venerdì 21 dicembre 2012

Lg. 220/2012 - Art. 26





Legge 220 - 11 dicembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici



Art. 26


1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:


"Art. 155-bis. - L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice.".
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domenica 16 dicembre 2012

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venerdì 14 dicembre 2012

Lg. 220/2012 - Art. 27





Legge 220 - 11 dicembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici



Art. 27


1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: "con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile".


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giovedì 13 dicembre 2012

Lg. 220/2012 - Art. 29





Legge 220 - 11 dicembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici



Art. 29


1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: "l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice".


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mercoledì 12 dicembre 2012

Lg. 220/2012 - Art. 3





Legge 220 - 11 dicembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici




Art. 3


1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:


"Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.".


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giovedì 6 dicembre 2012

Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 4 capo 2 sezione 3 - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, Scavi e fondazioni



Sezione III

Scavi e fondazioni


Art. 118.Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Art. 119.Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

Art. 120.Deposito di materiali in prossimità degli scavi

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Art. 121.Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreche' sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.


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mercoledì 5 dicembre 2012

Articolo 1119 - Indivisibilità




[I]. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
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DM 236/89 - CAPO IV - Art. 9 - Soluzioni tecniche conformi


CAPO IV
SPECIFICHE E SOLUZIONI TECNICHE

Art. 9
Soluzioni tecniche conformi



9.1 Unita' ambientali

9.1.1 Percorsi orizzontali


Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.

Le soluzioni A1 - C1 - C3 e C5 sono ammissibili solo in caso di adeguamento.


a) - Passaggio in vano porta posta su parete perpendicolare al verso di marcia della sedia a ruote
a1) - necessità di indietreggiare durante l'apertura.

Profondità libera necessaria cm 190 (Immagine)

Larghezza dal corridoio cm 100.


a2) - Manovra semplice senza indietreggiare.

Spazio laterale di rispetto di cm 45. (Immagine)

Profondità libera necessaria cm 135.


a3) - Larghezza libera cm 100.

Profondità libera necessaria cm 120. (Immagine)


b) - Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della sedia a ruote.


b1) - Larghezza del corridoio cm 100.

Spazio necessario oltre la porta cm 20 (Immagine)

Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100.

Apertura porta oltre i 90°
Idem per l'immissione opposta.
b2) - Larghezza del corridoio cm 100
Spazio necessari, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi, retromarcia e accesso.

Spazio necessario prima della porta, quanto il suo ingombro. (Immagine)

Idem per l'immissione opposta.


b3) - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta 90° (Immagine)

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio cm 20.

Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, cm 90 (per garantire ritorno)


b4) - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta oltre i 90° (Immagine)

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10.

Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, cm 20.

Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno cm 90, (per garantire ritorno).


c) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.


c1) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Profondità necessaria cm 190 (Immagine)

Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120.

Larghezza del disimpegno cm 100.


c2) - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria, cm 180.

Larghezza necessaria cm 135 (Immagine)


c3) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Larghezza del disimpegno cm. 100 (Immagine)

Profondità necessaria cm. 190


c4) - Manovra semplice senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45.

Profondità necessaria cm. 210. (Immagine)


c5) - Idem come c.1 e c.3 (Immagine)


c6) - Manovra semplice senza dover indietreggiare

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45

Profondità necessaria cm. 170 (Immagine)

Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm. 135.


d) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.


d1) - Larghezza del disimpegno cm. 100

Spazio necessario oltre la porta cm. 20 (Immagine)

Spazio necessario tra le due porte cm. 110


d2) - Larghezza del disimpegno cm. 100

Apertura porte prefissata a 90° (Immagine)

Profondità del disimpegno cm. 140

IMMAGINI:











DM 236/89 
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lunedì 3 dicembre 2012

Lg. 220/2012 - Art. 28





Legge 220 - 11 dicembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici



Art. 28



1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: "semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea" sono sostituite dalle seguenti: "degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio".


2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: "l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile".


Lg. 220/2012 - Elenco completo degli articoli:


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sabato 1 dicembre 2012

Lg. 220/2012 - Art. 30





Legge 220 - 11 dicembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici



Art. 30


1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.


Lg. 220/2012 - Elenco completo degli articoli:


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