Nell'art. 1122 c.c., a parte una doverosa correzione della “rubrica” la cui dizione si conservava errata fin dal 1942, il legislatore della riforma introduce l’integrazione per cui le predette opere sono vietate (anche) se determinano “pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico”. Nessuno, invero, ha mai dubitato che tali ultimi pregiudizi potessero considerarsi ricompresi nei danni alle parti comuni dell'edificio, come previsto nella versione precedente della norma.
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