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martedì 17 ottobre 2017

Energia e sicurezza - Cessione del credito per ecobonus e sismabonus condomini

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con due provvedimenti, come trasferire il credito di imposta per interventi volti all’efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Due sono i provvedimenti emessi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, datati 8 giugno 2017, in cui sono definite le modalità di cessione dei crediti d’imposta corrispondenti all’ecobonus e al sismabonus condomini. Come previsto dalla legge di bilancio emanata a dicembre, il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di edifici, è cedibile.

Il primo provvedimento riguarda gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Il secondo, invece, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.

Beneficiari della cessione del credito
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
  • tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali “incapienti”
  • i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Il credito può essere ceduto a:
  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati;
  • di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. È esclusa la cessione in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
La “Manovrina”
Nel DL 50/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, approvato il 15 giugno si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare il comma 1, lett. a), estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (modifiche all’articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 1, lett. b), del nuovo articolo 4-bis, interviene sulla norma che dispone che i controlli dell’ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (70%) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75%).

A seguito delle modifiche apportate si prevede che tali controlli siano effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per tali controlli da parte dell’ENEA è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all’articolo 14, comma 2-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013).
Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell’economia e finanze), nonché sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

Ecobonus e sismabonusi: a cosa si applicano
Parlando di parti comuni condominiali, il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 70% delle spese sostenute, se relative a interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 del Mise.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda il sismabonus, il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe inferiore di rischio, ovvero dell’85%, se c’è passaggio a due classi inferiori di rischio. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

In entrambi i casi il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che sia diventato disponibile, cioè dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.

Il credito ceduto ai fornitori, invece, si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Come effettuare la cessione del credito
Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio,entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche denominazione e codice fiscale del cessionario che ha accettato.
L’amministratore del condominio, a sua volta:

comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati identificativi e l’accettazione del cessionario nonché l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente; consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il cui mancato invio rende inefficace la cessione del credito).

I condòmini appartenenti ai condomini “minimi”, che non hanno nominato un amministratore in quanto non obbligati, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.
L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui attribuito, che potrà essere utilizzato solo dopo la procedura di accettazione (tale informazione sarà visibile anche nel “Cassetto fiscale” del cedente).

Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito attribuitogli deve comunicare la circostanza all’Agenzia tramite le stesse funzionalità telematiche presenti nel “Cassetto fiscale”.

Compensazione e controlli
Il credito d’imposta, non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione - senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 - mediante il modello F24, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (in caso contrario, l’operazione viene rifiutata). Il codice tributo da indicare sarà istituito con successiva risoluzione.

La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è riportabile nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
I provvedimenti illustrano i controlli che l’amministrazione finanziaria metterà in atto, ovvero il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, avverrà nei confronti:
  • del condòmino, in caso di mancanza - anche parziale - dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione;
  • del cessionario, se lo stesso fruisce in modo indebito - anche parzialmente - del credito.

di Annalisa Galante

Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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lunedì 17 luglio 2017

Del Rio:' Obbligatorio il certificato di stabilità'

Da diversi anni si parla di regolarizzare i documenti che devono essere presenti in un contratto d'affitto o di compravendita relativi ad un immobile, è stato fatto 10 anni fa con le certificazioni energetiche, e da diversi anni si studia come poter introdurre un documento che certifichi la staticità dell'edificio.

Dopo i spaventosi terremoti che abbiamo vissuto, si è visto come tanti edifici presentino vulnerabilità tali da portarli al crollo troppo facilmente, purtroppo anche senza l'accadimento l'evento sismico. Tuttavia non è mai stato fatto nulla a riguardo per un problema semplicissimo: i costi! Oggi però secondo il ministro Del Rio questo problema verrebbe meno, e potrebbe già nelle prossime settimane, essere abbozzata una legge a riguardo che poi verrà approvata nella legge di bilancio. I dubbi sono ancora tanti, se si parlerà di classi come quelle energetiche, se è relativo al sisma atteso o alla resistenza massima della struttura. Il Ministro ha dichiarato che tale certificato potrebbe rientrare nel  rientri nel sismabonus, e che quindi sarebbe detraibile fino all'85% dall'IRPEF rende più facile le cose.


