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lunedì 8 agosto 2016

La responsabilità penale e civile del datore di lavoro per infortuni incorsi ai lavoratori del cantiere edilizio

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano

Premessa Generale sulla responsabilità penale dell’amministratore per gli infortuni incorsi nel condominio.
La responsabilità penale dell’amministratore condominiale per gli infortuni incorsi ai lavoratori dipendenti è stata stabilita dalle seguenti pronunce giurisprudenziali:
  1. “La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va considerata e risolta nell’ambito del capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce che “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass., Sez. 3, sent. n. 332 del 11.5.1967, ud. 24.2.1967 – C.Cass., Sez. 3, sent. N. 4676 del 14.3.1975, dep. il 14.4.1976).
  2. “L’amministratore di uno stabile, sia che operi per conto di un solo proprietario (persona fisica o giuridica), sia che agisca per conto di un condominio ha la titolarietà dei poteri attinenti alla conservazione e alla gestione delle cose e dei servizi comuni fra i quali rientra anche quello di attivarsi per l’eliminazione di situazioni che possono potenzialmente causare la violazione del principio del “neminem laedere” e di provvedere o, quantomeno, riferirne al proprietario ; l’identificazione dei singoli obblighi in concreto incombenti sull’amministratore deve essere effettuata, sulla base delle norme legislative, statutarie o regolamentari, nelle singole fattispecie. (v C.Cass., sez. 4, sent. n. 6757 del 6.5.1983, dep. Il 14.7.1983).
  3. “La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, secondo comma, c.p.) per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell’amministratore di condominio un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava le parti comuni dell’edificio”. (C.Cass., Sez. 4, sent. n. 39959 del 23.9.2009, dep. Il 13.10.2009). La giurisprudenza più recente ha ampliato le ipotesi di responsabilità dell’amministratore di condominio operando una profonda riflessione sulla definizione di datore di lavoro contenuta nell’art. 2, primo comma lettera b), del d.lvo n. 81/2008. In particolare si afferma che la stessa deve essere intesa in senso amplissimo anche tenendo conto che l’art. 299 del d.lvo n. 81/2008 equipara al datore di lavoro chi, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici dando ordini o disposizioni ai lavoratori. A tal riguardo deve notarsi che la sentenza C. Cass., Sez. IV, sent. n. 16311 del 26.4.2011- ud. 15.3.2011 afferma che l’art. 2, lettera b), primo periodo, del d.lvo n. 626/1994, così come modificato dal d.lvo n. 242/1996 considera come datore di lavoro “il soggetto titolare rapporto di lavoro con il lavoratore” o comunque “il soggetto che, secondo il tipo o l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa.” La sentenza afferma che con l’avverbio “comunque” il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Vale a dire che in tale materia la sostanza prevale nettamente sull’apparenza e la responsabilità del datore di lavoro di fatto è da attribuirsi ai sui poteri di iniziativa, di preminenza gerarchica su lavoratore e, in definitiva, di spesa. Aggiungasi che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., deve adottare “nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”


fonte:
Amministrare Immobili
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Responsabilità penale dell’amministratore per gli infortuni incorsi nel condominio: Cassazzione N. 22239/2011


La sentenza n. 22239/2011 è stata emessa il 5.5.2011 dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione in relazione ad un infortunio mortale accaduto all’interno di un condominio. Nel caso trattato un lavoratore, impiegato a pulire le scale all’interno di un condominio, decedeva a seguito della caduta nelle trombe delle scale i cui parapetti erano inferiori ad un’altezza di un metro in violazione dell’art. 26, primo comma, lettera b), del DPR n. 547/1955. Il giudice dell’udienza preliminare assolveva con la formula “perché il fatto non costituisce reato” l’amministratore di condominio. Detta sentenza veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione sulla base delle seguenti argomentazioni:
  1. l’accertata e non contestata violazione della norma cautelare da parte dell’amministratore del condominio che manteneva l’altezza del parapetto delle scale inferiore a quella prevista dalla legge ;
  2. il ritenuto collegamento dell’infortunio con l’espletamento dell’attività lavorativa della vittima;
  3. La mancanza di elementi oggettivi tali da indurre ad ipotizzare un suicidio o un omicidio;
  4. la mancanza in atti di un qualsiasi fattore eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra l’espletamento dell’attività lavorativa e la morte del lavoratore.
In particolare la sentenza afferma quanto segue. “Il compito del datore di lavoro è molteplice ed articolato, e va dalle istruzioni dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure. La prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente altrui, non rileva allorchè chi la invochi versa in re illecita, per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo ; giova ricordare al riguardo che le Sezioni Unite di questa Corte ebbero modo di precisare che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera (Sez. Un., n. 5 del 25.11.1998, dep. il 11.3.1999, - Rv. 212577). Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perché si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma perché vi sarebbe stata, da parte di altri soggetti, una condotta anomala ed inopinata ; chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui, così come è condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di legittimità :”In tema d’infortuni sul lavoro, il principio d’affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore “garantito” dal rispetto della normativa antinfortunistica ; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell’incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi e prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui (in termini, Sez. 4, n. 22622 del 29.4.2008- dep. Il 5.6.2008, Rv. 240161). Va sottolineato che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell’incolumità del lavoratore con riferimento all’attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha stabilito in un metro l’altezza di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un’altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace. Giova precisare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno al funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative,”anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi sino conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operi subordinati”( in termini, Sez. 4, 14.12.1984 n. 11043; in tal senso, ex plurimis, anche Sez. 4, n,. 4784 del 13.2.1991- dep. 27.4.1991 –imp. Simili ed altro, Rv. 187538). Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l’inosservanza da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell’operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4 n. 10121 del 23.12007 – dep. Il 9.3.2007, Rv. 236109). Preme poi evidenziare, ancora, che sussiste continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 26, comma primo lettera b), del DPR 27.4.1955 n. 547 e la vigente normativa antinfortunistica, posto che il contenuto di detta disposizione risulta ad oggi recepita nel d.lgs. n. 81 nell’allegato 4, punto 1.7.2.1..”
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La responsabilità penale del committente/Amministratore: Cassazione n. 36398/2013


