Con effetti giuridici concreti sostanzialmente inesistenti (ma non proprio innocui, invece, dal punto di vista dell'innesco di una possibile conflittualità interna al fabbricato), la “riforma” ha introdotto la precisazione per cui l’amministratore per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, “senza bisogno di autorizzazione” da parte di quest’ultima, “può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. Tale facoltà era pacificamente riconosciuta in passato (cfr. Cass. n. 1442/1990), e non può invece dirsi scaturente (solo) dall'entrata in vigore della legge n. 220/2012. Sul punto, pero, non va dimenticato che, anche nel caso in cui l'amministratore abbia la facoltà discrezionale di agire in giudizio, il medesimo può sempre sottoporre all'esame (e alle decisioni) dell’assemblea quelle iniziative per le quali, a rigore, non avrebbe necessità di autorizzazione (cfr. Cass. n. 3024/1975, per la quale ciò potrebbe anche avvenire “per vincere la resistenza dei condomini o per sgravio di responsabilità”).
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