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martedì 16 gennaio 2018

Nuovo Codice Appalti: on line il decreto per la digitalizzazione negli appalti pubblici

Decreto Ministeriale numero 560



Pubblicato il 12 gennaio 2018 il decreto già firmato dal Ministro Graziano Delrio il 1 dicembre 2017 che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

Prevista già l’adozione in via facoltativa, ma sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2019 per opere da 100 milioni e oltre, poi gradualmente per quelle di minore importo fino al 2025

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

“Un passaggio importante – afferma il Ministro Delrio – che risponde a una innovazione del settore e porterà trasparenza, efficienza e più qualità nella progettazione e realizzazione delle opere”.

Si tratta, infatti, di un intervento utile nel perseguimento di una migliore qualità dei progetti e delle opere, criterio ispiratore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in quanto, attraverso la digitalizzazione del settore delle costruzioni, si apportano benefici alla spesa pubblica e ai prodotti immobiliari o infrastrutturali e si rende più efficiente l'operato degli attori sul versante dell'offerta, con il conseguente incremento della loro redditività. Secondo alcuni studi ed esperienze, questo tipo di progettazione innovativa può consentire almeno il 10% di risparmi di spese di gestione e risparmi lungo tutto il ciclo dell’opera, abbattendo il ricorso alle varianti e prevedendo per tempo le manutenzioni necessarie.

Il decreto è il risultato di un lavoro complesso e approfondito, avviato da una Commissione appositamente istituita dal Ministro e composta da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anac, Agid, delle Università degli Studi di Brescia, Sapienza di Roma, Federico II di Napoli, del Politecnico di Milano, della Rete delle Professioni Tecniche, che ha proceduto alle audizioni dei principali stakeholder del settore e predisposto una prima bozza del provvedimento. La bozza è stata poi sottoposta a consultazione pubblica, i cui contributi sono stati valutati ed integrati nella stesura finale del testo.

Il provvedimento disciplina inoltre gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

E’ previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.

Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l’utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.

L’obbligo all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

Una Commissione, che sarà istituita ad hoc con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avrà il compito di monitorare gli esiti e le eventuali difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti e di individuare eventuali misure correttive, per aggiornare i dati e le procedure previsti nel decreto.

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martedì 14 novembre 2017

L'amministratore non è responsabile dei mancati pagamenti se i condomini non versano - Cassazione 20 Ottobre 2017, N. 24920 - Commento



Amministratore esente da responsabilità contrattuale perché l’accertata mancanza di fondi e quindi il mancato pagamento dell’assicurazione dello stabile era stata determinata proprio dalla morosità dei condomini e i solleciti inviati a costoro erano sufficienti ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal mandato.




per scaricare la Sentenza CLICCA QUI
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mercoledì 18 ottobre 2017

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle casse di previdenza dei professionisti

Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017 si forniscono le istruzioni operative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati. La circolare viene pubblicata dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l’Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2017. 

L’odierno indirizzo ha ricevuto il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017 e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati. 

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che: 

  • nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione; 
  • ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento; 
  • sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato. 

Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali. 
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venerdì 15 settembre 2017

Flash Lavoro - Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro


  • BONUS ASILO NIDO
L’INPS, con la Circolare n. 88 del 22 maggio 2017, interviene per fornire le istruzioni in merito all’erogazione mensile per il bonus asili nido (1.000 euro annui). L’Istituto erogherà mensilmente il bonus pari a 90,91 euro per:


  1. Il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati;
  2. Il buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.
I suddetti benefici sono corrisposti direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo di 1.000 euro.


  • DIS-COLL per il 2017: al via le domande
L’INPS, con la Circolare n. 89 del 23 maggio 2017, interviene per fornire le istruzioni operative per chi ha perso il lavoro dal 1° gennaio. L’Istituto precisa, in particolare, che:


  1. per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione; tuttavia,
  2. Al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare in esame (23 maggio 2017), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DISCOLL decorre dal 23 maggio 2017.
  • VALIDITA' DEL LICENZIAMENTO ANCHE CON LETTERA NON SOTTOSCRITTA DAL DATORE DI LAVORO
Con la Sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che: «La produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.».


  • Co.co.pro con motivazioni generiche del progetto trasformano in lavoro subordinato
Con la Sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017 n. 11427 del 10 maggio 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità di un rapporto di collaborazione a progetto nel caso in cui le motivazioni del progetto siano generiche.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha convertito in subordinazione un contratto di collaborazione il cui progetto era fondato su generici concetti di “organizzazione” e “miglioramento” dell’impresa e non entrava nella specificità della motivazione della prestazione del collaboratore nell’assetto dell’impresa.

