lunedì 8 agosto 2016

La responsabilità penale del committente/Amministratore: Cassazione n. 36398/2013


Un caso assai ricorrente negli infortuni sula lavoro consiste nella configurazione della responsabilità del soggetto committente di lavori nei cantieri edili e su tale argomento si è pronunciata la sentenza C. Cass. n. 36398/2013 (Sez. 4, ud. Del 23.5.2013, dep. il 5.9.2013). Il caso trattato riguardava la condanna penale, per omicidio colposo di un lavoratore con violazione delle norme antinfortunistiche, di due soggetti committenti di lavori edili, da eseguirsi nell’immobile di loro proprietà, ed appaltati ad un impresa. La Corte ha escluso la responsabilità di tali committenti enunciando i seguenti principi di diritto. “A seguito del sintetizzato mutamento normativo nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente è stata derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e di prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18.11.2008- dep. 18.2.2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un’applicazione automatica”non potendosi esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, “occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l ‘esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dello stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18.1.2012 – dep. il 30.1.2012, Marangio e altri, Rv. 252672). Tra gli obblighi incombenti sul committente, vi è anche l’obbligo di cooperazione, discendente dall’art. 7 del d.lvo n. 626/1994 (ed oggi dall’art. 26 del d.lvo n. 812/2008), che si concreta anche nella comunicazione al coordinatore per la progettazione ed al coordinatore per l ‘esecuzione, secondo le evenienze, dei nominativi delle imprese alle quali si appaltano i lavori, onde permettere a questi di adempiere ai compiti loro assegnati dalla legge (artt. 4 e 5 del d.lvo n. 494/1996; 91 e 92 del d.lvo n. 81/2008). Peraltro l’art. 6, comma secondo, del d.lvo 4949/1996 costituisce chiaramente il committente quale garante dell’effettività dell’opera di coordinamento o posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. Alla luce di quanto sin qui esposto appare chiaro che la sentenza impugnata incorre in violazione di legge laddove postula e ritiene rilevanti sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non riconduce in capo al committente ; mentre incorre in vizio di motivazione laddove non esplica la ricorrenza dei presupposti che la legge prevede per l’instaurarsi di altri doveri. Infatti non sussiste alcun obbligo di nominare il coordinatore dei lavori se non si danno le condizioni previste dall’art. 3, sopra ricordate. Neppure esiste un obbligo di nominare il direttore dei lavori per l ‘ipotesi che il committente voglia sottrarsi agli obblighi che gli pone in capo la legge. In realtà è previsto e possibile (e non è un obbligo) che il committente nomini un “responsabile dei lavori” ; soggetto che ove munito di reali poteri autonomia gestionale è effettivamente in grado di schermare da eventuali responsabilità il committente (che si sia strettamente attenuto a tale ruolo). Il direttore dei valori, per contro, è figura sconosciuta alla disciplina prevenzionistica; essa trova collocazione nella materia delle costruzioni, quale soggetto preposto nell’interesse del committente al controllo della corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice. Per una sua rilevanza sul piano prevenzionistico occorrerà esaminare in concreto se esso ha assunto poteri che lo qualificano come dirigenti o mansioni che lo riconducano alla figura del preposto (Sez. 4, n. 12993 del 25.6.1999 – dep. il 12.11.1999, Galeotti D., Rv. 215165). Se non ricorrono le condizioni per la nomina del coordinatore, neppure può imputarsi al committente di non aver, tramite questi, adottato un piano di sicurezza, che altro non può essere che il già menzionato piano di coordinamento.”

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