giovedì 10 dicembre 2015

Il condomino può intervenire nella discussione in assemblea anche se risulta assente


Cassazione Sentenza 14 luglio 2015 n. 14698

La vicenda riguarda una delibera assembleare, nella quale, pur risultando assente un condomino, questo risultava essere intervenuto nella discussione di un argomento all'ordine del giorno.
La questione giuridica posta a base dell'impugnazione della delibera, proposta dallo stesso condomino, verteva sulla possibilità di considerarlo presente fin dall'inizio, con la inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di un voto contrario, ovvero sulla possibilità di considerarlo intervenuto solo in un momento successivo con la conseguente possibilità di impugnare i punti alla cui discussione e votazione non ha partecipato.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto che il condomino sia stato presente fin dall'inizio dell'assemblea e la sua omessa presenza costituisce un errore materiale, inidoneo ad invalidare la delibera assunta.
Al fine di evitare possibili contenziosi, se il condomino interviene in assemblea quando la discussione è già avviata, è necessario dare atto dell'intervento tardivo.
Questa pronuncia evidenzia quanto sia importante la verifica delle presenze nelle fasi preliminari dell'assemblea, non disgiunta dalla rigorosa disamina della regolarità della convocazione, all'esito di tale preliminare verifica è altrettanto importante una corretta ed attenta verbalizzazione della sopravvenuta presenza di condomini in assemblea ovvero del loro abbandono in Corso di discussione.

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