E' tuttavia da analizzare la situazione in cui i tecnici (speriamo solo ingegneri strutturisti ) andranno ad operare. Infatti, se suoi nuovi edifici la situazione è relativamente semplice, poiché esistono i progetti depositati in comune e le strutture al genio civile, oltre che perizie, foto, ecc... della fase di cantiere, per cui un tecnico sarebbe facilitato ad analizzare la staticità dell'edificio e quindi produrre un documento che si basi su dati certi. Differente è per un edificio esistente: basti pensare che solo fino a pochi anni fa la perizia geologica non veniva sempre fatta e si andava 'a naso', e quindi le fondazioni sono spesso insufficienti a dare la giusta stabilità all'edificio. Per non parlare del complesso lavoro che nascerebbe dall'analizzare la struttura portante: se è facile capire se una struttura è in cemento armato o in muratura, diverso è capire quanti ferri ci possono essere dentro a un elemento strutturale o la durezza della calcestruzzo. Se è un edificio storico, realizzato in muratura la cosa si complica ulteriormente, perché è probabile che abbia subito nella sua vita più interventi in diverse epoche, con diverse tecnologie e con diversi materiali. Se non vengono considerati tutti questi, si rischia di non fare una buona analisi (sopratutto sismica). Infatti si dovranno predisporre delle analisi anche semidistruttive per avere della campionature certe sulle quali basarsi. Questo per fare un buon lavoro, e non una porcata tipo le certificazioni energetiche, che nate per essere un'attenta analisi dei costi energetici dell'edificio, sono ora svendute a 40 € su internet, senza che nessuno venga nemmeno a vedere la casa.  Poiché inserire dentro a un software dei numeri a casaccio per arrivare ad emettere un certificato non corrispondente alla realtà, ma con cui è possibile levarsi il peso dell'atto, è diverso dal verificare con attenzione se gli chi abita una struttura è sicura di non restarci sotto o meno.


Da aggiungere che tale certificato è impossibile che riguardi la singola unità immobiliare, dovrà comprendere tutto l'immobile. I tempi di lavorazione saranno probabilmente anche lunghi che potranno arrivare anche a superare il mese se non oltre! Quindi una volta che tale certificato verrà normato, sarà meglio che i condomini si apprestino celermente a produrlo, poiché la pena sarebbe l'impossibilità da parte del Notaio o dell'AdE di convalidare l'atto di comprevendita, affitto, ecc.... Hanno anche un vantaggio a produrlo, poiché il ministro Del Rio ha dichiarato che tale documento rientrerebbe nel sismabonus, cosa che oggi è esclusa. Oggi solo se nel caso vengano eseguite lavorazioni si ha diritto ad rientrare nel sismabonus e alle detrazioni fiscali irpef.




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lunedì 3 aprile 2017

Ecobonus fino al 2021 per i condomini

Ecobonus 2017 per i condomìni fino al 75%, stabilizzato fino al 2021 e detraibile in 10 anni. Proroga di 1 anno della detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e per il bonus mobili ed elettrodomestici, sempre al 50%.

