giovedì 7 aprile 2016

Niente spesometro per la Pa. Per commercianti al dettaglio e tour operator niente obbligo sotto i 3mila euro senza Iva

COMUNICATO STAMPA

E’ stato pubblicato il provvedimento con il quale l’Agenzia esclude, anche per il 2015, le amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello spesometro e va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e tour operator limitando anche per quest’anno l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA. Queste previsioni, come illustrato nel testo dello specifico provvedimento, si collocano in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. Gli adempimenti previsti per chi invia i dati – La Legge di Stabilità 2016, per evitare una duplicazione degli adempimenti in capo a coloro che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, prevede per questi soggetti l’esonero dall’obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Tuttavia, in ragione dell’intento di semplificazione della norma, i contribuenti possono indicare nel Modello polivalente dello spesometro, oltre i dati previsti dall’articolo 21, comma 1, del Dl n. 78 del 2010, anche i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria, qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico. I soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 sono i seguenti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro – Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio di cui all’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2015 mentre i soggetti di cui all’art. 74-ter del Dpr n. 633/1972 (tour operator) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. Si tratta di semplificazioni che vanno incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore.

Roma, 6 aprile 2016

Fonte: agenziaentrate.gov

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