domenica 17 gennaio 2016

DAL 1° GENNAIO 2016 LA FORMALDEIDE VIENE CLASSIFICATA COME SOSTANZA CANCEROGENA

La formaldeide è uno dei più diffusi inquinanti di interni e è largamente impiegata per la produzione di resine nelle produzioni di manufatti, rivestimenti e schiume isolanti che, con il tempo, tendono a rilasciarne molecole nell'ambiente.

L'Associazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) sin dal 2004 ha inserito la formaldeide nell'elenco delle sostanze considerate con certezza cancerogene per la specie umana va peraltro considerato che le concentrazioni di formaldeide presenti normalmente all'interno degli edifici sono generalmente basse; cosa differente invece riguarda la valutazione dei rischi per gli addetti alle lavorazioni industriali che impiegano formaldeide.
La nuova normativa Europea n. 605/2014, in vigore dal 1° gennaio 2016, classifica la formaldeide come sostanza cancerogena di categoria 1B/2

La formaldeide è una sostanza abitualmente impiegata in svariati settori che, in assenza di una corretta modalità di utilizzo, può contaminare gli ambienti di lavoro con gravi rischi per la salute dei lavoratori.

Tutti i responsabili in materia di Sicurezza sul Lavoro sono pertanto tenuti da adesso ad aggiornare le procedure aziendali e ad adottare una serie di misure di prevenzione e di controllo per raggiungere i nuovi standard di sicurezza richiesti dalla legge.

La nuova normativa infatti modifica significativamente gli obblighi in materia di sicurezza e, conseguentemente, gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei responsabili aziendali.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre un controllo periodico di eventuali tracce di formaldeide disperse nell’ambiente di lavoro.

Dal 1° gennaio 2016 le aziende devono aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, e devono adottare specifiche misure procedurali e organizzative per permettere in completa sicurezza gli ambienti di lavoro in cui opera il personale.

Le procedure comprendono: il monitoraggio della qualità dell’aria, la sanificazione degli ambienti, nuovi protocolli di sicurezza, nuovi sistemi di stoccaggio della formaldeide.

Dal 1° gennaio 2016 il DVR dovrà pertanto indicare:

  1. le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali, indicando i motivi per i quali sono impiegati;
  2. i quantitativi di sostanze, preparati cancerogeni o mutageni prodotti od utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  3. il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
  4. il grado di esposizione dei suddetti lavoratori;
  5. le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  6. le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

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