L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con due
provvedimenti, come trasferire il credito di
imposta per interventi volti all’efficienza
energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Due sono i provvedimenti emessi dal direttore
dell’Agenzia delle Entrate, datati 8 giugno 2017, in
cui sono definite le modalità di cessione dei crediti
d’imposta corrispondenti all’ecobonus e al sismabonus
condomini. Come previsto dalla legge di
bilancio emanata a dicembre, il credito corrispondente
alla detrazione spettante per le spese, sostenute
dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per
determinati interventi caratterizzati da specifiche
connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati
sulle parti comuni di edifici, è cedibile.
Il primo provvedimento riguarda gli interventi di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti
comuni di edifici che interessano l’involucro con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda nonché quelli finalizzati a migliorare
la prestazione energetica invernale ed estiva.
Il secondo, invece, disciplina la cessione del credito
corrispondente alla detrazione per gli interventi
relativi all’adozione di misure antisismiche
e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle
quali derivi una riduzione del rischio sismico.
Beneficiari della cessione del credito
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
- tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali “incapienti”
- i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati;
- di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. È esclusa la cessione in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
Nel DL 50/2017 “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo”, approvato il 15 giugno si modifica la disciplina in materia
di cessione delle detrazioni spettanti per interventi
di incremento dell’efficienza energetica nei
condomìni. In particolare il comma 1, lett. a),
estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità
per i soggetti che si trovano nella no tax area
(pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere
la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori
che hanno effettuato i lavori condominiali per
l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre
si prevede che la detrazione può essere ceduta
anche ad altri soggetti privati (compresi istituti
di credito e intermediari finanziari). La cessione
è consentita purché le condizioni di incapienza
sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento
delle spese. I soggetti cessionari hanno
titolo a godere di un credito d’imposta in misura
pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote
annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le
modalità attuative della norma sono definite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
(modifiche all’articolo 14, comma 2-ter, del
D.L. n. 63 del 2013).
Il comma 1, lett. b), del nuovo articolo 4-bis, interviene
sulla norma che dispone che i controlli dell’ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare
delle detrazioni in quota maggiorata
per gli interventi di riqualificazione energetica di
parti comuni degli edifici condominiali, che interessino
l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo (70%) ovvero per gli
interventi finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano
almeno una determinata qualità media (75%).
A
seguito delle modifiche apportate si prevede che
tali controlli siano effettuati con procedure e modalità
disciplinate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro
il 30 settembre 2017. Per tali controlli da parte
dell’ENEA è autorizzata la spesa di 500.000 euro
per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all’articolo
14, comma 2-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013).
Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei
nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere,
in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili
in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma
200, della legge n. 190/2014, in parte sul Fondo
speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell’economia e finanze),
nonché sul Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori
effetti in termini di indebitamento netto.
Ecobonus e sismabonusi: a cosa si applicano
Parlando di parti comuni condominiali, il credito
d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione
dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura
del 70% delle spese sostenute, se relative a interventi
che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente
lorda, ovvero del 75%, in caso di interventi finalizzati
a migliorare la prestazione energetica invernale
ed estiva che conseguono almeno la qualità media di
cui al decreto 26 giugno 2015 del Mise.
La detrazione si applica su un ammontare delle
spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il
numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio e deve essere ripartita in 10 quote annuali
di pari importo.
Per quanto riguarda il sismabonus, il credito d’imposta
cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta
lorda sul reddito, prevista nella misura del
75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione
degli interventi deriva una riduzione del rischio
sismico che determina il passaggio a una classe
inferiore di rischio, ovvero dell’85%, se c’è passaggio
a due classi inferiori di rischio. La detrazione si
applica su un ammontare delle spese non superiore
a 96.000 euro moltiplicato il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio e deve essere
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
In entrambi i casi il condòmino può cedere l’intera
detrazione calcolata sulla base della spesa approvata
dalla delibera assembleare per l’esecuzione
dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla
base delle spese sostenute nel periodo d’imposta
dal condominio, anche sotto forma di cessione del
credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui
imputabile.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il
credito d’imposta acquisito solo dopo che sia diventato
disponibile, cioè dal 10 marzo del periodo
d’imposta successivo a quello in cui il condominio
ha sostenuto la spesa.
Il credito ceduto ai fornitori, invece, si considera
disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta
successivo a quello in cui il fornitore ha emesso
fattura comprensiva del relativo importo.
Come effettuare la cessione del credito
Per effettuare la cessione del credito, i condòmini,
se i dati della cessione non sono indicati nella delibera
assembleare che approva gli interventi, devono
comunicare all’amministratore di condominio,entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento,
l’avvenuta cessione del credito indicando,
oltre ai propri dati, anche denominazione e codice
fiscale del cessionario che ha accettato.
L’amministratore del condominio, a sua volta:
comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati identificativi e l’accettazione del cessionario nonché l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente; consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il cui mancato invio rende inefficace la cessione del credito).
I condòmini appartenenti ai condomini “minimi”,
che non hanno nominato un amministratore in
quanto non obbligati, possono cedere il credito
d’imposta incaricando un condòmino di effettuare
gli adempimenti con le modalità e nei termini
previsti per gli amministratori di condominio.
L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto
fiscale” del cessionario il credito a lui attribuito,
che potrà essere utilizzato solo dopo la procedura
di accettazione (tale informazione sarà visibile
anche nel “Cassetto fiscale” del cedente).
Il cessionario che intende a sua volta cedere il
credito attribuitogli deve comunicare la circostanza
all’Agenzia tramite le stesse funzionalità
telematiche presenti nel “Cassetto fiscale”.
Compensazione e controlli
Il credito d’imposta, non oggetto di successiva
cessione, è utilizzabile in compensazione - senza
applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34
della legge 388/2000 - mediante il modello F24,
da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate (in caso
contrario, l’operazione viene rifiutata). Il codice
tributo da indicare sarà istituito con successiva
risoluzione.
La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza
è riportabile nei periodi d’imposta successivi,
ma non può essere chiesta a rimborso.
I provvedimenti illustrano i controlli che l’amministrazione
finanziaria metterà in atto, ovvero il
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi
e sanzioni, avverrà nei confronti:
- del condòmino, in caso di mancanza - anche parziale - dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione;
- del cessionario, se lo stesso fruisce in modo indebito - anche parzialmente - del credito.
di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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