Fermo restando il sistema di individuazione del "patrimonio" comune che è rimasto inalterato, all'art. 1117 ter c.c. la "riforma" introduce la nuova (si direbbe, addirittura, "fiammante") fattispecie delle "modificazioni delle destinazioni d'uso" che prevede (e regola) l'intervento dell'assemblea sull'utilizzazione delle c.d. "parti comuni" il cui ambito applicativo è, tuttavia, piuttosto "fumoso" e di incerta individuazione.
Se, da una parte, tale fattispecie sembra collocarsi pienamente all'interno della già prevista ipotesi delle innovazioni (nella quale - da sempre - si è ritenuto ricompreso il caso del mutamento delle modalità di godimento del bene), da un'altra, sia per quanto attiene al previsto innalzamento dei quorum deliberativi, sia per quanto riguarda la riduzione dei limiti (ovvero, divieti), certamente riveste degli evidenti aspetti di "novità" la cui portata però è ancora tutta da accertare, dovendosi attendere che la giurisprudenza e la dottrina (si spera quanto prima) siano di supporto al lavoro degli operatori del settore, in questo caso, più che in altri, alle prese con incertezze interpretative quasi insuperabili.
Per tutte le "VERE" novità della Riforma clicca qui
Per tutte le "VERE" novità della Riforma clicca qui
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.