mercoledì 23 dicembre 2015

Novità della riforma: Le Tabelle Millesimali


Fatta salva l'implicita "registrazione" dell'orientamento precedentemente espresso da Cass. Sez. Unite 9 agosto 2010, n. 18477 secondo cui le tabelle millesimali possono essere approvate a maggioranza (qualificata, come nel caso del regolamento), salvo che non costituiscano "diversa convenzione" ai sensi dell'art. 1123 c.c. (in tal senso si ritiene vada correttamente inteso il richiamo all'unanimità espresso nel primo comma dell'art. 69 disp. att. c.c.), nel caso della "revisione" (fattispecie specificamente prevista in tale ultima norma) viene introdotto il riferimento all'alterazione "per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino" che diviene il parametro concreto per verificare la sussistenza della relativa necessità (di revisione, appunto) nel caso di mutate condizioni di una parte dell'edificio.



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