Gli incentivi fiscali sulla casa saranno estesi ai condomini: maggiore efficienza energetica o adeguamento antisismico e più elevata sarà la riduzione Irpef.
Da dati CRESME-ENEA è emerso che nel corso del 2014 sono stati oltre 11 milioni gli italiani che hanno usufruito del fondamentale strumento delle detrazioni fiscali sulla casa, con una spesa complessiva di 5,8 miliardi di euro. All’interno di questa cifra vanno segnalate le 455.800 persone che hanno effettuato una spesa totale di 3,3 miliardi di euro utilizzando l’Ecobonus 65% per interventi di riqualificazione energetica. I dati affiorano da una analisi delle dichiarazioni dei redditi 2015. Inoltre, secondo le ultime elaborazioni del centro studi CRESME, su dati del ministero delle Finanze, ad aprile scorso gli italiani hanno avviato interventi per oltre 1,9 miliardi di euro, pari al 5% in più rispetto al valore registrato nello stesso mese del 2015.
Per le ristrutturazioni la proroga è solo per i 2017, per l’agevolazione del 65% sulla riqualificazione energetica la stabilizzazione è di 5 anni fino al 2021 se le spese sostenute riguardano le parti comuni dei condomini. Per i condomini che non hanno immediata disponibilità di risorse per sostenere i lavori ci sarà la possibilità di cedere i crediti anche a soggetti terzi e non solo alle ditte che eseguono i lavori. A queste agevolazioni va ad aggiungersi il nuovo sismabonus, una detrazione Irpef per le spese sostenute per adeguare gli immobili che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica.
Queste alcune delle novità contenute nella nuova legge di bilancio approvata a ottobre dal Governo.
  • Ecobonus 2017-2021
La detrazione del 65% è prorogata a fine 2017 e per 5 anni, fino al 2021, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali (e degli Istituti autonomi per le case popolari), consiste in una detrazione dovuta per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, ovvero la detrazione Irpef del 65% dei costi sostenuti ripartita in 10 quote annuali di pari importo, sino a un limite massimo di:
• 30.000 euro, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
• 60.000 euro, per le opere di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti, e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);
• 100.000 euro, per gli interventi di riqualificazione energetica globale.

Dal 2017, se l’intervento interesserà l’intero involucro dell’edificio, il contribuente potrà ottenere delle detrazioni più alte, pari:
• al 70% dei costi, se gli interventi avranno un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio;
• al 75% dei costi, se il lavoro sarà finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Per accedere all’eco bonus è necessario presentare i seguenti documenti:
• fattura relativa alle spese sostenute;
• bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.

Per gli interventi consistenti, come la riqualificazione globale e l’isolamento dell’edificio, deve essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione all’Enea:
• APE (attestato di prestazione energetica) redatto da un professionista abilitato e indipendente dalla ditta che esegue i lavori;
• Asseverazione, ovvero la certificazione dei produttori necessaria per caldaie, finestre e infissi;
• scheda informativa, ossia un documento che contiene i dati identificativi del soggetto, dell’immobile e la quantificazione del risparmio energetico conseguente all’intervento.

  • Incentivi per ristrutturazioni
Gli incentivi che riguardano la ristrutturazione consistono in una detrazione dall’Irpef dei costi sostenuti per gli interventi, le spese sono detraibili al 50% dalle imposte, in 10 quote annuali dello stesso importo, fino a un massimo di 96.000 euro. La detrazione scadrà il 31 dicembre 2017, dopo tale scadenza, se non prorogata, tornerà al 36%. Possono fruire del bonus ristrutturazione:
• i proprietari dell’immobile su cui sono effettuati gli interventi;
• i conduttori dell’immobile (inquilini);
• i nudi proprietari; • gli usufruttuari;
• i comodatari;
• i familiari conviventi (purché siano loro a sostenere le spese e risultino intestatari di bonifici e fatture).

Gli interventi agevolabili consistono in lavori interni effettuati su immobili esistenti e oltre alle spese per la realizzazione, è possibile detrarre anche i costi di progettazione, le prestazioni professionali inerenti, le perizie e i sopralluoghi. Nel dettaglio, come anche precisato dalla Circolare n. 35/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi incentivabili sono per opere di:
• manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dell’edificio);
• manutenzione straordinaria;
• ristrutturazione edilizia;
• recupero e risanamento conservativo.

Gli interventi detraibili devono poi riferirsi alle seguenti componenti dell’immobile:
• impianto idraulico ed elettrico;
• inferriate fisse;
• soppalco;
• pareti interne ed esterne;
• scale ed ascensore;
• cablatura;
• porta blindata;
• vetri antisfondamento;
• cassaforte a muro;
• impianto di allarme e sistemi anti-intrusione;
• allargamento porte e finestre;
• pavimentazione esterna;
• facciata ed intonaci esterni;
• canna fumaria;
• citofoni, videocitofoni e telecamere;
• caldaia, caloriferi e condizionatori;
• abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
• balconi e verande;
• box auto;
• contenimento dell’inquinamento acustico (isolamento).

