Anche nel caso dell’art. 1124 c.c. il legislatore “copia” dal passato (e, in particolare, da una sterminata giurisprudenza ante riforma, del tutto conforme sul punto) introducendo la precisazione per cui la “tabella scale” (vale a dire, la ripartizione di spesa metà per millesimi e metà per altezza) deve applicarsi anche ai costi per la manutenzione e conservazione degli ascensori. E' questo forse il caso più eclatante di pedissequa riproduzione della giurisprudenza da parte della novella, anche se, non può negarsi che, nella prospettiva del legislatore, non si sarebbe potuto fare diversamente (proprio a fronte dell’imponenza delle sentenze precedenti e dell’evidente lacuna testuale del codice).
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