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martedì 27 settembre 2016

II condominio parziale è inopponibile ai terzi nei rapporti esterni

Cassazione, 17 giugno 2016 n. 12641

Deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. II fondamento normativo, che limita in tale senso la proprietà delle cose, servizi ed impianti dell'edificio, si rinviene nell'art. 1123, comma 3, c.c. Il primo comma dello stesso art. 1123 c.c. elabora il principio generale secondo cui l'obbligazione di contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni si suddivide in proporzione alle quote di ciascuno, il terzo comma consente allora di aggiungere che l'obbligazione di contribuire alle spese per la conservazione ed il godimento grava, invece, soltanto su taluni condomini, come conseguenza della delimitazione della loro appartenenza.

A tale parziale attribuzione della titolarità delle parti comuni corrispondono conseguenze di rilievo per quanto attiene alla gestione, nonché all'imputazione delle spese. Relativamente alle cose, di cui non hanno la titolarità, per i partecipanti al gruppo non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea, dal che deriva che la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare. Inoltre, a carico dei medesimi condomini privi di contitolarità con riguardo a quel dato bene, neppure ovviamente si pone un problema di contribuire alle spese.

La sentenza in rassegna ha affermato la carenza di legittimazione di un "condominio parziale" convenuto in giudizio per il crollo di un muro. Il danneggiato sosteneva che il muro crollato costituisse un bene comune relativo a uno solo dei tre edifici posti orizzontalmente su più numeri civici, e quindi poteva essere chiamato in giudizio il condominio parziale dell'edificio al cui numero civico il muro era relativo. Il muro era invece parte di un più vasto complesso condominiale esteso su più numeri civici. La Suprema Corte ha evidenziato tuttavia che se il muro crollato avesse rappresentato un bene necessario all'uso comune soltanto di uno degli edifici di un unico condominio orizzontale, la domanda risarcitoria sarebbe state inammissibile, poiché rivolta nei confronti di uno solo di tali edifici. Infatti il condominio parziale non ha una propria autonoma legittimazione processuale passiva, tale da poter sostituire il condominio dell'intero edificio (Cassazione, sentenza 2363/2012).
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martedì 3 maggio 2016

CONIUGI SEPARATI: A CHI SPETTANO LE SPESE DI CONSERVAZIONE?

SPESE DI CONSERVAZIONE E CONIUGI SEPARATI. A tutti i comunisti incombe l’obbligo di partecipare alla contribuzione delle spese relativa alle parti comuni di un bene (la Corte ha sottolineato che le condizioni di separazione non incidono sull’applicabilità nella concreta fattispecie dell’art. 1110 c.c. in relazione al diritto di rimborso delle spese sostenute da un comproprietario per la conservazione della cosa comune qualora tale intervento sia stato reso necessario dalla trascuranza degli altri comproprietari).

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 gennaio – 4 febbraio 2016, n. 2195
Presidente Forte – Relatore Didone

La vicenda: “ Riformando la decisione del giudice di pace, il Tribunale di Foggia, con la decisione impugnata (depositata in data 6.5.2011) ha condannato D.G. al pagamento in favore di R.C. - coniuge separato del convenuto - della somma di Euro 2.040,00, oltre interessi, a titolo di rimborso di spese straordinarie sostenute per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box dell’appartamento comune, assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale omologata. Secondo il tribunale le condizioni di separazione (che limitavano l’obbligo a carico del marito solo per le spese condominiali straordinarie) erano state previste per disciplinare i rapporti tra i coniugi e i figli mentre non incidevano sull’applicabilità nella concreta fattispecie dell’art. 1110 c.c. in relazione al diritto al rimborso del partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune.”
Le parti ricorrono alla Suprema corte che respinge il ricorso, così statuendo: “il giudice del merito ha correttamente applicato il principio per il quale in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso “pro quota” delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’art. 1110 cod. civ., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale (Sez. 2, Sentenza n. 12568 del 27/08/2002). Invero, le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e di esse può essere chiesto il rimborso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11747 del 01/08/2003; Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013).
La natura necessaria delle spese è stata accertata dal giudice del merito con apprezzamento in fatto incensurabile in questa sede (sostituzione della serranda del box, rotta a seguito di tentativo di furto e taglio degli alberi che stavano rovinando sulle autovetture). Peraltro, come ha ben evidenziato il tribunale - pure alla luce di un accertamento in fatto non adeguatamente censurato circa l’interpretazione delle condizioni della separazione consensuale - altro sono le spese condominiali straordinarie rispetto a quelle di conservazione ex art. 1110 c.c., di cui il ricorrente è tenuto a corrispondere la propria quota in virtù della comproprietà dell’immobile.”
La sentenza non riguarda, come è evidente, i rapporti interni fra i comproprietari di una singola unità immobiliari, ma i principi di diritto affermati e la prevalenza - in taluni casi - del principio dettato dall’art. 1110 cod.civ. sulle statuizioni relative alla separazione è materia che anche all’amministratore può non essere indifferente.


di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN ANACI
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