Per accedere al bonus sarà necessario esibire:
• fattura relativa alle spese sostenute;
• bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario;
• dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori: può trattarsi di una comunicazione al Comune in cui si trova l’immobile, o di un titolo abilitativo comunale. Nel caso in cui questi documenti non siano obbligatori, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
  • Bonus mobili
Prorogato a tutto il 2017 anche il bonus per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, in attesa di conferma per il 2017, il bonus mobili spettante alle giovani coppie (in cui almeno un componente non abbia superato i 35 anni di età) per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione consiste nella detrazione Irpef del 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici, entro un limite massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in 10 rate di pari importo, il bonus è cumulabile col bonus ristrutturazione. Per ottenere il bonus mobili connesso alla ristrutturazione della casa è necessario, come per il bonus ristrutturazione, il possesso della fattura e del bonifico parlante, oltre alla dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori. Sono inclusi nel bonus i seguenti mobili:
• grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, lavatrice, asciugatrice, tutti di classe non inferiore alla A+, tranne il forno, per il quale è sufficiente la classe A);
• arredi di uso quotidiano (armadi, letti, sedie, tavoli, mensole, cassettiere, ecc.);
• componenti della cucina (basi, credenze, ecc.) e mobili contenitori per il bagno.
  • Sismabonus anche per condomini
È una detrazione che potrà andare dal 50% all’85% dei costi sostenuti per adeguare alle misure antisismiche gli immobili situati in zone ad alto rischio di terremoto.
Il tetto massimo di spesa sul quale potrà essere applicata la detrazione sarà pari a 96.000 euro. La detrazione potrà salire al 70% o all’80%, a seconda della classe di rischio ottenuta grazie agli interventi e sino all’85% se i lavori riguarderanno un intero condominio.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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lunedì 13 marzo 2017

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate

COMUNICATO STAMPA

Bonus ristrutturazioni edilizie
Disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate

Tutto sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella nuova edizione della guida “L’Agenzia informa”, disponibile da oggi sul sito delle Entrate. Il pratico vademecum illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto delle novità sul tema contenute nella Legge di bilancio 2017. Trovano spazio nella guida anche le indicazioni fornite dall’Agenzia nei documenti di prassi sugli adempimenti necessari per richiedere l’agevolazione. Tra le principali novità segnalate: la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

Bonus mobili e ristrutturazioni prorogati per tutto il 2017 - La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la maggiore detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. È prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 50% spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Attenzione, però, per gli acquisti che si effettueranno nel 2017 potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Detrazioni per gli interventi antisismici - Tra i contenuti della guida, anche la nuova detrazione d’imposta del 50%, introdotta per il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Le indicazioni dell’Agenzia - La nuova guida riporta, tra le novità, anche le indicazioni fornite dall’Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati recentemente. Tra queste, ricordiamo quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016). Un’altra indicazione è quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento (risoluzione n.9/E del 20 gennaio 2017).

Dove trovare la guida – La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L'Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.

Roma, 10 marzo 2017
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martedì 29 novembre 2016

ECOBONUS e SISMABONUS

Nuovi incentivi, per ora solo per il 2017, per riqualificazioni energetiche e adeguamenti antisismici del patrimonio esistente. Novità per i condomini.

