Con un inserimento letterale (quasi impercettibile) all'interno dell'art. 1134 c.c., il legislatore della riforma ha previsto (a ben vedere, in maniera del tutto indiretta) che il singolo condomino possa assumere "la gestione delle parti comuni". A fronte di tale modifica testuale dell'articolo, che comunque sussiste e pone inevitabilmente le sue problematiche (non potendosi certo ammettere che i condomini godano di una diretta competenza personale, concorrente con quella dell'amministratore), la portata innovativa viene del tutto ridimensionata dal fatto che le conseguenze di tale (eventuale) gestione del singolo sono sempre e solo quelle del rimborso spese (come per il passato).
Per tutte le "VERE" novità della Riforma clicca qui
Per tutte le "VERE" novità della Riforma clicca qui
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.