  • IN CASO DI NUOVE RIPARTIZIONI DI MANSIONI SI PUO’ PROCEDERE AL LICENZIAMENTO
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente da parte dell’azienda in utile, purché il cambiamento nell’organizzazione tecnicoproduttiva risulti autentico.

In particolare, con la Sentenza n. 13015 del 24 maggio 2017 viene ribadito che il giustificato motivo oggettivo sussiste anche soltanto in caso di una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, all’esito della quale una o più posizioni lavorative risultino in esubero e non riassorbibili col repechage.

  • IL RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA E’ CONSENTITO A CONDIZIONE CHE VENGA RETTIFICATO LA DATA DI FINE PROGNOSI
L’INPS, con la Circolare n. 97 del 2 maggio 2017, ha fornito delle indicazioni di tipo operativo in merito alle modalità con cui richiedere la rettifica della data di fine prognosi riportata sul certificato medico, nell’eventualità di riduzione del periodo di malattia.

Più precisamente l’INPS sottolinea che in caso di rientro anticipato al lavoro la presenza sul luogo di lav lavoro del prestatore di lavoro sarà possibile solamente se il certificato medico viene rettificato come sopra illustrato l’eventuale inadempienza a tale obbligo è sanzionabile, per il lavoratore, con le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata alle visite di assenza ingiustificata alle visite di controllo.

  • DURC IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI ADESIONE (rattamazione ruoli)
L’INPS con la circolare n° 80 del 2 maggio 2017 è intervenuta in merito al rilascio del Durc (regolare) per le imprese che hanno presentato domanda di rottamazione delle cartelle Equitalia entro il 21 aprile 2017. Le novità riguardano il rilascio del Durc online a partire dal 24 aprile 2017 nei confronti dei contribuenti con debiti nei confronti dell’Istituto affidati ad Equitalia.

In particolare, sia l’INPS che l’INAIL chiariscono che a decorrere dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Istituto affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del DL n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contri butiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regola.

  • CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA ISTRUZIONI DELL’INPS PER DONNE, MEDICI e DATORI DI LAVORO
L’INPS, con Circolare n. 82 del 4 maggio 2017,ha fornito istruzioni ai medici certificatori per la trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza, alle donne e ai datori di lavoro per la consultazione dei certificati stessi.

L’istituto precisa che ciascuna tipologia di certificato medico di cui trattasi va trasmesso all’Inps esclusivamente quando previsto per la fruizione di una delle prestazioni ricadenti nell’ampio alveo della tutela della maternità e per cui si presenta richiesta, come, ad esempio, nel caso di richiesta del c.d. Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore. Il datore di lavoro potrà consultare la certificazione, previa autenticazione con PIN o CNS ed inserimento del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato, attraverso l’apposita applicazione esposta sul sito dell’INPS.
Riguardo i tempi di attuazione delle predette disposizioni l’INPS prevede un periodo transitorio di 3 mesi dalla pubblicazione della Circolare, durante il quale è riconosciuta al medico la possibilità di rilasciare il certificato con modalità cartacea.

  • Non licenziato il dipendente che non comunica dall’inizio i giorni di assenza per malattia
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10838 del 4 maggio 2017 è intervenuta in tema di licenziamento per giusta causa, considerando che la sanzione espulsiva di una dipendente è sproporzionata per un solo giorno di assenza ingiustificata se per il secondo giorno di malattia la lavoratrice ha fornito il certificato medico. Infatti l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente turnista che comunica l’assenza per malattia senza indicare sin dall’inizio il numero di giorni, non pone a suo carico l’ulteriore onere di comunicare gli sviluppi della malattia.
  • LICENZIAMENTO PER ASSENZA DAL LAVORO NON GIUSTIFICATA DA UNO STATO DI MALATTIA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10154 del 21 aprile 2017 ha affermato che il licenziamento intimato ad un lavoratore dipendente, che – assente dal servizio per malattia – era stato sorpreso fuori dalla sua abitazione a svolgere attività personali, in mancanza di una prescrizione sanitaria che gli consentisse di uscire da casa.
Nel caso specifico, dalla CTU medica espletata in corso di causa è emerso che il dipendente aveva indotto in errore il medico curante con una falsa rappresentazione del suo stato di salute (depressione) e ciò per un mero interesse personale; pertanto, come accertato dalla consulenza psichiatrica, il certificato rilasciato dal medico curante, per di più di lunga durata, non era giustificato dall’effettivo stato di salute del dipendente, che era nelle condizioni fisiche e psichiche idonee per rientrare al lavoro.
  • ERRATA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ed EVASIONE CONTRIBUTIVA PER I FALSI CO.CO.CO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6405 del 13 marzo 2017, riprendendo quanto già espresso in altre recenti sentenze (sentenze n. 5960 e n. 6392), ha ribadito che non è possibile per l’INPS fondare l’accertamento previdenziale su mere presunzioni, occorrendo, invece, prove reali degli illeciti contestati ed anche in questa sentenza La S.C. è intervenuta in merito alla contribuzione dovuta in caso di finto co.co.pro stipulato dal datore per sostenere minori costi rispetto a quelli per rapporto di subordinazione. Più precisamente la Corte ha sentenziato che i tre rapporti- avuti in precedenza - costituivano ordinari rapporti di subordinato, in quanto il progetto non possedeva “alcuna delimitazione funzionale rispetto all’attività aziendale e i progetti individuati erano, in realtà, privi del necessario requisito di specificità e grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, configurandosi, in questo caso, l’evasione contributiva e non la sola omissione di contribuzione.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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Catasto: accordo con ANCI per regolarizzare il patrimonio immobiliare italiano

