Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 27 maggio 2016, n. 11034
Presidente Mazzacane – Relatore Falabella
Un principio pacifico e non controverso ma che spesso, nelle assemblee di condominio, tanto pacifico non è. Nel lontano 1980 il condominio, con delibera a maggioranza, attribuisce ad alcuni condomini l’uso esclusivo di alcuni posti auto nel cortile comune. Dodici anni dopo, nel 1992, l’assemblea conferisce mandato all’amministratore di verificare se l’utilizzo di tali posti auto sia legittimo, ritenendo la nullità della delibera del 1980. Una delle beneficiarie delle assegnazioni del 1980 conviene in giudizio il condominio per sentir accertare la nullità della delibera del 1992 (e la legittimità di quella del 1980). “Il Condominio si costituiva in giudizio deducendo che il verbale di assemblea approvato da ultimo non avesse alcun valore e concordava con l’attrice circa la validità della suddetta delibera relativa ai posti auto” (sic!). Altri condomini, successivamente, citano il Condominio e alcuni assegnatari per sentir dichiarare nulla la delibera del 1980 ed illegittimo l’uso esclusivo dei parcheggi. Le cause vengono riunite ed in primo grado il Tribunale di Roma “accertava che le aree a cortile e il giardino risultavano di proprietà condominiale e di uso comune: per conseguenza
- affermava - le medesime non potevano
essere destinate al godimento anche di un solo
condomino. Rilevava inoltre che l’assemblea del 29
giugno 1980, con cui era stato concesso a quattro
condomini il diritto di parcheggio esclusivo della
loro autovettura, con esclusione del concorrente
diritto degli altri, non era stata adottata all’unanimità.
Concludeva nel senso che la delibera stessa
dovesse considerarsi affetta la nullità: invalidità,
questa, che escludeva la decadenza per il decorso
del termine previsto dall’art. 1137”.
Dopo una parziale riforma in appello, la causa
approda in CAssazione, ove si afferma che,
astrattamente, la decisione con cui l’assemblea
regolamenta la fruizione dei posti auto “in quanto
disciplina le modalità di uso e di godimento
del bene comune, è validamente approvata con
la maggioranza prevista dall’art. 1136, 5 co. c.c.,
non essendo all’uopo necessaria l’unanimità dei
consensi “
Tale facoltà di disciplina incontra un limite netto
nell’art. 1120 cod.civ.:“Tuttavia, la proposizione
in tanto vale in quanto la delibera regolamenti
l’uso e il godimento nel senso di disporre una
innovazione diretta al miglioramento, all’uso più
comodo, o al maggior rendimento delle cose comuni
a norma dell’art. 1120, 1 co. cod.civ. … È
lo stesso art. 1120 a marcare il limite che si frappone
all’attuazione di innovazioni che abbiano un
diverso effetto: il secondo (ora quarto) comma
dell’articolo prevede infatti che sono vietate le
innovazioni “che rendano talune parti comuni
dell’edificio inservibili all’uso o al godimento
anche di un solo condomino”. Il divieto di tali
innovazioni ha proprio lo scopo di evitare che il
singolo condomino veda contrarsi il suo diritto
di godere, entro i limiti della propria quota, di
parti del condominio che sono comuni, e quindi
destinate alla fruizione collettiva. Sul punto,
la disposizione replica il precetto, di carattere
più generale, dettato in materia di comunione
dall’art. 1102 c.c.: precetto che trae origine dalla
medesima ragione ispiratrice e che fa infatti divieto
a ciascun comunista di impedire agli altri
partecipanti della comunione di fare parimenti
uso della cosa secondo il loro diritto. In tal modo,
deve negarsi che l’utilizzo che il singolo condomino
faccia del bene comune possa risolversi in una
compressione quantitativa o qualitativa di quello,
attuale o potenziale, degli altri.”
La corte dunque giunge ad un giudizio di censura
delle decisioni di merito: “Sulla base delle considerazioni
che precedono si deve allora riconoscere
che l’assegnazione, in via esclusiva e per un tempo
indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica
di turnazione), di posti macchina all’interno di un’area condominiale sia illegittima, in quanto
determina una limitazione dell’uso e del godimento
che gli altri condomini hanno diritto di esercitare
sul bene comune…In sintesi, dunque, la
predetta assegnazione è di per sé lesiva di un uso
e godimento paritario del bene: uso e godimento
che va apprezzato sulla scorta di un’astratta valutazione
del rapporto di equilibrio che deve essere
mantenuto fra tutte le possibili concorrenti
fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti
al condominio… Ha errato quindi la corte territoriale
nel ritenere che la delibera del 26 settembre
1980, adottata a maggioranza, potesse assegnare
l’uso, in via esclusiva, di posti macchina ad alcuni
dei condomini. E sul punto va rammentato che è
nulla (e non soltanto annullabile) la deliberazione
dell’assemblea presa a maggioranza che approvi
una utilizzazione particolare da parte di un singolo
condomino di un bene comune, qualora tale
diversa utilizzazione - senza che sia dato distinguere
tra parti principali e secondarie dell’edificio
condominiale - rechi pregiudizievoli invadenze
nell’ambito dei coesistenti diritti altrui”.
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