiste anche soltanto in caso di una
diversa ripartizione di determinate mansioni fra il
personale in servizio, all’esito della quale una o più
posizioni lavorative risultino in esubero e non riassorbibili
col repechage.
- IL RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA E’ CONSENTITO A CONDIZIONE CHE VENGA RETTIFICATO LA DATA DI FINE PROGNOSI
L’INPS, con la Circolare n. 97 del 2 maggio 2017,
ha fornito delle indicazioni di tipo operativo in
merito alle modalità con cui richiedere la rettifica
della data di fine prognosi riportata sul certificato
medico, nell’eventualità di riduzione del periodo
di malattia.
Più precisamente l’INPS sottolinea che in caso di
rientro anticipato al lavoro la presenza sul luogo
di lav lavoro del prestatore di lavoro sarà possibile
solamente se il certificato medico viene rettificato
come sopra illustrato l’eventuale inadempienza a
tale obbligo è sanzionabile, per il lavoratore, con
le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata
alle visite di assenza ingiustificata alle
visite di controllo.
- DURC IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI ADESIONE (rattamazione ruoli)
L’INPS con la circolare n° 80 del 2 maggio 2017 è
intervenuta in merito al rilascio del Durc (regolare)
per le imprese che hanno presentato domanda
di rottamazione delle cartelle Equitalia entro il 21
aprile 2017. Le novità riguardano il rilascio del Durc
online a partire dal 24 aprile 2017 nei confronti dei
contribuenti con debiti nei confronti dell’Istituto
affidati ad Equitalia.
In particolare, sia l’INPS che l’INAIL chiariscono che
a decorrere dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per
i debiti nei confronti dell’Istituto affidati all’Agente
della Riscossione il debitore abbia presentato entro
il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del DL
n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli
ulteriori requisiti di regolarità contri butiva previsti
dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in
automatico un esito di regola.
- CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA ISTRUZIONI DELL’INPS PER DONNE, MEDICI e DATORI DI LAVORO
L’INPS, con Circolare n. 82 del 4 maggio 2017,ha
fornito istruzioni ai medici certificatori per la trasmissione
telematica del certificato medico di gravidanza
e del certificato medico di interruzione della
gravidanza, alle donne e ai datori di lavoro per la
consultazione dei certificati stessi.
L’istituto precisa che ciascuna tipologia di certificato
medico di cui trattasi va trasmesso all’Inps esclusivamente
quando previsto per la fruizione di una delle
prestazioni ricadenti nell’ampio alveo della tutela
della maternità e per cui si presenta richiesta, come,
ad esempio, nel caso di richiesta del c.d. Premio di
800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.
Il datore di lavoro potrà consultare la certificazione,
previa autenticazione con PIN o CNS ed
inserimento del codice fiscale e del numero di
protocollo del certificato, attraverso l’apposita
applicazione esposta sul sito dell’INPS.
Riguardo i tempi di attuazione delle predette disposizioni
l’INPS prevede un periodo transitorio di
3 mesi dalla pubblicazione della Circolare, durante
il quale è riconosciuta al medico la possibilità di
rilasciare il certificato con modalità cartacea.
- Non licenziato il dipendente che non comunica dall’inizio i giorni di assenza per malattia
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10838 del
4 maggio 2017 è intervenuta in tema di licenziamento
per giusta causa, considerando che la sanzione
espulsiva di una dipendente è sproporzionata
per un solo giorno di assenza ingiustificata se per il
secondo giorno di malattia la lavoratrice ha fornito il certificato medico. Infatti l’illegittimità del provvedimento
espulsivo nei confronti del dipendente
turnista che comunica l’assenza per malattia senza
indicare sin dall’inizio il numero di giorni, non pone
a suo carico l’ulteriore onere di comunicare gli sviluppi
della malattia.
- LICENZIAMENTO PER ASSENZA DAL LAVORO NON GIUSTIFICATA DA UNO STATO DI MALATTIA
Nel caso specifico, dalla CTU medica espletata in
corso di causa è emerso che il dipendente aveva
indotto in errore il medico curante con una falsa
rappresentazione del suo stato di salute (depressione)
e ciò per un mero interesse personale; pertanto,
come accertato dalla consulenza psichiatrica,
il certificato rilasciato dal medico curante,
per di più di lunga durata, non era giustificato
dall’effettivo stato di salute del dipendente, che
era nelle condizioni fisiche e psichiche idonee per
rientrare al lavoro.
- ERRATA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ed EVASIONE CONTRIBUTIVA PER I FALSI CO.CO.CO
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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