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martedì 17 ottobre 2017

Nuove regole per le locazioni brevi I chiarimenti dell’Agenzia per intermediari e portali online


A quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi, chi sono gli attori coinvolti, cosa devono fare intermediari e locatori, chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti. Sono questi i punti centrali della circolare n. 24/E, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro degli adempimenti, anche alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati. 

Focus sulle caratteristiche dei contratti - Secondo quanto previsto dal Dl 50/2017 (manovra correttiva 2017), ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%. Sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa. 

Tipologia di immobili e servizi - Quanto agli immobili, restano fuori dalle nuove regole quelli situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative: la locazione deve quindi riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione. Il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata. Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale.

I chiarimenti sulle sanzioni - Le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell’Agenzia potranno escludere le sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull’argomento, la circolare chiarisce che l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.

Gli intermediari coinvolti e l’applicazione della ritenuta - Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l’attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di locazione stipulati on line e off line). La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. 
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domenica 17 gennaio 2016

DAL 1° GENNAIO 2016 LA FORMALDEIDE VIENE CLASSIFICATA COME SOSTANZA CANCEROGENA

La formaldeide è uno dei più diffusi inquinanti di interni e è largamente impiegata per la produzione di resine nelle produzioni di manufatti, rivestimenti e schiume isolanti che, con il tempo, tendono a rilasciarne molecole nell'ambiente.

L'Associazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) sin dal 2004 ha inserito la formaldeide nell'elenco delle sostanze considerate con certezza cancerogene per la specie umana va peraltro considerato che le concentrazioni di formaldeide presenti normalmente all'interno degli edifici sono generalmente basse; cosa differente invece riguarda la valutazione dei rischi per gli addetti alle lavorazioni industriali che impiegano formaldeide.
La nuova normativa Europea n. 605/2014, in vigore dal 1° gennaio 2016, classifica la formaldeide come sostanza cancerogena di categoria 1B/2

La formaldeide è una sostanza abitualmente impiegata in svariati settori che, in assenza di una corretta modalità di utilizzo, può contaminare gli ambienti di lavoro con gravi rischi per la salute dei lavoratori.

Tutti i responsabili in materia di Sicurezza sul Lavoro sono pertanto tenuti da adesso ad aggiornare le procedure aziendali e ad adottare una serie di misure di prevenzione e di controllo per raggiungere i nuovi standard di sicurezza richiesti dalla legge.

La nuova normativa infatti modifica significativamente gli obblighi in materia di sicurezza e, conseguentemente, gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei responsabili aziendali.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre un controllo periodico di eventuali tracce di formaldeide disperse nell’ambiente di lavoro.

Dal 1° gennaio 2016 le aziende devono aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, e devono adottare specifiche misure procedurali e organizzative per permettere in completa sicurezza gli ambienti di lavoro in cui opera il personale.

Le procedure comprendono: il monitoraggio della qualità dell’aria, la sanificazione degli ambienti, nuovi protocolli di sicurezza, nuovi sistemi di stoccaggio della formaldeide.

Dal 1° gennaio 2016 il DVR dovrà pertanto indicare:

  1. le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali, indicando i motivi per i quali sono impiegati;
  2. i quantitativi di sostanze, preparati cancerogeni o mutageni prodotti od utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  3. il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
  4. il grado di esposizione dei suddetti lavoratori;
  5. le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  6. le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
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