Il protocollo con Cngegl e Cipag agevola le operazioni di accatastamento ai Comuni Italiani 

Roma, 14 settembre 2017 – Siglata oggi a Roma la convenzione tra l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), la Fondazione patrimonio comune (Fpc), il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (Cngegl) e la Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Cipag). L’accordo – firmato da Antonio Decaro, presidente Anci, Alessandro Cattaneo, presidente Fpc, Maurizio Savoncelli, presidente Cngegl, Diego Buono, presidente Cipag – è finalizzato a facilitare l’accatastamento dei fabbricati rurali, a cui sono tenuti per legge i Comuni italiani (ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter del DL n. 201/2011). Grazie a questa intesa, che tutti i Comuni interessati potranno sottoscrivere con i 110 collegi provinciali dei geometri, i compensi professionali peseranno meno sui bilanci comunali e l’individuazione dei geometri professionisti sarà resa più immediata dagli elenchi messi a disposizione dei Comuni italiani dal Cngegl. 



I costi delle operazioni di accatastamento, infine, potranno essere anticipati da Cipag con un fondo rotativo e, in un secondo momento, restituiti dalle amministrazioni comunali. La regolarizzazione degli immobili non accatastati, rispetto alla quale l’Anci ha già avviato da tempo un’azione di sollecitazione nei confronti di tutti i Comuni, è utile anche a evitare il rischio di dover pagare per intero le sanzioni previste in caso di inadempienza, che arrivano a superare gli 8 mila euro per ogni immobile. 

La regolarizzazione tempestiva invece consentirebbe di sostenere solo il pagamento di 172 euro per ogni nuovo accatastamento. Il presidente dell’Anci Antonio Decaro afferma: “Questo protocollo, che consente di avvalersi delle competenze tecniche dei geometri e di snellire una procedura sollecitata da tempo, va nella direzione che più volte mi sono posto da amministratore e da presidente dell’Anci: una collaborazione con le professioni tecniche che possono collaborare al più ampio processo di riforma della pubblica amministrazione. 

Il problema degli immobili non accatastati va affrontato e risolto. Con la firma di oggi muoviamo un passo fondamentale in quella direzione”. “L’accordo – aggiunge il presidente della Fondazione patrimonio comune, Alessandro Cattaneo – ci consente anche di guardare oltre: sono convinto che questa modalità di collaborazione tra professionisti e Comuni potrà dare le risposte che da troppo tempo si aspettano nel nostro Paese. Come ad esempio sui molti condoni ancora appesi, basta vedere quanto è successo ad Ischia, o sul tema dei controlli della staticità degli edifici ed il fascicolo di fabbricato”. Proprio per dare continuità alla collaborazione tra categoria e l’Associazione dei Comuni italiani, Cipag e Cngegl parteciperanno inoltre all’assemblea nazionale dell’Anci, dall’11 al 13 ottobre, che si terrà a Vicenza.

La presenza della categoria sarà un’ulteriore occasione per illustrare le best practice professionali provenienti dal territorio e messe a disposizione di tutti gli enti locali interessati. “La nostra partecipazione all’Assemblea nazionale dell’Anci – dice Maurizio Savoncelli, presidente Cngegl - è finalizzata a mettere a disposizione dei Comuni le migliori competenze della categoria, nel rispetto del principio di sussidiarietà tra pubblica amministrazione e professionisti, che è stato rafforzato dal recente Jobs act per i lavoratori autonomi”. 


“Siamo convinti – commenta infine Diego Buono, presidente Cipag - che iniziative come questa, oltre a costituire un esempio di sinergia pubblico-privato, siano estremamente utili e abbiano una forte valenza di reciprocità: da un lato gli enti locali potranno beneficiare della professionalità e delle facilitazioni per mettere a norma il proprio patrimonio urbano; dall’altro la categoria dei geometri potrà confermare il proprio contributo al miglioramento della vita sociale mettendosi ancora di più al servizio delle comunità locali”.
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