mercoledì 11 maggio 2016

DIRITTO DI VEDUTA: questioni private; non riguardano il Condominio!

Le controversie sul diritto di veduta sono questione di natura privata e non riguardano il condominio.

Cassazione II 27 gennaio 2016 n. 1549

La vicenda parte dalla apposizione di un pergolato nella proprietà esclusiva, che il condomino ha ancorato al muro condominiale. L'assemblea dei condomini contesta tale attività e manda all'amministratore di iniziare una causa nei confronti del condomino.
Mentre in primo grado la domanda veniva respinta, il Giudice dell'appello ordinava la rimozione del pergolato in quanto lesivo delle norme sulle distanze e del diritto di veduta.
In Cassazione si dibatteva dunque della natura del pergolato e soprattutto della legittimazione dell'amministratore a far valere il diritto di veduta dei condomini.
Quanto al primo aspetto (le distanze) la Corte di Cassazione ha affermato che i pergolati oggetto della contesa "in quanto realizzazioni stabilmente ancorate al suolo, non potevano che essere inquadrate nel novero concettuale di costruzione e, quindi, come tale lesiva dei diritti azionati in giudizio".
Sulla lesione del diritto di veduta a seguito di nuova costruzione da parte di uno dei condomini, deve ritenersi che spetti ai diretti interessati la legittimazione a fare accertare l'illegittimità delle opere.
Ne consegue che in assenza di finestre condominiali che possano consentire l'affermazione di una lesione del comune diritto di veduta, tale azione debba essere intrapresa solo dai singoli condomini e non dall'amministratore, ai Sensi dell'art. 1130-1131 c.c. e nemmeno a seguito di apposita delibera assembleare.
Per quanto riguarda l'azione a tutela del diritto di veduta, si legge in sentenza che "la legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini. In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute ai singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singolo appartamento e, pertanto, non del condominio, ma del singolo condomino-proprietario".


di Carlo Patti
Consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio

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