sabato 20 febbraio 2016

Le (false) novità della riforma: DISTACCO DAL RISCALDAMENTO


Di grande rilevanza mediatica, ma di trascurabili effetti giuridici, è l’introduzione (fuori contesto rispetto all'art. 1118 c.c.), del riconoscimento al singolo della facoltà di procedere al distacco (unilaterale) dall'impianto centralizzato per il riscaldamento (cfr., tra le molte, Cass. n. 13718/2012). Con un ultimo “nuovo” comma, viene confermato il corrispondente anteriore orientamento giurisprudenziale, con la conseguenza che ciò che prima era ammesso in via interpretativa, trova oggi la sua fonte nel dettato del codice. Dal punto di vista delle “regole” previste, suscita una certa perplessità la qualificazione in termini di (necessaria) “rilevanza” degli squilibri (appunto, “notevoli”) di funzionamento che determinano una circostanza impeditiva del distacco, come a volersi, al contrario, affermare una ammissibilità degli “squilibri” che tali non sono. Non ve chi non veda che il problema non è la “rilevanza” in quanto tale, ma la sussistenza di un qualche pregiudizio a carico degli altri condomini non “distaccatesi”.



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