venerdì 15 settembre 2017

Flash Lavoro - Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro


  • BONUS ASILO NIDO
L’INPS, con la Circolare n. 88 del 22 maggio 2017, interviene per fornire le istruzioni in merito all’erogazione mensile per il bonus asili nido (1.000 euro annui). L’Istituto erogherà mensilmente il bonus pari a 90,91 euro per:


  1. Il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati;
  2. Il buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.
I suddetti benefici sono corrisposti direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo di 1.000 euro.


  • DIS-COLL per il 2017: al via le domande
L’INPS, con la Circolare n. 89 del 23 maggio 2017, interviene per fornire le istruzioni operative per chi ha perso il lavoro dal 1° gennaio. L’Istituto precisa, in particolare, che:


  1. per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione; tuttavia,
  2. Al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare in esame (23 maggio 2017), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DISCOLL decorre dal 23 maggio 2017.
  • VALIDITA' DEL LICENZIAMENTO ANCHE CON LETTERA NON SOTTOSCRITTA DAL DATORE DI LAVORO
Con la Sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che: «La produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.».


  • Co.co.pro con motivazioni generiche del progetto trasformano in lavoro subordinato
Con la Sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017 n. 11427 del 10 maggio 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità di un rapporto di collaborazione a progetto nel caso in cui le motivazioni del progetto siano generiche.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha convertito in subordinazione un contratto di collaborazione il cui progetto era fondato su generici concetti di “organizzazione” e “miglioramento” dell’impresa e non entrava nella specificità della motivazione della prestazione del collaboratore nell’assetto dell’impresa.

  • IN CASO DI NUOVE RIPARTIZIONI DI MANSIONI SI PUO’ PROCEDERE AL LICENZIAMENTO
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente da parte dell’azienda in utile, purché il cambiamento nell’organizzazione tecnicoproduttiva risulti autentico.

In particolare, con la Sentenza n. 13015 del 24 maggio 2017 viene ribadito che il giustificato motivo oggettivo sussiste anche soltanto in caso di una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, all’esito della quale una o più posizioni lavorative risultino in esubero e non riassorbibili col repechage.

  • IL RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA E’ CONSENTITO A CONDIZIONE CHE VENGA RETTIFICATO LA DATA DI FINE PROGNOSI
L’INPS, con la Circolare n. 97 del 2 maggio 2017, ha fornito delle indicazioni di tipo operativo in merito alle modalità con cui richiedere la rettifica della data di fine prognosi riportata sul certificato medico, nell’eventualità di riduzione del periodo di malattia.

Più precisamente l’INPS sottolinea che in caso di rientro anticipato al lavoro la presenza sul luogo di lav lavoro del prestatore di lavoro sarà possibile solamente se il certificato medico viene rettificato come sopra illustrato l’eventuale inadempienza a tale obbligo è sanzionabile, per il lavoratore, con le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata alle visite di assenza ingiustificata alle visite di controllo.

  • DURC IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI ADESIONE (rattamazione ruoli)
L’INPS con la circolare n° 80 del 2 maggio 2017 è intervenuta in merito al rilascio del Durc (regolare) per le imprese che hanno presentato domanda di rottamazione delle cartelle Equitalia entro il 21 aprile 2017. Le novità riguardano il rilascio del Durc online a partire dal 24 aprile 2017 nei confronti dei contribuenti con debiti nei confronti dell’Istituto affidati ad Equitalia.

In particolare, sia l’INPS che l’INAIL chiariscono che a decorrere dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Istituto affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del DL n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contri butiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regola.

  • CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA ISTRUZIONI DELL’INPS PER DONNE, MEDICI e DATORI DI LAVORO
L’INPS, con Circolare n. 82 del 4 maggio 2017,ha fornito istruzioni ai medici certificatori per la trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza, alle donne e ai datori di lavoro per la consultazione dei certificati stessi.

L’istituto precisa che ciascuna tipologia di certificato medico di cui trattasi va trasmesso all’Inps esclusivamente quando previsto per la fruizione di una delle prestazioni ricadenti nell’ampio alveo della tutela della maternità e per cui si presenta richiesta, come, ad esempio, nel caso di richiesta del c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore. Il datore di lavoro potrà consultare la certificazione, previa autenticazione con PIN o CNS ed inserimento del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato, attraverso l’apposita applicazione esposta sul sito dell’INPS.
Riguardo i tempi di attuazione delle predette disposizioni l’INPS prevede un periodo transitorio di 3 mesi dalla pubblicazione della Circolare, durante il quale è riconosciuta al medico la possibilità di rilasciare il certificato con modalità cartacea.

  • Non licenziato il dipendente che non comunica dall’inizio i giorni di assenza per malattia
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10838 del 4 maggio 2017 è intervenuta in tema di licenziamento per giusta causa, considerando che la sanzione espulsiva di una dipendente è sproporzionata per un solo giorno di assenza ingiustificata se per il secondo giorno di malattia la lavoratrice ha fornito il certificato medico. Infatti l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente turnista che comunica l’assenza per malattia senza indicare sin dall’inizio il numero di giorni, non pone a suo carico l’ulteriore onere di comunicare gli sviluppi della malattia.
  • LICENZIAMENTO PER ASSENZA DAL LAVORO NON GIUSTIFICATA DA UNO STATO DI MALATTIA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10154 del 21 aprile 2017 ha affermato che il licenziamento intimato ad un lavoratore dipendente, che – assente dal servizio per malattia – era stato sorpreso fuori dalla sua abitazione a svolgere attività personali, in mancanza di una prescrizione sanitaria che gli consentisse di uscire da casa.
Nel caso specifico, dalla CTU medica espletata in corso di causa è emerso che il dipendente aveva indotto in errore il medico curante con una falsa rappresentazione del suo stato di salute (depressione) e ciò per un mero interesse personale; pertanto, come accertato dalla consulenza psichiatrica, il certificato rilasciato dal medico curante, per di più di lunga durata, non era giustificato dall’effettivo stato di salute del dipendente, che era nelle condizioni fisiche e psichiche idonee per rientrare al lavoro.
  • ERRATA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ed EVASIONE CONTRIBUTIVA PER I FALSI CO.CO.CO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6405 del 13 marzo 2017, riprendendo quanto già espresso in altre recenti sentenze (sentenze n. 5960 e n. 6392), ha ribadito che non è possibile per l’INPS fondare l’accertamento previdenziale su mere presunzioni, occorrendo, invece, prove reali degli illeciti contestati ed anche in questa sentenza La S.C. è intervenuta in merito alla contribuzione dovuta in caso di finto co.co.pro stipulato dal datore per sostenere minori costi rispetto a quelli per rapporto di subordinazione. Più precisamente la Corte ha sentenziato che i tre rapporti- avuti in precedenza - costituivano ordinari rapporti di subordinato, in quanto il progetto non possedeva “alcuna delimitazione funzionale rispetto all’attività aziendale e i progetti individuati erano, in realtà, privi del necessario requisito di specificità e grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, configurandosi, in questo caso, l’evasione contributiva e non la sola omissione di contribuzione.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

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