Un caso assai ricorrente negli infortuni sula lavoro consiste nella configurazione della responsabilità del soggetto committente di lavori nei cantieri edili e su tale argomento si è pronunciata la sentenza C. Cass. n. 36398/2013 (Sez. 4, ud. Del 23.5.2013, dep. il 5.9.2013). Il caso trattato riguardava la condanna penale, per omicidio colposo di un lavoratore con violazione delle norme antinfortunistiche, di due soggetti committenti di lavori edili, da eseguirsi nell’immobile di loro proprietà, ed appaltati ad un impresa. La Corte ha escluso la responsabilità di tali committenti enunciando i seguenti principi di diritto. “A seguito del sintetizzato mutamento normativo nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente è stata derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e di prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18.11.2008- dep. 18.2.2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un’applicazione automatica”non potendosi esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, “occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l ‘esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dello stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18.1.2012 – dep. il 30.1.2012, Marangio e altri, Rv. 252672). Tra gli obblighi incombenti sul committente, vi è anche l’obbligo di cooperazione, discendente dall’art. 7 del d.lvo n. 626/1994 (ed oggi dall’art. 26 del d.lvo n. 812/2008), che si concreta anche nella comunicazione al coordinatore per la progettazione ed al coordinatore per l ‘esecuzione, secondo le evenienze, dei nominativi delle imprese alle quali si appaltano i lavori, onde permettere a questi di adempiere ai compiti loro assegnati dalla legge (artt. 4 e 5 del d.lvo n. 494/1996; 91 e 92 del d.lvo n. 81/2008). Peraltro l’art. 6, comma secondo, del d.lvo 4949/1996 costituisce chiaramente il committente quale garante dell’effettività dell’opera di coordinamento o posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. Alla luce di quanto sin qui esposto appare chiaro che la sentenza impugnata incorre in violazione di legge laddove postula e ritiene rilevanti sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non riconduce in capo al committente ; mentre incorre in vizio di motivazione laddove non esplica la ricorrenza dei presupposti che la legge prevede per l’instaurarsi di altri doveri. Infatti non sussiste alcun obbligo di nominare il coordinatore dei lavori se non si danno le condizioni previste dall’art. 3, sopra ricordate. Neppure esiste un obbligo di nominare il direttore dei lavori per l ‘ipotesi che il committente voglia sottrarsi agli obblighi che gli pone in capo la legge. In realtà è previsto e possibile (e non è un obbligo) che il committente nomini un “responsabile dei lavori” ; soggetto che ove munito di reali poteri autonomia gestionale è effettivamente in grado di schermare da eventuali responsabilità il committente (che si sia strettamente attenuto a tale ruolo). Il direttore dei valori, per contro, è figura sconosciuta alla disciplina prevenzionistica; essa trova collocazione nella materia delle costruzioni, quale soggetto preposto nell’interesse del committente al controllo della corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice. Per una sua rilevanza sul piano prevenzionistico occorrerà esaminare in concreto se esso ha assunto poteri che lo qualificano come dirigenti o mansioni che lo riconducano alla figura del preposto (Sez. 4, n. 12993 del 25.6.1999 – dep. il 12.11.1999, Galeotti D., Rv. 215165). Se non ricorrono le condizioni per la nomina del coordinatore, neppure può imputarsi al committente di non aver, tramite questi, adottato un piano di sicurezza, che altro non può essere che il già menzionato piano di coordinamento.”
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Il risarcimento del danno a seguito dell’infortunio sul lavoro: Cassazione N. 12347/2016

In tema di risarcimento del danno conseguente ad un infortunio sul lavoro la Corte di Cassazione (Sez. l, sent .n. 12347, ud. 15.6.2016) afferma che in tema di risarcimento dei danni a seguito della commissione di un infortuni sul lavoro non ricorre la responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Vale a dire che il risarcimento del danno (previsto dall’art. 185 c.p. consegue sempre all’accertamento della sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l‘evento e nella violazione di una norma cautelare di sicurezza del lavoro. In particolare la predetta sentenza stabilisce i seguenti importanti principi di diritto. “Va anzitutto ribadito che l’art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate. La responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente in cui l’attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (cfr. tra le tante Cass. n. 8381 del 2001, 3234 del 1999, 5035 del 1998). Si tratta, in altri termini, di un’obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite “di mezzi”, in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l’esattezza dell’adempimento, esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate più attendibili nell’ottica di perseguire il fine indicato dall’art. 2087 cit, e in cui il mancato conseguimento di tale fine rileva solo in quanto sussista un nesso di causalità (non solo in senso materiale, ma anche normativo) tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l’evento dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire che l’art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dall’obbligazione datoriale un “facere”consistente nell’adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro”, permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quale particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno normativamente equivalente ad esso)”.

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