Toccherà alla Legge di stabilità 2017 confermare gli ecobonus sulle riqualificazioni energetiche, estendendoli anche agli adeguamenti antisismici. Si vocifera un’estensione anche agli incapienti e a chi abita nei condomini.
Come spiegato dal Ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio nell’audizione in commissione Ambiente alla Camera, il Governo sta studiando l’abbinamento della detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche degli edifici con gli interventi di adeguamento antisismico, con il rafforzamento dello sconto fiscale che potrebbe superare il 65%, anche grazie alla leva pubblica cioè attraverso risorse statali ad hoc.
L’ecobonus così potenziato verrebbe esteso anche agli incapienti - recuperando il vantaggio sul versante degli oneri da riscaldamento - e a chi abita nei condomini.
“La previsione dell’estensione ai condomini degli ecobonus richiede e richiederà un protagonismo diverso delle Esco e di altri strumenti perché ovviamente la ristrutturazione e la riqualificazione di un intero edificio è tanto più appetibile quanto meno il condomino deve sborsare inizialmente una cifra, è evidente - ha dichiarato Delrio – È chiaro il meccanismo del ritorno economico per l’efficientamento energetico, nel senso che per i calcoli dell’Enea, appunto si può risparmiare il 40-50% sulla bolletta energetica. Sulla riqualificazione e la ristrutturazione sismica è evidente che ci deve essere anche una parte importante di leva pubblica, su questo non c’è dubbio, cioè se noi vogliamo fare un vero piano abbiamo bisogno di mettere risorse, non c’è dubbio. La Legge di Stabilità dovrà prevedere anche questo aspetto. Il meccanismo degli incentivi ha bisogno anche di una leva pubblica oltre a quella di incentivare i privati, e gli strumenti finanziari a disposizione ci sono, il protagonismo di enti tipo l’Inail è sicuramente importante, e condivido molto questi ultimi suggerimenti così come condivido il fatto che questo tipo di provvedimenti, proprio perché pluriennali, proprio perché il provvedimento è così importante, così rilevante, fa parte non più di una politica estemporanea per un momento di crisi ma può diventare una strategia di rinnovo e di qualificazione del patrimonio immobiliare pubblico italiano, e privato italiano, è evidente che il provvedimento andrebbe concertato e discusso in termini molto approfonditi”.
Matteo Renzi conferma quanto detto da Delrio annunciando nella conferenza stampa del 23 settembre, una proroga degli incentivi fiscali del 65% per tutto il 2017, estesi anche agli adeguamenti sismici oltre che per la riqualificazione energetica degli edifici.
Nei mesi scorsi si vociferava di un’estensione (richiesta a gran voce) degli ecoincentivi a 3 anni, ma anche per quest’anno, pare non ci sia niente da fare.

Un nuovo meccanismo proposto da ENEA
Arriva da ENEA la proposta di un nuovo meccanismo di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica profonda degli edifici condominiali.
Non ne ha parlato la stampa, ma il meccanismo proposto si applicherebbe agli interi edifici condominiali; l’ambito sarebbe quello dell’efficientamento profondo (è stata usata la locuzione “deep renovation”, ipotizzando riduzioni dei consumi dal 40 all’80%) e il beneficio sarebbe esteso a tutte le unità del condominio.
L’incentivo funzionerebbe con l’istituzione di un fondo ad hoc della Cassa Depositi e Prestiti, che finanzierebbe il 90% del costo degli interventi, mentre il rimanente 10% resterebbe a carico dei proprietari.
Il fondo recupererebbe l’investimento in dieci anni incassando il 65% dallo Stato (in analogia con l’ecobonus), consentendo in tal modo alla finanza pubblica di sostenere il processo diluendo l’impegno in un periodo compatibile con le esigenze di equilibrio di bilancio.
La differenza sarebbe recuperata, in un periodo che si può ipotizzare pari a dieci anni, attraverso il risparmio energetico generato, che sarebbe addebitato agli utenti degli appartamenti nella bolletta energetica, con un meccanismo analogo a quello adottato nel Green Deal britannico. Questo sistema presenterebbe il vantaggio di rendere più agevole il recupero delle morosità ed escluderebbe il passaggio attraverso le spese condominiali che, spesso, è uno dei motivi che impediscono alle assemblee di condominio di deliberare le costose attività di manutenzione straordinaria delle parti comuni, a causa del timore di dover sostenere le quote dei condomini morosi.
Si è anche ipotizzata una condivisione al 50% del risparmio con i proprietari, per rendere maggiormente allettanti le proposte e aumentare il tasso di adesione.
Da dati ENEA, solo lo 0,14 per mille delle superfici non finestrate dell’involucro degli edifici italiani è stato riqualificato nel 2013 grazie all’ecobonus. È necessaria una revisione del meccanismo di incentivazione, con l’obiettivo di renderlo più efficiente ed efficace. Il sistema proposto, grazie alla trasformazione da detrazione a incentivo, rivoluzionerebbe il contesto attuale, soprattutto perché gli investitori che potrebbero contare su una rendita finanziaria pluriennale certa e non come lo strumento “a singhiozzo” che stiamo usando attualmente (l’ecobonus) e che ogni autunno ci tiene con il fiato sospeso per l’incertezza della conferma per l’anno successivo.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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